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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 867/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Pelle Antonio aveva ottenuto dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria la riparazione per ingiusta detenzione relativa a 817 giorni a seguito di ordinanza di custodia cautelare emessa il 21/04/2010 per il reato di intestazione fittizia (art. 7, legge 203/1991), con liquidazione di euro 134.865,47. La Corte d'Appello, pur riconoscendo il diritto alla riparazione dopo l'assoluzione definitiva in sede di cassazione, aveva ridotto l'indennizzo del 30% ritenendo sussistente una "colpa lieve" del Pelle in ragione dei suoi stretti rapporti familiari con soggetti coinvolti nella criminalità organizzata, della sua disponibilità a intestare formalmente la società Freedom Cafè e di precedenti provvedimenti coercitivi a suo carico. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi, che la Corte d'Appello non avrebbe valutato correttamente e con logica l'incidenza di tali elementi, che avrebbero dovuto integrare una causa impeditiva (dolo o colpa grave) ai fini dell'esclusione della riparazione, e che la riduzione del quantum sarebbe stata insufficiente rispetto alla presunta gravità della condotta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero ritenendo il primo motivo fondato e assorbente. I giudici di legittimità hanno ritenuto la motivazione della Corte d'Appello carente e contraddittoria: non sono state adeguatamente esplicitate le ragioni per cui i consolidati rapporti familiari, la disponibilità all'intestazione della società e le altre circostanze non abbiano avuto un ruolo determinante o sinergico nell'adozione della misura cautelare, tali da configurare dolo o colpa grave. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Reggio Calabria per nuovo esame; altresì la Cassazione ha demandato a quella corte la regolamentazione delle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Costituisce causa impeditiva al diritto alla riparazione l'aver dato causa, per dolo o colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare; l'assenza di tale causa è condizione necessaria per l'indennizzo e deve essere accertata d'ufficio dal giudice con motivazione autonoma ed esaustiva.

  • art. 7, legge 203 del 1991

    Norma sostanziale che disciplina l'aggravamento per l'intestazione fittizia di beni; è il titolo di reato originariamente contestato a Pelle, la cui esclusione in sede di merito ha portato alla valutazione della domanda di riparazione.

  • art. 12-quinquies, legge 356 del 1992

    Riferimento normativo menzionato in relazione alla possibile fattispecie collegata all'intestazione; la Corte ha osservato che la condotta di intestazione formale non era considerata integrativa di tale fattispecie, ma restava un elemento contestuale rilevante per la valutazione complessiva del comportamento dell'interessato.

Massime di principio

  • Il diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione è condizionato all'assenza di dolo o colpa grave che abbia dato causa alla custodia cautelare; il giudice deve accertare questa circostanza d'ufficio e motivare in modo autonomo e dettagliato.
  • La frequentazione o i legami con soggetti affiliati a organizzazioni criminali, se posti in tempi e contesti compatibili con la compartecipazione a reati e accompagnati dalla consapevolezza della natura illecita delle attività, possono integrare una condotta gravemente colposa idonea a escludere o ridurre l'indennizzo.
  • Rapporti di parentela non escludono di per sé la configurazione di colpa grave: è necessario valutare se tali rapporti siano "necessitati" (normali rapporti familiari) o se siano caratterizzati da compartecipazione, disponibilità economica o ruoli organizzativi che abbiano creato una falsa apparenza di illiceità.
  • La mera assoluzione nel processo penale non impedisce al giudice della riparazione di valutare ex ante se la condotta dell'interessato abbia contribuito a creare l'apparenza di illiceità; l'esame è di natura autonoma rispetto al giudizio di merito e si concentra sulla prevedibilità dell'intervento dell'autorità.
  • Chi invoca la riparazione deve comunque fornire con tempestività chiarimenti discolpanti; l'omessa o tardiva fornitura di elementi esonerativi può aggravare la valutazione della responsabilità colposa.
  • La determinazione del quantum può essere ridotta in presenza di colpa lieve o grave, ma la motivazione della riduzione deve esplicitare i criteri e la misura della diminuzione in relazione al contributo causale dell'interessato alla misura cautelare.

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