Cassazione Penale, Sentenza n. 8357/2024 del 27/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 05/06/2023 della Corte d'appello di Milano che ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della condanna definitiva emessa dal Tribunale di Asti (27/06/2016), confermata dalla Corte d'appello di Torino (10/12/2021) e dalla Corte di cassazione (14/12/2022, n. 8480). La revisione era proposta con riferimento alla condanna per violazione dell'art. 73 (esportazione e commercio) relativa alla ketamina; il ricorrente deduceva la propria totale estraneità rispetto ai traffici del compratore (Bartolomeo Sarzotti) e contestava la procedura de plano e il difetto di contraddittorio, oltre a denunciare vizi di motivazione nella dichiarazione di inammissibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che la Corte territoriale ha correttamente risolto la questione mediante pronta definizione (procedura de plano) poiché la soluzione risultava evidente e non richiedeva accertamenti ulteriori. La Corte territoriale ha motivato ampiamente che: il ricorrente non era in possesso dell'autorizzazione ministeriale italiana per il transito di sostanze stupefacenti (la sola autorizzazione maltese non era sufficiente in assenza di disciplina armonizzata); vi sono elementi indiziari concreti della sua partecipazione alla vendita (espressione "oggi ti ho spedito 200 pezzi di ket"); conosceva le cautele adottate dall'acquirente; aveva un conto corrente dedicato alle operazioni per rendere meno tracciabile l'attività; aveva dichiarato di possedere "roba" che non doveva entrare in Italia. Inoltre la Corte ha ritenuto irrilevanti le censure sulla responsabilità esclusiva di dipendenti o soci alla luce dei modelli organizzativi aziendali e della responsabilità per concorso. Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 380 del 2001
Norma richiamata relativamente alla fattispecie di esportazione e commercio di sostanze stupefacenti (ketamina). La Corte ha ritenuto sussistente la responsabilità penale in capo al ricorrente per il reato disciplinato da tale articolo, alla luce degli elementi probatori e dell'assenza di autorizzazione ministeriale italiana al transito.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma procedurale invocata ai fini della condanna alle spese processuali: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese ai sensi di questa disposizione dopo il rigetto del ricorso.
Giurisprudenza sulla fissazione dell'udienza in materia di revisione (Sez. 5, n. 16218 del 14/01/2022, Agostini, Rv. 283396-01)
Principio interpretato e richiamato: la fissazione dell'udienza nel giudizio di revisione è rimessa alla discrezionalità della Corte d'appello quando l'inammissibilità non è evidente e di immediato accertamento; se la soluzione è evidente, la Corte può decidere de plano senza necessità di udienza o ulteriori accertamenti.
Massime di principio
- La Corte può decidere la revisione de plano (senza ulteriori accertamenti o udienza) quando l'inammissibilità o l'evidenza della soluzione è immediatamente verificabile; il requisito è l'evidenza della soluzione, non il fatto che la Corte entri nel merito.
- Le nuove prove presentate in istanza di revisione devono essere effettivamente idonee a mettere in discussione il compendio probatorio che ha portato alla condanna irrevocabile; prove ritenute inefficienti rispetto al giudicato non rendono ammissibile la revisione.
- La mancanza di autorizzazioni amministrative nazionali necessarie (es. autorizzazione ministeriale italiana per il transito di stupefacenti) può costituire elemento probatorio rilevante ai fini della responsabilità penale anche se il ricorrente dispone di autorizzazioni estere.
- La contestazione della responsabilità esclusiva di dipendenti o soci è difficilmente sufficiente a rimuovere una condanna quando esistono modelli organizzativi o elementi che mostrano la partecipazione dell'imprenditore o di altro soggetto al fatto criminoso (concorso nel reato).
- Chi propone revisione deve prepararsi a far valere elementi nuovi e decisivi; la mera deduzione di estraneità priva di riscontri concreti e collegamenti probatori difficilmente ottiene l'ammissione alla revisione.
- In caso di rigetto del ricorso per revisione, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali.
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