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Ordinanza

Ordinanza n. 10417/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento del Verbale n. -OMISSIS- del 07/01/2026 della Commissione Sanitaria di Appello A.M. notificato in pari data, recante giudizio di inidoneità del ricorrente per «labilità emotiva» nell’ambito del concorso per l’ammissione al 17° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP) dell’Aeronautica Militare – Corpo di Commissariato; nonché impugnazione, per quanto occorra, del decreto di approvazione della graduatoria e della graduatoria medesima, nella parte in cui non consentono l’ammissione del ricorrente al corso per effetto dell’esclusione fondata sul già menzionato giudizio sanitario; nonché di ogni ulteriore atto presupposto e consequenziale.

Giustizia amministrativa202603614

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di inidoneità sanitaria per labilità emotiva e conseguente esclusione dal concorso per l'ammissione al corso AUFP dell'Aeronautica Militare, nonché graduatoria e decreto di approvazione nella parte lesiva

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il verbale della Commissione Sanitaria di Appello recante il giudizio di inidoneità per la diagnosi di “tratti di labilità emotiva”, formulato nell'ambito degli accertamenti psico-fisici del concorso per l'ammissione al 17° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata dell'Aeronautica Militare – Corpo di Commissariato. Il giudizio è stato ricondotto dalla Commissione medica al D.M. 4 giugno 2014, codice 03, profilo 3 PS. Il ricorrente ha contestato la sussistenza della causa di inidoneità e, per effetto, l'esclusione dal concorso e gli atti consequenziali.

La decisione

Il TAR non ha definito la controversia nel merito e ha disposto un incombente istruttorio ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a. Ha incaricato l'Ispettorato di Sanità della Marina Militare (MARISPESAN) di svolgere, in contraddittorio tra le parti, una verificazione sulla sussistenza della causa di imperfezione relativa ai tratti di labilità emotiva, sulla sua eventuale entità e sui riflessi menomanti. L'organo verificatore dovrà esaminare la documentazione medica in atti, indicare il codice attribuibile al candidato e riferire sull'idoneità o meno al reclutamento sotto tale profilo. L'Amministrazione dovrà fornire la documentazione occorrente, comprese le norme e regole tecniche applicabili. Le parti dovranno essere previamente avvisate delle operazioni e potranno parteciparvi tramite difensore e consulente tecnico, con verbalizzazione degli eventuali rilievi. La relazione dovrà essere comunicata, possibilmente, entro il 31 luglio 2026. La decisione sulle spese, comprese quelle della verificazione, è stata differita alla conclusione della fase cautelare. È stata fissata la prosecuzione alla camera di consiglio del 23 settembre 2026.

Norme richiamate

  • artt. 19 e 66 c.p.a.

    Consentono al giudice amministrativo di disporre una verificazione per acquisire, in contraddittorio, elementi tecnici necessari alla decisione.

  • D.M. 4 giugno 2014

    È il parametro normativo-tecnico richiamato nel giudizio sanitario di inidoneità, con riferimento al codice 03 e al profilo 3 PS.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati sanitari in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È richiamato, come modificato dal d.lgs. 101/2018, a fondamento della protezione dei dati sanitari e dell'oscuramento disposto.

  • d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101

    È indicato quale decreto modificativo del d.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.

Massime di principio

  • Quando la decisione su un giudizio di inidoneità psico-fisica al reclutamento militare richiede accertamenti tecnici non sufficientemente definibili sulla base degli atti, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., anche mediante un organo sanitario militare diverso da quello che ha adottato il giudizio impugnato.
  • La verificazione deve svolgersi in contraddittorio, con previa comunicazione alle parti del luogo e della data delle operazioni e con facoltà di partecipazione del difensore e di un consulente tecnico; gli eventuali rilievi devono essere riportati a verbale.
  • Nella verificazione relativa all'idoneità al reclutamento, l'organo incaricato deve confrontare la documentazione medica con le norme e regole tecniche applicabili, accertare la sussistenza e l'entità della causa di imperfezione, valutarne i riflessi menomanti e indicare il codice e l'idoneità conseguenti.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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