Cassazione Civile, Sentenza n. 10101/2020 del 28/05/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuenti)
La controversia
Le società beneficiarie di una società scissa avevano impugnato il diniego di rimborso di un credito IVA relativo all’imposta applicata su un’indennità di occupazione, di natura risarcitoria e quindi ritenuta non assoggettabile a IVA, fatturata alla società scissa da un circolo sportivo. La CTP di Genova aveva dichiarato tardivi e inammissibili i ricorsi; la CTR della Liguria, con sentenza dell’8 gennaio 2015, aveva accolto l’appello, ritenendo tempestivi i ricorsi e riconoscendo che, per le fatture emesse oltre un anno, fosse esperibile la domanda di rimborso anziché la nota di variazione, nonché non motivato il diniego. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione del D.P.R. n. 633/1972, art. 26, e dell’art. 2033 c.c., sostenendo che per le medesime fatture oggetto del rimborso erano già state emesse note di rettifica in diminuzione, alternative al rimborso e preclusive di una duplicazione del recupero; (2) omesso esame del fatto decisivo costituito dall’emissione di tali note per le stesse fatture; (3) nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., perché la CTR non avrebbe esaminato l’eccezione secondo cui la domanda giudiziale, pari a Euro 11.420,76, eccedeva l’istanza amministrativa di Euro 9.309,01.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili: la CTR non aveva negato l’alternatività tra nota di variazione e rimborso, ma aveva accertato che la controversia riguardava fatture emesse da oltre un anno e che la procedura seguita era quella del rimborso. La censura dell’Agenzia richiedeva quindi un nuovo esame del fatto, precluso in cassazione; inoltre, le note erano state indicate genericamente senza trascriverne il contenuto o precisarne gli estremi, né dimostrare il collegamento con le fatture rimborsate, la ragione giuridica della loro emissione e il luogo processuale in cui la questione era stata introdotta. Il secondo motivo era altresì carente nell’indicazione del luogo processuale, essendo state riportate soltanto deduzioni formulate in appello. Anche il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché l’Agenzia non aveva trascritto né la sentenza impugnata né gli atti di parte necessari a verificare l’omessa pronuncia. L’Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese processuali in favore delle controricorrenti, liquidate in Euro 2.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 26
La sentenza non contesta il principio secondo cui la emissione della nota di rettifica in diminuzione IVA e il rimborso da indebito versamento, in quanto finalizzati a recuperare la neutralità dell’imposta in tutte le ipotesi in cui il tributo assolto si riveli in tutto o in parte indebitamente acquisito, sono alternativi tra loro.
La variazione in diminuzione e il rimborso dell’IVA indebitamente versata sono strumenti alternativi di recupero della stessa imposta. La censura dell’Ufficio non poteva tuttavia fondarsi sull’emissione di note riferite alle medesime fatture senza consentire, con allegazioni specifiche, la verifica della loro corrispondenza e dei presupposti della variazione.
art. 2033 c.c.
La sentenza non contesta il principio secondo cui la emissione della nota di rettifica in diminuzione IVA e il rimborso da indebito versamento, in quanto finalizzati a recuperare la neutralità dell’imposta in tutte le ipotesi in cui il tributo assolto si riveli in tutto o in parte indebitamente acquisito, sono alternativi tra loro.
Il rimborso dell’indebito versamento costituisce, insieme alla nota di variazione, uno strumento alternativo per recuperare quanto indebitamente versato all’Erario e ripristinare la neutralità dell’imposta.
art. 112 c.p.c.
Il terzo motivo è ugualmente inammissibile in quanto il ricorrente non ritrascrive nè il provvedimento impugnato, nè gli atti di parte dai quali desumere il vizio di ultrapetizione.
La censura di omessa pronuncia o ultrapetizione è inammissibile se il ricorrente non riproduce gli atti processuali necessari a individuare e verificare il vizio denunciato.
Massime di principio
- La nota di variazione in diminuzione dell’IVA e la domanda di rimborso dell’imposta indebitamente versata sono rimedi alternativi, perché entrambi mirano a recuperare il tributo indebitamente acquisito e a ripristinare la neutralità dell’imposta.
- In cassazione non è consentito introdurre una questione che, pur formulata come violazione di legge, richieda un nuovo accertamento di fatti non compiuto dal giudice di merito; la contestazione dell’accertamento fattuale non può essere trasformata in una richiesta di riesame del merito.
- Chi invoca l’emissione di una nota di variazione deve allegare elementi specifici che permettano di collegarla all’operazione e alla fattura originarie, dimostrando l’identità o la corrispondenza tra gli oggetti delle registrazioni originarie e della variazione.
- Per contestare in cassazione una pronuncia sulla base di un fatto processuale o documentale, il ricorrente deve indicare e riprodurre in modo specifico gli atti rilevanti e precisare dove la questione sia stata introdotta nel giudizio; deduzioni generiche o limitate alla riproduzione delle difese in appello non consentono il controllo di legittimità.
- La denuncia di omessa pronuncia o ultrapetizione richiede la trascrizione della decisione impugnata e degli atti di parte pertinenti, così da rendere verificabile il vizio processuale dedotto.
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