Ordinanza n. 207/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento prot. -OMISSIS- con il quale il Prefetto di Napoli ha comunicato all'impresa ricorrente l'informazione interdittiva antimafia ex artt. 84 e 91 d.lgs n. 159/2011; - del verbale del GIA n. -OMISSIS- conosciuto a seguito di accesso documentale del 28/11/2025; - della proposta della Questura di Napoli prot. -OMISSIS- registrata dalla Prefettura al prot. -OMISSIS-conosciuta a seguito dell'accesso documentale del 28/11/2025; - dell'Ordinanza Dirigenziale n. -OMISSIS- notificata il 24/10/2025 ad oggetto “Divieto prosecuzione dell'attività a seguito di comunicazione dell'emissione di provvedimento interdittivo antimafia con contestuale ordine di demolizione delle strutture di tipo dehors ubicate sul suolo pubblico”; - dell'Ordinanza Dirigenziale n. -OMISSIS-, notificata in pari data, ad oggetto “Integrazione all'Ordinanza n. -OMISSIS- concernente il divieto prosecuzione dell'attività di somministrazione a seguito di comunicazione dell'emissione di provvedimento interdittivo antimafia”; - ove occorra, del verbale di “inottemperanza e atto di diffida” notificato in pari data, con il quale gli Agenti del Comando di Polizia Locale hanno diffidato il titolare d'impresa a dare esecuzione a quanto indicato nell'ordinanza n.-OMISSIS- entro tre giorni, nonché del verbale di sequestro amministrativo del 27/10/2025; - ove occorra, della nota prot. acquisita al Protocollo Generale dell'Ente al n.-OMISSIS-, richiamata nell'ordinanza n.-OMISSIS-, con la quale la Prefettura ha comunicato al S.U.A.P. l'emissione di un provvedimento di interdittiva antimafia nei confronti dell'impresa ricorrente; nonché di tutti gli atti connessi, preordinati, presupposti e richiamati dai provvedimenti impugnati, se ed in quanto lesivi degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione interdittiva antimafia e conseguenti provvedimenti comunali di divieto di prosecuzione dell'attività, demolizione dei dehors e sequestro amministrativo
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, l'informazione interdittiva antimafia prefettizia, gli atti istruttori e presupposti, nonché le ordinanze comunali che, in conseguenza dell'interdittiva, hanno vietato la prosecuzione dell'attività di somministrazione e ordinato la demolizione delle strutture dehors ubicate su suolo pubblico. In sede cautelare sono stati dedotti, tra gli altri profili, l'insufficienza degli elementi indiziari posti a fondamento della prognosi di infiltrazione mafiosa e un deficit di contraddittorio procedimentale. La ricorrente ha inoltre impugnato gli atti della Questura, del Gruppo investigativo antimafia, la diffida della polizia locale e il verbale di sequestro amministrativo.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo sussistente il fumus di legittimità dell'interdittiva. In particolare, la condanna del legale rappresentante dell'impresa, divenuta irrevocabile, per reati rilevanti ai fini della normativa antimafia, inserita in un contesto malavitoso nel quale erano coinvolti esponenti di un clan, è stata ritenuta prima facie idonea a sostenere la prognosi prefettizia di esposizione dell'impresa al rischio di infiltrazione mafiosa. È stata ritenuta infondata, allo stato cautelare, anche la censura relativa al difetto di contraddittorio: la Prefettura aveva motivato adeguatamente l'urgenza di provvedere, richiamando l'allarme sociale derivante dall'indagine e il quadro di penetrazione sistemica del clan nel settore dei servizi economici connessi agli eventi sportivi della Juve Stabia, tale da incidere sulle dinamiche del libero mercato e da determinare un rischio di turbamento dell'ordine pubblico. L'istanza cautelare è stata quindi respinta; spese compensate.
Norme richiamate
artt. 84 e 91 d.lgs. 159/2011
Le disposizioni costituiscono la base normativa dell'informazione interdittiva antimafia e consentono la valutazione prefettizia del rischio di infiltrazione mafiosa sulla base degli elementi indiziari disponibili.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale richiesta dall'impresa ricorrente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Rilevante ai fini dell'oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche e delle imprese interessate.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, una condanna irrevocabile del legale rappresentante dell'impresa per reati rilevanti ai fini della normativa antimafia, collocata in un contesto criminale organizzato nel quale risultino coinvolti esponenti di un clan, può costituire elemento indiziario prima facie idoneo a sorreggere la prognosi prefettizia di rischio di infiltrazione mafiosa.
- La valutazione prefettizia antimafia ha natura prognostica e può fondarsi su un quadro complessivo di elementi indiziari, senza richiedere, ai fini cautelari, la prova di un'infiltrazione mafiosa già concretamente realizzata.
- Il contraddittorio procedimentale può essere omesso o compresso quando la Prefettura motivi specificamente l'urgenza di provvedere, collegandola all'allarme sociale dell'indagine, alla rilevanza del fenomeno criminale e al rischio di turbamento dell'ordine pubblico.
- La penetrazione sistemica di un clan in un determinato comparto economico può integrare una ragione di urgenza idonea a giustificare l'adozione dell'interdittiva senza previo pieno contraddittorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 50/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 51/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 52/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 53/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 54/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 16 gen 2026Ordinanza n. 55/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →