Sentenza n. 628/2026 - Bari, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento prot. n. 39960/2025 del 7 marzo 2025 di annullamento in autotutela della “SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI AGIBILITA’ PRATICA EDILIZIA N. 3008/2024/AGI prot. 172097 del 24.12.2024”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di annullamento in autotutela della Segnalazione Certificata di Agibilità relativa a una pratica edilizia
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Foggia aveva annullato in autotutela la Segnalazione Certificata di Agibilità presentata dalla ricorrente. Dalla motivazione riportata emerge che l’amministrazione ha ritenuto la SCA viziata per carenza della titolarità formale della società a presentarla, non essendo quest’ultima il soggetto attuatore del programma integrato di edilizia residenziale, commerciale e direzionale approvato mediante accordo di programma tra Comune e Regione. L’accordo di programma e la convenzione urbanistica prevedevano il divieto di trasferimento degli oneri di realizzazione del programma ad altri soggetti; secondo il Comune, la cessione di ramo d’azienda intervenuta successivamente non poteva superare tale vincolo né attribuire alla società la legittimazione alla presentazione della SCA. Sono state inoltre evidenziate la mancata conformità urbanistica ed edilizia, l’assenza di documentazione tecnica richiesta e la mancata dimostrazione della salubrità e sicurezza degli ambienti. La ricorrente ha quindi chiesto l’annullamento dell’atto di autotutela, contestandone implicitamente la legittimità.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittimo l’annullamento in autotutela della SCA, in quanto adottato nel rispetto dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e in presenza di vizi e carenze dei presupposti essenziali per la validità della segnalazione. In particolare, la società non risultava formalmente titolata alla presentazione della SCA, non essendo il soggetto attuatore del programma urbanistico e non potendo la cessione di ramo d’azienda superare il divieto di trasferimento previsto dall’accordo di programma e dalla convenzione urbanistica. Il giudice ha inoltre valorizzato la carenza dei requisiti previsti dall’art. 24 del d.P.R. n. 380/2001, inclusa l’assenza della necessaria documentazione e della dimostrazione delle condizioni di conformità, salubrità e sicurezza. La domanda di annullamento è stata pertanto integralmente respinta. La sentenza dispone l’esecuzione da parte dell’autorità amministrativa; non contiene una specifica regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
L’annullamento d’ufficio della SCA è ritenuto legittimo quando ricorrono vizi dell’atto e carenze dei presupposti essenziali, nel rispetto delle condizioni previste dalla norma sull’autotutela decisoria.
art. 24 d.P.R. 380/2001
La Segnalazione Certificata di Agibilità deve essere presentata dal proprietario o da altro soggetto avente titolo; la titolarità costituisce un requisito essenziale della segnalazione.
D.P.G.R. n. 424/1996
L’accordo di programma approvato con il decreto regionale individua il programma integrato edilizio e, secondo quanto riportato nella sentenza, preclude il trasferimento degli oneri di realizzazione ad altri soggetti.
Convenzione urbanistica del 1997
La convenzione contiene, secondo la sentenza, il divieto di trasferimento degli oneri di realizzazione del programma, vincolo non superabile mediante la successiva cessione di ramo d’azienda.
Massime di principio
- La Segnalazione Certificata di Agibilità può essere annullata d’ufficio quando risulti presentata da un soggetto privo della titolarità formale richiesta dalla disciplina edilizia, poiché l’avente titolo costituisce un presupposto essenziale della segnalazione.
- La cessione di un ramo d’azienda non attribuisce automaticamente al cessionario la posizione soggettiva necessaria per presentare una Segnalazione Certificata di Agibilità quando accordi di programma o convenzioni urbanistiche vietino il trasferimento degli oneri o delle responsabilità di attuazione del programma edilizio.
- L’annullamento d’ufficio di una Segnalazione Certificata di Agibilità è legittimo, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, quando l’amministrazione accerti vizi sostanziali e la carenza dei presupposti essenziali richiesti dalla disciplina edilizia.
- La presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità presuppone, oltre alla titolarità del soggetto segnalante, la sussistenza e la dimostrazione dei requisiti di conformità urbanistica ed edilizia, nonché delle condizioni di salubrità e sicurezza e della documentazione tecnica richiesta dall’art. 24 del d.P.R. n. 380/2001.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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