Sentenza del 05/06/2017 n. 508 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Processo - Giudizio di ottemperanza - Nomina di un Commissario ad acta avente un rapporto organico con l'ente locale - Compatibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la possibilità di nominare quale Commissario ad acta un soggetto avente un rapporto organico con l'ente locale resistente, ritenendo che tale rapporto potesse determinarne l'incompatibilità, la parzialità o un interesse nell'esecuzione del provvedimento. La questione riguardava la predisposizione degli atti necessari a dare concreta esecuzione alla sentenza ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 546/1992.
La decisione
La nomina è stata ritenuta compatibile. Il rapporto organico del Commissario con l'ente locale non determina automaticamente incompatibilità, parzialità o conflitto di interessi, poiché il Commissario opera sotto il controllo del giudice dell'ottemperanza. Inoltre, la conoscenza dell'organizzazione dell'ente può consentirgli di svolgere il compito in modo più rapido ed efficace, nell'interesse dell'esecuzione della sentenza e della parte ricorrente.
Norme richiamate
Art. 70 del d.lgs. n. 546/1992
La disposizione disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di adottare le misure necessarie per rendere concreta l'esecuzione della sentenza, compresa la nomina di un Commissario ad acta.
Cassazione, sentenza 22 giugno 2007, n. 14647
La pronuncia è richiamata come conforme al principio secondo cui la nomina di un Commissario ad acta legato organicamente all'ente interessato non è, di per sé, incompatibile con l'incarico.
Massime di principio
- Il rapporto organico o professionale del Commissario ad acta con l'ente resistente non comporta automaticamente incompatibilità o parzialità.
- Per valutare l'imparzialità occorre verificare l'esistenza di un concreto conflitto di interessi o di specifiche circostanze pregiudizievoli, non la mera appartenenza del Commissario all'ente.
- Il controllo del giudice sull'attività del Commissario costituisce una garanzia di neutralità e di corretta esecuzione della sentenza.
- La conoscenza interna dell'organizzazione dell'ente può giustificare la nomina, se rende l'esecuzione più rapida ed efficace.
- L'opposizione alla nomina è quindi fondata solo se dimostra un concreto rischio di condizionamento, interesse personale o inosservanza delle direttive giudiziali.
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