Sentenza n. 2800/2026 - Roma, Sezione 1B
per ottenere il risarcimento dei danni tutti, patrimoniali, biologici, morali ed esistenziali subiti dagli attori, iure successionis, a causa del decesso del Primo Maresciallo E.I. -OMISSIS- determinata dall'infermità “Neoplasia polmonare con metastasi multiple. Cachessia neoplastica. Exitus” contratta in occasione del servizio prestato durante le missioni internazionali di pace in Somalia dal 06.08.1993 al 18.03.1994 ed in Kosovo dal 10.10.2000 al 28.02.2001, per l'importo complessivo di Euro 3.000.000 (tremilioni) o per la maggiore o minore somma che l'On.le Tribunale adito vorrà determinare secondo il proprio giudizio equitativo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'insorgenza della malattia sino all'effettivo soddisfo, con conseguente condanna a carico della Amministrazione resistente alla corresponsione degli attori delle somme predette con interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di insorgenza della patologia mortale fino a quella dell'effettivo soddisfo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: condotta omissiva dell’Amministrazione militare e mancata adozione di misure di protezione rispetto ai rischi ambientali e operativi incontrati durante missioni internazionali in Somalia e Kosovo
Esito
Favorevole al ricorrente (eredi del militare)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto il risarcimento, iure hereditatis e iure proprio, dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla morte del loro dante causa, Primo Maresciallo dell’Esercito, deceduto nel 2005 per neoplasia polmonare con metastasi multiple e cachessia neoplastica. Hanno dedotto che la patologia fosse riconducibile alle condizioni di servizio durante le missioni in Somalia e Kosovo, caratterizzate da esposizione a polveri, particelle di metalli pesanti e uranio impoverito, solventi chimici, condizioni igienico-sanitarie precarie, vaccinazioni ravvicinate e ulteriori fattori di rischio, senza adeguati dispositivi di protezione né sufficiente informazione. Hanno invocato la responsabilità dell’Amministrazione ai sensi degli artt. 32 Cost., 2087 e 1218 c.c., chiedendo il risarcimento del danno patrimoniale futuro conseguente alla perdita dell’apporto economico del militare e del danno biologico terminale, morale e catastrofale subito dal de cuius e trasmesso agli eredi. Il Ministero si è costituito con comparsa di stile. Il Collegio ha rilevato il difetto di giurisdizione amministrativa sulla domanda patrimoniale iure proprio e ha esaminato nel merito la domanda non patrimoniale iure hereditatis.
La decisione
Il TAR ha distinto la domanda patrimoniale iure proprio da quella non patrimoniale iure hereditatis. Quanto ai danni patrimoniali, ha ritenuto che la perdita dei futuri redditi e dell’apporto economico familiare non fosse mai entrata nel patrimonio del de cuius e non fosse quindi trasmissibile agli eredi: si tratta di una pretesa autonoma dei familiari, fondata sulla responsabilità aquiliana, devoluta al giudice ordinario; la relativa domanda è stata dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione, con indicazione del giudice munito di giurisdizione. Quanto al danno non patrimoniale trasmesso iure hereditatis, il TAR ha ritenuto provato il nesso tra patologia e servizio, valorizzando il precedente riconoscimento amministrativo della dipendenza da causa di servizio, il quale è stato considerato dotato di portata confessoria e idoneo a porre a carico dell’Amministrazione la prova di una causa esogena autonoma ed esclusiva. Il Collegio ha inoltre richiamato il criterio probabilistico e il particolare rischio professionale connesso alle missioni e alle condizioni ambientali od operative tipizzate dalla normativa militare, ritenendo assolto l’onere degli eredi mediante la prova del servizio in teatri operativi contaminati e dell’insorgenza successiva di una patologia tumorale. Il Ministero, rimasto sostanzialmente inerte, non ha fornito la prova contraria di una specifica genesi extra-lavorativa. È stata quindi affermata la responsabilità datoriale dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 2087 c.c., per non avere adottato misure ragionevolmente disponibili e idonee a prevenire o ridurre i rischi non strettamente bellici. Il danno non patrimoniale terminale è stato liquidato equitativamente sulla base delle Tabelle del Tribunale di Milano 2024, distinguendo la componente biologica terminale e quella morale-catastrofale, con personalizzazione per la durata di 494 giorni e la consapevolezza della progressiva agonia. Il Ministero è stato condannato a pagare complessivamente euro 214.651,00, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, con facoltà di detrarre le somme già corrisposte o dovute per legge in ragione del riconoscimento della causa di servizio, in applicazione della compensatio lucri cum damno. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 3.305,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 30 c.p.a.
