Sentenza n. 919/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza n. 4480/2024 emessa in data 15 ottobre 2024 dal Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che riconosceva il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e al rimborso delle spese legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha prestato servizio come docente a tempo determinato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Una sentenza del Tribunale di Milano aveva accertato il suo diritto a beneficiare di euro 500 per ciascun anno scolastico mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, condannando inoltre il Ministero all'esecuzione e al rimborso delle spese legali. Poiché il Ministero non ha spontaneamente adempiuto, il docente ha promosso giudizio di ottemperanza. Il ricorso è fondato sulla mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato, notificata al Ministero il 17 febbraio 2025.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'Amministrazione non aveva contestato la mancata esecuzione della sentenza e che il titolo giudiziale era passato in giudicato, come risultante dall'attestazione di cancelleria. La sentenza era stata inoltre notificata al Ministero, risultando così soddisfatte le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il Ministero è stato condannato a dare piena esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attivabile su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato, con ulteriori centoventi giorni per determinare l'importo dovuto e adottare gli atti necessari all'adempimento. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato altresì condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
euro 500 per ciascuno dei suddetti anni scolastici
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto dal giudicato, consistente nell'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
La disposizione individua una delle condizioni per l'azione di ottemperanza, ritenuta soddisfatta in presenza di una sentenza passata in giudicato e notificata all'amministrazione.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
La disposizione è richiamata quale ulteriore condizione applicabile all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione e ritenuta integrata nel caso concreto.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è fondato quando l'amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato, notificata all'amministrazione e contenente un obbligo di provvedere.
- Accertata l'inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione del giudicato entro un termine prefissato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale successiva inerzia.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un organo o funzionario pubblico le cui attività di esecuzione rientrino nei compiti istituzionali; in tal caso non è dovuto uno specifico compenso commissariale.
- Nel giudizio di ottemperanza, la mancata contestazione dell'inadempimento da parte dell'amministrazione, unitamente alla prova del passaggio in giudicato e della notificazione del titolo, consente di ritenere integrate le condizioni per l'esecuzione coattiva.
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