Cassazione Penale, Sentenza n. 51049/2023 del 20/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di conferma della custodia cautelare sostenendo, con cinque motivi: 1) omissione di valutazione della memoria difensiva e mancanza di autonoma valutazione del GIP in relazione al reato associativo; 2) carenza di gravità indiziaria per la contestata partecipazione alla associazione mafiosa, con rilievo che i collegamenti emergono in breve arco temporale e la difesa avrebbe confutato gli elementi; 3) insufficiente e travisata valutazione probatoria rispetto a due fatti estorsivi (capo F e capo G), rilevando che le intercettazioni non dimostrerebbero il ruolo attivo di Megna né la percezione della natura illecita del denaro; 4) errata applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis c.p.; 5) carenza nella motivazione delle esigenze cautelari, in particolare del pericolo di recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nel terzo motivo: ha annullato l'ordinanza quanto ai due capi di estorsione in ragione dell'insufficienza della prova a dimostrare il contributo causale di Megna ai delitti estorsivi e della mancata dimostrazione che egli fosse a conoscenza della natura illecita del denaro o avesse avuto un ruolo determinante. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile; il secondo è stato ritenuto infondato ai limiti dell'inammissibilità (il Tribunale aveva adeguatamente motivato i rapporti con Mancuso); gli altri motivi sono stati assorbiti. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, demandando a quest'ultimo di riformulare il giudizio di gravità indiziaria per i capi estorsivi conformemente ai principi di causalità e prova indicati dalla Cassazione.
Norme richiamate
art. 292 cod. proc. pen.
richiama l'obbligo di motivazione autonoma del giudice sulle esigenze cautelari e sugli indizi, per evitare un mero recepimento delle tesi dellUfficio requirente; la Corte sottolinea che il giudice di merito deve esplicitare i criteri adottati per ciascuna posizione
art. 309 cod. proc. pen., comma 9
attribuisce al tribunale del riesame il potere di annullare l'ordinanza che non contenga la autonoma valutazione prevista dall'art. 292; la riforma mira a prevenire sanatorie operate dal giudice dell'impugnazione
art. 110 cod. pen.
disciplina il concorso di persone nel reato; la Corte richiama l'esigenza di dimostrare il contributo causale del concorrente, anche se atipico, e di non sostituire la verifica causale con giudizi prognostici di mera aumentazione del rischio
art. 416-bis cod. pen.
norma sull'associazione mafiosa; la sentenza richiama che l'aggravante e l'appartenenza al sodalizio richiedono prove specifiche e collegamenti chiari, evitando conclusioni basate solo su rapporti di fiducia o interlocuzioni isolate
Massime di principio
- Il giudice che dispone o conferma una misura cautelare deve fornire una autonoma motivazione, esplicitando i criteri adottati per ciascuna imputazione e per ciascun indagato; non è sufficiente il mero richiamo agli atti investigativi senza valutazione critica.
- Per la contestazione del concorso in reato (art. 110 c.p.) occorre dimostrare un contributo causale reale ed efficiente alla realizzazione dellillecito; contributi atipici (adesione, collegamento, canalizzazione di informazioni) richiedono motivazione che spieghi il nesso di causalità e la forma concreta del contributo.
- Intercettazioni e conversazioni che attestano rapporti o scambi economici non sono di per sé idonee a provare il concorso in estorsione se non emergono chiaramente la conoscenza dellillecito da parte del soggetto e il suo ruolo operativo nella pretesa estorsiva.
- La qualificazione della condotta come aggravata dallart. 416-bis richiede elementi che colleghino il comportamento allorganizzazione mafiosa; rapporti di fiducia con un capo non bastano senza prova del ruolo e della partecipazione allattività del sodalizio.
- In sede di riesame delle misure cautelari il tribunale deve evitare valutazioni meramente prognostiche circa la pericolosità; le esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento probatorio, di reiterazione del reato) devono essere fondate su elementi concreti e specifici.
- Se la motivazione originaria è viziata in relazione a singoli capi di imputazione, la Cassazione può annullare e rinviare per nuovo giudizio, consentendo al giudice di merito di integrare la valutazione secondo i criteri di causalità e prova indicati.
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