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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/463

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/463 della Commissione, del 30 marzo 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32016R0463

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione da applicare a specifici ortofrutticoli, ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dalla normativa dell'OCM agricola. I valori sono fissati per singole origini e per determinati codici NC, secondo un allegato che costituisce parte integrante dell'atto. Trattandosi di un atto di esecuzione fondato su dati giornalieri variabili, esso produce effetti immediati dalla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.

Ambito di applicazione

Si applica all'importazione nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato, limitatamente ai codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0808 10 80 e 0808 30 90, con distinzione per origine del prodotto secondo la nomenclatura dei paesi terzi. I valori forfettari riportati sono utilizzati ai fini della determinazione del prezzo di entrata ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/463: valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli

Il regolamento fissa i valori forfettari all'importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli freschi. L'atto si inserisce nel quadro della disciplina dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e dà attuazione all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede la fissazione di tali valori sulla base di dati giornalieri variabili.

Base giuridica e funzione dell'atto

La Commissione interviene in base al regolamento (UE) n. 1308/2013 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il considerando evidenzia che i valori forfettari sono determinati ogni giorno feriale e servono a calcolare il prezzo di entrata per i prodotti interessati importati da paesi terzi, secondo i criteri stabiliti dalla normativa di esecuzione.

Ambito applicativo

L'atto riguarda esclusivamente i prodotti ortofrutticoli elencati nell'allegato, identificati tramite specifici codici NC. I valori sono distinti per origine del prodotto, secondo la nomenclatura dei paesi terzi richiamata in nota, includendo anche il codice "ZZ" per le altre origini. I codici interessati sono:

  • 0702 00 00
  • 0707 00 05
  • 0709 93 10
  • 0805 10 20
  • 0808 10 80
  • 0808 30 90

Contenuto dell'allegato

L'allegato riporta, per ciascun codice NC e per ciascuna origine indicata, il corrispondente valore forfettario all'importazione espresso in EUR/100 kg. A titolo di esempio, per il codice 0702 00 00 sono previsti valori differenziati per IL, MA, TR e ZZ; per il codice 0808 10 80 sono indicati valori per BR, CL, US, ZA e ZZ; per il codice 0808 30 90 sono indicati valori per AR, CL, CN, TR, ZA e ZZ. Tali valori costituiscono il parametro operativo da utilizzare ai fini del prezzo di entrata.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e non richiede recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Oggetto e base normativa

La Commissione fissa i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.

Valori forfettari per i prodotti interessati

L'allegato riporta i valori forfettari all'importazione, espressi in EUR/100 kg, per i codici NC indicati e per ciascuna origine elencata. I codici interessati comprendono 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0808 10 80 e 0808 30 90, con valori differenziati per paesi terzi e per il codice "ZZ" relativo ad altre origini.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Criterio di determinazione giornaliera

Il considerando precisa che il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, tenendo conto di dati giornalieri variabili, conformemente all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Come è indicizzato

Materieagricolturaortofrutticolicommercio internazionaledazi doganaliorganizzazione comune dei mercati

Testo integrale

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