Cassazione Penale, Sentenza n. 32366/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Manganaro ha chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita nel procedimento per il reato di associazione mafiosa, dal quale è stato definitivamente assolto. La Corte d'appello di Reggio Calabria, quale giudice della riparazione, ha respinto la domanda ritenendo che dalla sentenza di assoluzione non risultasse smentito il quadro fattuale a suo carico e ravvisando una condotta colposa ostativa (sulla base di conversazioni in cui Manganaro riferiva di aver ricevuto una "imbasciata", episodi di consegna di oggetti e presunti rapporti con esponenti della cosca). La Corte di cassazione ha censurato tale decisione perché i giudici della riparazione hanno valorizzato elementi indiziari già ritenuti insufficienti o esclusi in sede di cognizione, hanno confuso la valutazione della gravità indiziaria ex art. 273 c.p.p. con la valutazione ex post della colpa grave ostativa ai sensi dell'art. 314 c.p.p., e non hanno accertato il nesso causale tra eventuali condotte e l'adozione della misura cautelare.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo esame alla Corte d'appello di Reggio Calabria, cui demanda anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. La motivazione dell'ordinanza impugnata è stata ritenuta carente perché ha omesso di individuare e comprovare una significativa condotta colposa ostativa e il relativo nesso eziologico con la custodia cautelare, essendosi basata su elementi indiziari venuti meno con la sentenza assolutoria.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
La norma disciplina l'esclusione dell'indennizzo per ingiusta detenzione quando sussistono dolo o colpa grave del detenuto che abbiano causato o concorso a causare la misura; la Corte richiede l'accertamento di condotte specifiche e del nesso causale tra tali condotte e la privazione della libertà, basato su dati di fatto certi.
art. 273 cod. proc. pen.
La norma regola la gravità indiziaria ai fini della misura cautelare; la sentenza sottolinea che la valutazione della gravità indiziaria al momento della misura non può essere confusa con la verifica ex post della colpa grave ai fini dell'esclusione dell'indennizzo.
Giurisprudenza richiamata (Sez. U. n. 43/1995, altre pronunce)
Principio giurisprudenziale secondo cui il giudice della riparazione deve basare la decisione su elementi "accertati o non negati" e non su dati congetturali; non è possibile negare l'indennizzo sulla base di fatti esclusi o non provati nella sentenza di assoluzione.
Massime di principio
- Per escludere l'indennizzo ai sensi dell'art. 314 c.p.p. è necessario provare dolo o colpa grave mediante comportamenti specifici e il relativo nesso causale con l'adozione della misura cautelare; non basta la mera appartenenza o contatto con detenuti.
- Il giudice della riparazione deve basare la decisione su elementi di fatto certi, accertati o non negati; non può fondarsi su valutazioni congetturali o su fatti definitivamente esclusi dalla sentenza di assoluzione.
- Occorre distinguere nettamente la valutazione della gravità indiziaria ex art. 273 c.p.p. (che giustifica la misura all'epoca del suo adozione) dalla valutazione ex post della colpa grave ai fini dell'esclusione dell'indennizzo: la prima non legittima di per sé la seconda.
- Per chi svolge funzioni che implicano contatti con soggetti criminali (es. personale carcerario) i rapporti professionali o occasionali non costituiscono automaticamente condotta colposa ostativa: è necessario dimostrare che il comportamento consapevole e colposo abbia effettivamente "dato causa" alla misura.
- In caso di pronuncia di esclusione dell'indennizzo il giudice deve motivare specificamente il nesso eziologico tra le azioni del richiedente e la misura cautelare; la mancanza di tale motivazione comporta l'annullamento.
- In sede di nuovo esame l'onere probatorio grava sul resistente (Stato/MEF) che intenda dimostrare la colpa ostativa, e dovrà produrre elementi certi e non confutati dalla cognizione.
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