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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18040/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Corte d'appello di Bologna, con ordinanza del 18/12/2025, aveva dichiarato la propria incompetenza a individuare, tra i beni posti in sequestro, quelli da sottoporre a confisca per equivalente fino a concorrenza di euro 160.000,00 e a disporre la restituzione dei beni eccedenti tale valore, ritenendo che tale competenza spettasse al Pubblico ministero. Il Procuratore generale ha impugnato rilevando che l'individuazione dei beni da confiscare è attribuzione del giudice dell'esecuzione (artt. 666 e 676 c.p.p.), che nel caso doveva essere la Corte d'appello di Bologna; ha inoltre dedotto violazione di norme processuali e manifesta illogicità della motivazione e pretesa violazione del diritto di difesa dei controinteressati, impossibilitati a partecipare al procedimento se la decisione fosse stata demandata al Pubblico ministero.

La decisione

Il Procuratore generale ha successivamente rinunciato al ricorso (atto del 12/03/2026) perché la Corte d'appello di Bologna, in data 20/01/2026, ha revocato l'ordinanza impugnata, determinando il venir meno dell'interesse all'impugnazione. Anche i controinteressati hanno depositato copia della revoca e hanno confermato il venir meno dell'interesse. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., per la sopravvenuta rinuncia e il conseguente venir meno dell'interesse, e ha chiarito che, in tale ipotesi, non consegue la condanna alle spese a carico delle parti private ai sensi dell'art. 592, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norme richiamate dal ricorrente per motivare il gravame in Cassazione, ossia per dedurre violazione di disposizioni di legge processuale e manifesta illogicità della motivazione

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Riferimento normativo posto dal Procuratore generale per sostenere che l'individuazione dei beni da destinare alla confisca in esecuzione è competenza del giudice dell'esecuzione

  • art. 676 cod. proc. pen.

    Ulteriore richiamo che delimita le funzioni del giudice dell'esecuzione in materia di sequestro e confisca, invocato per identificare la Corte d'appello come giudice competente

  • art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    Norma invocata dalla Corte di Cassazione per dichiarare l'inammissibilità del ricorso a seguito della rinuncia del ricorrente e del venir meno dell'interesse

  • art. 592, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 592, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato per escludere la condanna alle spese a carico delle parti private quando il ricorso si estingue per sopravvenuto venir meno dell'interesse dovuto alla revoca del provvedimento impugnato

Massime di principio

  • La competenza a individuare i beni da sottoporre a confisca per equivalente rientra nella sfera del giudice dell'esecuzione (di norma la Corte d'appello) e non del Pubblico ministero, salvo diversa disposizione espressa.
  • Se il provvedimento impugnato viene revocato dalla stessa autorità che lo ha emesso prima della decisione di Cassazione, la parte ricorrente può rinunciare al ricorso: la sopravvenuta mancanza di interesse rende il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.
  • La rinuncia o il venir meno dell'interesse determinato dalla revoca del provvedimento impugnato comporta, di regola, l'assenza di condanna alle spese per le parti private coinvolte nel procedimento di legittimità.
  • La questione di competenza tra giudice dell'esecuzione e Pubblico ministero deve essere valutata alla luce delle norme procedurali specifiche (es. artt. 666 e 676 c.p.p.) e, se contestata, può essere dedotta in sede d'impugnazione; tuttavia la revoca del provvedimento originario estingue spesso la questione concreta.
  • I controinteressati hanno interesse a segnalare la revoca del provvedimento impugnato: la loro adesione al venir meno dell'interesse rafforza l'inammissibilità del ricorso per perdita della materia del contendere.

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