Cassazione Penale, Sentenza n. 13799/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Roma che li aveva confermati condannati per diffamazione nei confronti di Enzo Rimicci a seguito della pubblicazione di un video sulla pagina Facebook del "Sindacato del Disabile - Organizzazione". Nel video si accusava Rimicci di essersi impossessato di 75.000 euro della cooperativa E social per spese personali. I ricorsi per cassazione contestavano: (i) la tipicità della condotta (elemento materiale e significato delle affermazioni, ritenute marginali e contestualizzate in una richiesta di riconciliazione); (ii) la responsabilità specifica di Cucu, che avrebbe avuto solo un ruolo introduttivo privo di contributo al fatto diffamatorio; (iii) il diniego delle circostanze attenuanti generiche nonostante indici positivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto infondati e reiterativi i motivi: la valutazione della rilevanza diffamatoria del singolo passaggio (accusa precisa di appropriazione di 75.000 euro) è stata adeguatamente motivata dalla Corte d'appello; il dolo è stato correttamente valutato anche nella forma del dolo eventuale, considerando la consapevole diffusione del video su Facebook e la prevedibile propagazione dell'affermazione; la posizione di Cucu è stata ritenuta partecipativa perché il suo intervento ha rafforzato e preannunciato il contenuto diffamatorio; il diniego delle attenuanti generiche è motivato sulla base di gravità, diffusività e intensità del dolo nonché dalla valutazione della neutralità dell'incensuratezza. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; non sono stati invece condannati a rifondere le spese della parte civile, poiché il difensore della parte civile non ha svolto attività difensiva utile nel giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 62-bis, comma 3, cod. pen.
Richiamata per spiegare che l'incensuratezza degli imputati è neutra e non determina automaticamente il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; il giudice può valorizzare altri indici negativi nella valutazione complessiva.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla condanna per le spese del procedimento in caso di ricorso inammissibile; applicata nella determinazione dell'onere delle spese a carico dei ricorrenti.
L. 23 giugno 2017, n. 103
Richiamata come modifica normativa rilevante per l'applicazione dell'art. 616 c.p.p.; utilizzata per giustificare la condanna alle spese e l'ammontare della sanzione alla Cassa delle ammende.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (richiami interni alla sentenza)
Sez. 5, n. 8419/2013; Sez. 5, n. 4364/2013; Sez. 3, n. 28535/2014; Sez. 6, n. 34364/2010; Sez. U, n. 877/2022
I precedenti sono stati utilizzati per: definire il dolo nel reato di diffamazione (anche dolo eventuale e la rilevanza della comunicazione a più persone), indicare i criteri di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e precisare i presupposti per riconoscere le spese alla parte civile nel giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Diffamazione via social network: la diffusione consapevole di contenuti lesivi su piattaforme social integra la condotta diffamatoria, anche se parte del messaggio sembra conciliatorio; singole affermazioni precise e gravemente lesive possono mantenere efficacia diffamatoria indipendentemente dal contesto finale.
- Elemento soggettivo: per la diffamazione non è richiesta l'intenzione specifica di 'offendere' se non il dolo generico; è sufficiente il dolo eventuale quando l'agente è consapevole dell'uso di espressioni offensivamente interpretabili e della loro possibile diffusione.
- Concorso di persone: un contributo anche preparatorio o di rafforzamento del messaggio (introduzione, enfatizzazione, richiamo a 'dettagli scottanti') può integrare responsabilità concorrente, non è necessario che tutti gli intervenienti pronuncino la stessa affermazione.
- Circostanze attenuanti generiche: l'incensuratezza non obbliga al riconoscimento delle attenuanti se prevalgono elementi negativi (gravità, ampia diffusività, intensità del dolo); il giudice può motivare il rifiuto su elementi ritenuti decisivi.
- Contenzioso in Cassazione: ricorsi manifestamente reiterativi o mal fondati possono essere dichiarati inammissibili con condanna alle spese e somma alla Cassa delle ammende; la parte civile ottiene rimborso delle spese in Cassazione solo se ha effettivamente fornito un contributo utile (anche per iscritto) alla decisione.
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