Tribunale, Sentenza T-307/25
Judgment of the General Court (Ninth Chamber) of 3 June 2026. — Societatea Română de Endocrinologie v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for EU figurative mark Acta Endocrinologica (Buc) – Earlier EU word mark ACTA ENDOCRINOLOGICA (BUC), The International Journal of Romanian Society of Endocrinology / Registered in 1938 New series – Relative ground for refusal – No likelihood of confusion – No similarity of the goods and services – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-307/25
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di Societatea Română de Endocrinologie contro la decisione dell’EUIPO che aveva escluso il rischio di confusione tra il marchio richiesto e il marchio anteriore. La pronuncia si concentra sulla mancanza di somiglianza tra i servizi delle classi 39 e 44 e i prodotti editoriali della classe 16. Ne deriva che l’opposizione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 non poteva essere accolta.
Marchio UE – opposizione ex articolo 8, paragrafo 1, lettera b), regolamento (UE) 2017/1001 – assenza di somiglianza tra servizi di consegna/pubblicazione sanitaria e prodotti editoriali anteriori – nessun rischio di confusione.
La questione giuridica
Se il Tribunale dovesse annullare la decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO che aveva respinto l’opposizione contro la registrazione del marchio figurativo "Acta Endocrinologica (Buc)" per i servizi di classe 39 e 44, alla luce dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, e in particolare se i servizi contestati fossero simili ai prodotti coperti dal marchio anteriore e, quindi, se sussistesse un rischio di confusione.
Principio di diritto
Per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, il rischio di confusione presuppone cumulativamente l’identità o somiglianza dei segni e l’identità o somiglianza dei prodotti o servizi; se manca la somiglianza tra i prodotti o servizi, la domanda di opposizione va respinta senza procedere a una valutazione globale del rischio di confusione. Nel caso di specie, il Tribunale ha confermato che i servizi di consegna, distribuzione e redazione di report medici delle classi 39 e 44 non sono simili ai prodotti editoriali generali della classe 16 coperti dal marchio anteriore, perché hanno natura, finalità, canali di distribuzione e pubblico diversi, e non sono né concorrenti né complementari.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 72, paragrafo 2, regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 95, regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 106, paragrafo 3, Regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 89, paragrafo 3, lettera b), Regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 188, Regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, Regolamento di procedura del Tribunale
Marchio UE – opposizione per assenza di somiglianza tra i segni/prodotti e servizi
La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto avverso una decisione della Quarta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea. Il contenzioso concerne il confronto tra il marchio figurativo richiesto "Acta Endocrinologica (Buc)" e il marchio anteriore denominativo ACTA ENDOCRINOLOGICA (BUC), usato per una rivista e per altri prodotti/servizi editoriali.
Fatti e procedimento amministrativo
Il richiedente della registrazione aveva chiesto la tutela del segno figurativo per, tra l’altro, servizi di:
- classe 39: consegna, spedizione e distribuzione di riviste e giornali;
- classe 44: compilazione, emissione e preparazione di rapporti medici e di rapporti relativi all’assistenza sanitaria.
La ricorrente aveva presentato opposizione sulla base del marchio anteriore, coperto da prodotti e servizi delle classi 16, 35 e 41, tra cui pubblicazioni, stampati, riviste, pubblicazioni online, organizzazione di eventi e formazione. L’opposizione era fondata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001.
Decisione della commissione di ricorso
La commissione di ricorso ha respinto l’opposizione per i servizi contestati, ritenendo che mancasse una condizione essenziale dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b): la somiglianza tra i prodotti e i servizi messi a confronto. Secondo la commissione, i servizi di consegna e i servizi medici di classe 44 non erano simili ai prodotti editoriali di classe 16 del marchio anteriore.
Questioni esaminate dal Tribunale
Il Tribunale ha verificato:
- se fosse corretta l’analisi della commissione di ricorso sulla somiglianza tra i servizi delle classi 39 e 44 e i prodotti della classe 16;
- se fosse ammissibile la prova prodotta per la prima volta davanti al Tribunale;
- se, in assenza di somiglianza tra prodotti e servizi, potesse comunque sussistere un rischio di confusione o di associazione.
Ammissibilità delle prove nuove
Il Tribunale ha dichiarato irricevibile l’allegato A.8, relativo a un estratto del sito web della ricorrente, perché prodotto soltanto in giudizio e non nel procedimento dinanzi all’EUIPO. Ha ricordato che il controllo di legittimità ex articolo 72, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 va effettuato alla luce del contesto fattuale e giuridico esistente dinanzi alla commissione di ricorso, e che le parti non possono mutare l’oggetto della controversia con nuovi elementi probatori.
Somiglianza tra i servizi di classe 39 e i prodotti di classe 16
Quanto ai servizi di classe 39, il Tribunale ha confermato che:
- la loro natura è il trasporto/consegna di beni da un luogo a un altro;
- i prodotti di classe 16 hanno natura editoriale e informativa, essendo stampati e pubblicazioni;
- i canali commerciali e i fornitori tipici sono diversi, poiché i servizi di consegna sono resi da imprese specializzate, mentre i prodotti editoriali sono normalmente prodotti da tipografie e venduti in libreria.
Ha inoltre respinto l’argomento secondo cui i servizi dovessero essere interpretati come riferiti soltanto alla rivista della ricorrente, ribadendo che il confronto va fatto sulle indicazioni di registrazione e non sui prodotti effettivamente commercializzati. Parimenti, ha escluso che i beni e i servizi fossero complementari o destinati necessariamente allo stesso pubblico.
Somiglianza tra i servizi di classe 44 e i prodotti di classe 16
Quanto ai servizi di classe 44, il Tribunale ha osservato che essi riguardano principalmente il settore sanitario e sono offerti da professionisti della salute, mentre i prodotti di classe 16 del marchio anteriore non sono limitati al settore medico e devono essere valutati in termini generali. Anche se alcuni servizi possano implicare la redazione o pubblicazione di rapporti medici, ciò non li rende indispensabili o importanti per l’uso dei prodotti editoriali, né viceversa.
Il Tribunale ha pertanto confermato che non vi è somiglianza neppure sotto il profilo della natura, della finalità, del pubblico di riferimento, dei fornitori e dei rapporti di complementarità.
Rischio di confusione
Poiché la somiglianza tra prodotti e servizi è una condizione cumulativa per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), il Tribunale ha ritenuto superflua qualsiasi valutazione globale del rischio di confusione o di associazione. Anche l’eventuale identità di elementi centrali dei marchi non poteva colmare l’assenza di somiglianza tra i beni e i servizi.
Dispositivo e spese
Il Tribunale ha quindi respinto integralmente il ricorso. La ricorrente è stata condannata a sopportare le proprie spese e quelle dell’interveniente; l’EUIPO è stato condannato a sopportare le proprie spese, poiché non vi è stata udienza e la domanda sulle spese era formulata solo in via subordinata a tale eventualità.
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