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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31364/2022 del 24/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Due medici, specializzati tra il 1992 e il 2006, avevano agito contro le amministrazioni statali per ottenere il risarcimento del danno da ritardata attuazione delle direttive comunitarie in materia di specializzazioni mediche. La domanda riguardava, in particolare, la pretesa di una remunerazione ritenuta inadeguata e la mancata rivalutazione periodica della borsa di studio. La Corte d'appello di Roma aveva respinto l'appello confermando il rigetto in primo grado. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione e falsa applicazione della direttiva 93/16 e degli artt. 37-39 e 46 del d.lgs. 368/1999, nonché dell'art. 6 del d.lgs. 257/1991, sostenendo che la disciplina del trattamento economico degli specializzandi dovesse applicarsi anche ai periodi precedenti e che vi fosse disparità di trattamento; 2) violazione dell'art. 7 del d.l. 384/1992, dell'art. 32, comma 12, della l. 449/1997 e dell'art. 36, comma 1, della l. 289/2002, contestando il mancato adeguamento della borsa di studio al costo della vita.

La decisione

La Corte ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati alla luce della giurisprudenza consolidata. Ha affermato che la disciplina del d.lgs. 368/1999 sul trattamento economico degli specializzandi si applica, per effetto dei differimenti normativi, solo ai medici iscritti dall'anno accademico 2006-2007, non a quelli iscritti in anni anteriori, e che tale differimento non è irragionevole. Ha inoltre ribadito che la borsa di studio prevista dal d.lgs. 257/1991 non è soggetta a incremento per variazione del costo della vita negli anni indicati, in forza del blocco disposto dalla normativa finanziaria richiamata, senza che ciò sia irragionevole. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e i ricorrenti sono stati condannati alle spese di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • Direttiva 93/16/CEE

    La Corte richiama la direttiva come quadro europeo in materia di specializzazioni mediche, precisando che non impone uniformità di disciplina o di trattamento economico tra i diversi ordinamenti e che le situazioni invocate non sono comparabili.

  • artt. 37-39 d.lgs. 368/1999

    La disciplina del trattamento economico degli specializzandi si applica solo, per effetto di ripetuti differimenti, ai medici iscritti alle scuole di specializzazione dall'anno accademico 2006-2007.

  • art. 46 d.lgs. 368/1999

    Richiamato nel motivo di ricorso come parte del quadro normativo invocato, senza una autonoma elaborazione nel provvedimento oltre il rigetto della censura.

  • art. 6 d.lgs. 257/1991

    Costituisce la base della borsa di studio degli specializzandi; la Corte ribadisce che l'importo non è soggetto a incremento per la variazione del costo della vita negli anni indicati.

  • art. 7 d.l. 384/1992 conv. in L. 438/1992

    La norma di blocco degli adeguamenti è applicata per escludere la rivalutazione della borsa di studio negli anni accademici dal 1992-1993 al 2004-2005.

  • art. 32, comma 12, L. 449/1997

    Richiamato quale disposizione confermata dalla normativa successiva nel quadro del blocco degli incrementi retributivi.

  • art. 36, comma 1, L. 289/2002

    Richiamato come disposizione di conferma del blocco degli incrementi economici invocato dalle amministrazioni.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Il primo motivo è dichiarato inammissibile perché la censura è manifestamente infondata e la giurisprudenza di legittimità non offre argomenti per mutare orientamento.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Indica il rito camerale non partecipato adottato per la trattazione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • La disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi può essere introdotta con efficacia differita dal legislatore; il mero scorrere del tempo costituisce criterio idoneo a giustificare un trattamento differenziato tra iscritti in annualità diverse.
  • In assenza di una previsione europea che imponga uniformità di compenso, non è configurabile disparità di trattamento tra specializzandi formati in ordinamenti diversi o tra specializzandi e medici già inseriti nel servizio sanitario, poiché le situazioni non sono comparabili.
  • La borsa di studio degli specializzandi non è automaticamente soggetta a rivalutazione per inflazione quando una normativa di blocco degli incrementi retributivi pubblici ne sospenda l'adeguamento; tale scelta rientra nelle misure di politica economica generale e non è, di per sé, irragionevole.
  • Quando il ricorso per cassazione si fonda su questioni già risolte in senso contrario da orientamento consolidato, il motivo può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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