Cassazione Penale, Ordinanza n. 01494/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato la pena per la contravvenzione di guida dopo assunzione di sostanze stupefacenti. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, contestando la sussistenza del reato. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le medesime doglianze già formulate in appello e già motivateamente respinte, senza una critica argomentata specifica alla decisione di secondo grado.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo dedotto non era effettivamente deducibile in sede di legittimità, essendo meramente reiterativo delle censure già svolte in appello e privo di un confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Norme richiamate
art. 187, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
è la norma incriminatrice contestata, relativa alla guida dopo assunzione di sostanze stupefacenti; la sentenza non ne discute il merito, ma richiama la responsabilità affermata nei gradi di merito.
art. 581 c.p.p.
i motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta, a pena di inammissibilità.
art. 591 c.p.p.
la mancata specificità del motivo di ricorso determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
art. 187 cod. strada
richiamato come riferimento normativo del reato contestato; la Corte lo usa per individuare la fattispecie oggetto del giudizio.
Corte Cost. n. 186/2000
richiamata per affermare la debenza della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità non esente da cause di esclusione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata: la mera riproposizione delle stesse censure già avanzate in appello non integra una critica argomentata e conduce all'inammissibilità.
- È inammissibile il ricorso che si limiti ad allegare in modo generico carenze o illogicità della motivazione senza indicare puntualmente gli errori di diritto o di fatto della decisione di secondo grado.
- La funzione dell'impugnazione è quella di contestare il provvedimento impugnato con argomentazioni specifiche e pertinenti; la mancanza di tale confronto fa venir meno il contenuto essenziale dell'atto di ricorso.
- All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo ragioni di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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