Sentenza n. 431/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento assunto nella seduta del 29 novembre 2024 dalla commissione di valutazione per la conferma nell’incarico di magistrati onorari istituita presso il Tribunale di Bari di esclusione del candidato Salvatore Altavilla dalla procedura di valutazione per la conferma dei magistrati onorari che, alla data del 15 agosto 2017, abbiano maturato meno di dodici anni di servizio, ai sensi dell’art.5 del D.lgs. 13 luglio 2017, n.116, e di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, in quanto lesivo della sfera giuridica del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura di valutazione per la conferma nell'incarico di magistrato onorario, motivata dall'incompatibilità derivante dall'esercizio dell'attività forense nel distretto di Bari
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione giudiziaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, già nominato VPO presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Bari e intenzionato a partecipare alla procedura di valutazione per la conferma dei magistrati onorari con meno di dodici anni di servizio alla data del 15 agosto 2017, aveva presentato domanda e sostenuto il colloquio. Dopo aver dichiarato di esercitare la professione forense nel distretto di Bari, era stato escluso dalla Commissione di valutazione. Ha impugnato l'esclusione deducendo articolati vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, nonché l'incompetenza della Commissione a rilevare l'incompatibilità. Ha inoltre sostenuto che il divieto di esercizio delle funzioni derivante dall'incompatibilità operasse soltanto dalla comunicazione del decreto ministeriale di nomina e che avrebbe potuto rimuovere l'incompatibilità chiedendo il trasferimento ad altro ufficio. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito irricevibilità, inammissibilità e infondatezza del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso anzitutto per carenza di interesse, qualificata come inammissibilità. La procedura era riservata ai magistrati onorari ancora in servizio alla data di presentazione della domanda. Il ricorrente risultava invece già cessato dal servizio, come accertato dal CSM, poiché non aveva presentato la domanda di conferma per il secondo mandato quadriennale. Pertanto, anche l'eventuale annullamento dell'esclusione non gli avrebbe procurato alcuna utilità concreta, essendo comunque privo del requisito preliminare di partecipazione. Il ricorso è stato inoltre ritenuto infondato nel merito. La Commissione era competente a rilevare l'incompatibilità già durante la procedura valutativa, anche se l'eventuale rilievo avrebbe dovuto essere recepito dal CSM. Il fatto che il divieto di esercizio delle funzioni operi formalmente dalla comunicazione del decreto ministeriale di nomina non impedisce all'amministrazione di accertare preventivamente l'incompatibilità e di escludere il candidato dalla prova, per evitare di valutare un soggetto che comunque non potrebbe esercitare le funzioni. La possibilità di chiedere il trasferimento ad altro ufficio avrebbe dovuto essere esercitata prima della procedura di valutazione e non poteva imporre all'amministrazione di sospendere o subordinare la procedura agli esiti incerti del trasferimento. Le ulteriori eccezioni sono state assorbite. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 29 d.lgs. 116/2017
La partecipazione alla procedura di conferma è riservata ai magistrati onorari ancora in servizio alla data di presentazione della domanda; la carenza di tale requisito determina l'assenza di utilità concreta dall'impugnazione dell'esclusione.
art. 5 d.lgs. 116/2017
Richiamato quale base normativa della procedura di valutazione per la conferma dei magistrati onorari con meno di dodici anni di servizio alla data del 15 agosto 2017.
art. 1 d.m. 15 maggio 2024
Prevede che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. 116/2017 e non cessati alla scadenza del termine per la domanda possano essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno.
art. 2 circolare 27 settembre 2019
Richiamato dal CSM per accertare la cessazione dal servizio del ricorrente, che non aveva presentato domanda di conferma per il secondo mandato quadriennale.
circolare n. 14 del 15 novembre 2017
Il divieto di esercizio delle funzioni in caso di incompatibilità opera formalmente dalla comunicazione del decreto ministeriale di nomina, ma ciò non esclude l'accertamento preventivo dell'incompatibilità durante la procedura di valutazione.
Massime di principio
- La domanda di annullamento è inammissibile per carenza di interesse quando il ricorrente, anche ove ottenesse l'annullamento dell'atto impugnato, non potrebbe comunque partecipare alla procedura per mancanza di un requisito preliminare previsto dalla disciplina applicabile.
- L'organo incaricato della valutazione può accertare già durante la procedura selettiva l'esistenza di cause di incompatibilità del candidato, anche quando l'adozione dell'atto definitivo di nomina o il recepimento formale dell'incompatibilità spetti a un diverso organo.
- La previsione secondo cui il divieto di esercizio delle funzioni decorre dalla comunicazione dell'atto di nomina non impedisce all'amministrazione di rilevare preventivamente l'incompatibilità e di escludere dalla prova il candidato che non potrebbe comunque esercitare l'incarico.
- La possibilità di rimuovere un'incompatibilità mediante trasferimento ad altro ufficio deve essere esercitata prima della procedura di valutazione; l'amministrazione non è tenuta a subordinare o rallentare la procedura agli esiti incerti di una successiva domanda di trasferimento.
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