Costituisce il fondamento dell’azione risarcitoria proposta davanti al giudice amministrativo, nei limiti della giurisdizione amministrativa.
art. 2087 c.c.
“L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”
La disposizione si applica anche al rapporto di impiego o servizio del militare con l’Amministrazione della Difesa e impone l’adozione di misure preventive e precauzionali rispetto ai rischi non strettamente bellici, prevedibili e prevenibili.
art. 1218 c.c.
È richiamato dai ricorrenti quale fondamento della responsabilità dell’Amministrazione per l’inadempimento degli obblighi di protezione.
art. 32 Cost.
È richiamato dai ricorrenti in relazione alla tutela della salute.
art. 603 d.lgs. 66/2010
“personale italiano che, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura effettuate entro e fuori i confini nazionali, abbia contratto infermità o patologie tumorali per le particolari condizioni ambientali od operative”
La disposizione è valorizzata quale base della tipizzazione legislativa di uno specifico rischio professionale connesso alle missioni e alle particolari condizioni ambientali od operative.
art. 1078 d.P.R. 90/2010
“condizioni comunque implicanti l’esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie o fatti di servizio che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il personale militare e civile a maggiori rischi o fatiche”
Definisce le particolari condizioni ambientali od operative rilevanti ai fini del riconoscimento del rischio professionale specifico.
art. 1079, comma 1, d.P.R. 90/2010
È richiamato quale disciplina dei benefici economici per patologie contratte in relazione all’esposizione a uranio impoverito e a nanoparticelle di metalli pesanti nei teatri operativi.
art. 11 d.P.R. 461/2001
È richiamato nel quadro del procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
art. 1226 c.c.
Costituisce, insieme all’art. 2056 c.c., il parametro normativo della liquidazione equitativa del danno mediante il ricorso alle Tabelle del Tribunale di Milano.
art. 2056 c.c.
È richiamato quale base della liquidazione equitativa del danno non patrimoniale secondo parametri tabellari, con personalizzazione in ragione delle circostanze concrete.
art. 52 d.lgs. 196/2003
È richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati relativi alla salute.
art. 9 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato in relazione alla protezione dei dati personali relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È richiamato quale ulteriore fondamento dell’oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Il danno patrimoniale derivante dalla perdita dei futuri redditi o dell’apporto economico del familiare deceduto, quando non sia mai entrato nel patrimonio del de cuius, costituisce una pretesa iure proprio dei superstiti e non un credito trasmissibile iure hereditatis; la relativa domanda risarcitoria appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
- Il riconoscimento amministrativo della dipendenza da causa di servizio di una patologia può assumere rilievo probatorio anche nel giudizio risarcitorio, determinando una presunzione dell’efficacia causale del servizio e imponendo all’Amministrazione di provare una diversa concausa dotata di autonoma ed esclusiva efficacia eziologica.
- Quando il militare dimostri di avere prestato servizio in missioni o contesti operativi caratterizzati da particolari condizioni ambientali od operative e di avere successivamente contratto una patologia tumorale espressiva del rischio tipizzato, l’onere di dimostrare una specifica genesi extra-lavorativa della patologia grava sull’Amministrazione; l’incertezza scientifica sul fattore causale non è, da sola, prova liberatoria.
- L’art. 2087 c.c. impone all’Amministrazione della Difesa, quale datore di lavoro, di analizzare preventivamente il contesto operativo e adottare le misure tecniche e organizzative ragionevolmente disponibili per prevenire o ridurre i rischi non strettamente bellici, prevedibili e prevenibili; l’obbligo di esporsi al rischio bellico non esonera l’Amministrazione da tali obblighi di protezione.
- Il danno non patrimoniale terminale trasmissibile iure hereditatis comprende il danno biologico terminale e, quando la vittima abbia avuto consapevolezza della progressiva imminenza della morte per un apprezzabile periodo di tempo, il danno morale-catastrofale; la liquidazione può essere effettuata in via equitativa mediante le Tabelle del Tribunale di Milano, con personalizzazione in relazione alla durata, intensità e peculiarità della sofferenza.
- Nel determinare il risarcimento dovuto per una patologia riconosciuta dipendente da causa di servizio, devono essere detratte le somme già corrisposte o dovute per legge in relazione alla medesima causa, secondo il principio della compensatio lucri cum damno, anche d’ufficio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 391/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 264/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 265/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 266/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 267/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 268/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →