Regolamento (UE) 2016/462
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/462 della Commissione, del 30 marzo 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 324/2008 che stabilisce procedure rivedute per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza marittima (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna e chiarisce il quadro procedurale delle ispezioni della Commissione in materia di sicurezza marittima, rendendolo più uniforme, trasparente ed efficace. Rafforza la cooperazione con gli Stati membri, disciplina l’uso di ispettori nazionali ed esperti dell’EMSA, introduce definizioni più precise e consolida le regole su preavviso, accesso alla documentazione, classificazione degli esiti e riservatezza. Sono inoltre specificate le modalità di ispezione delle navi, anche in casi transfrontalieri o fuori dall’Unione europea, e la gestione delle gravi difformità.
Modifica le procedure per le ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza marittima, aggiornando il regolamento (CE) n. 324/2008.
Ambito di applicazione
Si applica alle ispezioni della Commissione svolte negli Stati membri nel settore della sicurezza marittima, con riferimento all’attuazione del regolamento (CE) n. 725/2004 e della direttiva 2005/65/CE. Riguarda in particolare porti, impianti portuali, navi, autorità competenti, società e organismi di sicurezza riconosciuti; coinvolge la Commissione, l’Agenzia europea per la sicurezza marittima, ispettori nazionali degli Stati membri e, nell’ambito SEE, ispettori nazionali degli Stati EFTA. Non amplia il campo di applicazione oltre il mandato già esistente; si applica dalla sua entrata in vigore ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/462 – modifica del regolamento (CE) n. 324/2008
Il regolamento interviene sul quadro procedurale delle ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza marittima, aggiornando le regole operative del regolamento (CE) n. 324/2008. La ratio, espressa nei considerando, è assicurare controlli più coerenti, trasparenti ed efficaci sull’applicazione del regolamento (CE) n. 725/2004 e della direttiva 2005/65/CE, anche alla luce dell’esperienza maturata dal 2008 e delle esigenze di cooperazione con Stati membri, EMSA e, nel SEE, ispettori EFTA.
Ambito e finalità delle ispezioni
L’"ispezione della Commissione" è definita come l’esame dei sistemi nazionali di controllo della qualità, delle misure, delle procedure e delle strutture in materia di sicurezza marittima esistenti negli Stati membri, finalizzato a verificare l’osservanza del regolamento (CE) n. 725/2004 e l’attuazione della direttiva 2005/65/CE. L’esame può comprendere porti, impianti portuali, navi, autorità competenti, società e organismi di sicurezza riconosciuti, nei limiti delle definizioni richiamate dal regolamento modificato.
Cooperazione istituzionale e supporto operativo
Gli Stati membri sono tenuti a cooperare con la Commissione nelle fasi di preparazione, svolgimento e rendicontazione delle ispezioni. Devono inoltre proteggere in modo rigoroso il preavviso di ispezione, comunicandolo solo a chi deve conoscerlo. La Commissione può avvalersi di ispettori nazionali qualificati messi a disposizione dagli Stati membri, che devono essere richiesti di regola con almeno due mesi di anticipo; l’EMSA fornisce assistenza tecnica tramite esperti che partecipano alle ispezioni e alle attività preparatorie e successive.
Requisiti degli ispettori e formazione
Il regolamento rafforza i requisiti professionali degli ispettori della Commissione, richiedendo conoscenze pratiche delle tecnologie e tecniche di sicurezza, delle operazioni oggetto di esame, delle regole di salute e sicurezza in ambiente marittimo e delle principali disposizioni legislative applicabili. Gli ispettori devono completare una formazione specifica e aggiornarsi almeno ogni cinque anni. È prevista inoltre l’esclusione dai futuri incarichi ispettivi per chi, in una precedente ispezione, abbia tenuto un comportamento o prestazioni non conformi alle prescrizioni del regolamento.
Preavviso, documentazione e svolgimento delle ispezioni
La Commissione deve notificare la data dell’ispezione al punto di contatto dello Stato membro interessato con almeno sei settimane di anticipo, potendo inviare anche un questionario preliminare e chiedere documenti da trasmettere almeno due settimane prima. In circostanze eccezionali che possano incidere significativamente sulla sicurezza marittima nell’Unione, il preavviso può essere ridotto fino a due settimane, previa consultazione del punto di contatto. Gli Stati membri devono inoltre garantire l’accesso tempestivo alla documentazione di sicurezza rilevante, inclusi programmi nazionali, relazioni di controllo, valutazioni e piani di sicurezza, registri di formazione e orientamenti attuativi nazionali.
Ispezioni delle navi: coordinamento e continuità
Per le navi battenti bandiera di uno Stato membro, la Commissione informa il punto di contatto competente quando la nave può essere ispezionata durante la permanenza in porto. Se l’ispezione coinvolge una nave battente bandiera di uno Stato membro diverso da quello oggetto del controllo, la Commissione coordina gli aspetti pratici con lo Stato di bandiera. È inoltre disciplinata la partecipazione a ispezioni o verifiche di navi in luoghi al di fuori dell’Unione europea, per i quali la Commissione e il punto di contatto adottano le disposizioni necessarie per operare con il rappresentante dello Stato di bandiera.
Le ispezioni devono seguire un metodo uniforme e gli ispettori devono essere sempre accompagnati da un rappresentante della competente autorità interessata, senza compromettere l’efficacia dei controlli. Si prescrive anche di limitare al massimo l’impatto sulle operazioni commerciali: se possibile e con accordo preventivo dello Stato di bandiera e del comandante, l’ispezione iniziata in porto può proseguire dopo la partenza della nave. Per i servizi di linea internazionali tra più Stati membri, il controllo può estendersi alle operazioni di imbarco e sbarco a fine tratta.
Esiti, relazioni e misure correttive
Gli esiti delle ispezioni sono classificati in cinque categorie: conformità, conformità con raccomandazione di miglioramenti, difformità, grave difformità e mancata conferma. La relazione d’ispezione deve descrivere in modo dettagliato i risultati rientranti nelle categorie di difformità, grave difformità, conformità con raccomandazione di miglioramenti e mancata conferma, potendo includere raccomandazioni di interventi correttivi.
Se uno Stato membro propone misure correttive immediate per una grave difformità, deve informare tempestivamente la Commissione prima della pubblicazione della relazione. Se sono adottate soltanto misure provvisorie, lo Stato membro deve indicare anche il termine per le misure definitive. Quando la grave difformità richiede un intervento ai sensi dell’articolo 16, il capo del nucleo ispettivo deve informare immediatamente per iscritto i punti di contatto interessati.
Riservatezza delle informazioni
Il regolamento rafforza la tutela delle informazioni ottenute nel corso delle ispezioni. La Commissione deve proteggere le informazioni classificate cui accede o che riceve dagli Stati membri, e questi ultimi devono adottare misure equivalenti secondo la propria normativa nazionale. È ammesso anche lo scambio di informazioni sensibili ma non classificate, purché esse siano protette adeguatamente e condivise solo in base al principio della necessità di conoscere.
Programma di ispezioni e ruolo del comitato
La Commissione deve consultare il comitato sulle priorità del programma di ispezioni, informarlo periodicamente sullo stato di attuazione e sui risultati e condividere con gli Stati membri le buone pratiche emerse. Le relazioni di ispezione sono normalmente rese disponibili al comitato dopo la risposta dello Stato membro ex articolo 12, paragrafo 1, e quando il fascicolo viene archiviato.
Gravi difformità con impatto sull’Unione
Quando l’ispezione evidenzia gravi difformità che incidono sul livello generale di sicurezza marittima nell’Unione e non sono risolvibili immediatamente, neppure con misure correttive provvisorie, la Commissione deve informare gli altri Stati membri dopo aver comunicato la grave difformità allo Stato membro interessato.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Definizioni e perimetro delle ispezioni
Vengono riformulate e ampliate le definizioni di "ispezione della Commissione" e "ispettore della Commissione" e introdotti nuovi concetti, tra cui "misura correttiva provvisoria", "informazioni classificate", "informazioni sensibili ma non classificate", "mancata conferma", "comitato" e "rappresentante di uno Stato di bandiera". Si precisa che le revisioni non estendono il campo di applicazione oltre il mandato esistente.
Cooperazione degli Stati membri
Gli Stati membri devono cooperare con la Commissione nelle fasi di preparazione, controllo e rendicontazione delle ispezioni. Devono inoltre adottare misure rigorose per evitare la divulgazione del preavviso di ispezione, limitandone la comunicazione alle parti interessate secondo il principio della necessità di conoscere.
Accesso alla documentazione e informazioni utili
Gli Stati membri devono garantire agli ispettori della Commissione accesso tempestivo alla documentazione di sicurezza necessaria, inclusi programma nazionale di applicazione del regolamento (CE) n. 725/2004, aggiornamenti del punto di contatto e relazioni di controllo, esiti dei controlli sui piani di sicurezza dei porti, valutazioni e piani di sicurezza di navi/porti/impianti portuali, registri di formazione, notifiche ex articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 725/2004 e orientamenti o procedure nazionali di attuazione.
Ispettori nazionali ed assistenza dell’EMSA
Gli Stati membri devono, per quanto possibile e d’intesa con la Commissione, mettere a disposizione ispettori nazionali per partecipare alle ispezioni e alle attività preparatorie e di rendicontazione. Le richieste vanno normalmente formulate almeno due mesi prima dell’inizio previsto. L’Agenzia europea per la sicurezza marittima fornisce assistenza tecnica mettendo a disposizione esperti tecnici per le ispezioni e le attività connesse.
Requisiti e formazione degli ispettori
Sono rafforzati i criteri di qualifica degli ispettori: buona conoscenza pratica delle tecnologie e tecniche di sicurezza, delle operazioni oggetto di esame, delle prescrizioni di salute, sicurezza e protezione in ambiente marittimo e delle principali disposizioni legislative applicabili. Gli ispettori devono aver completato con esito positivo una formazione specifica e aggiornarla almeno ogni cinque anni. Se in una precedente ispezione il comportamento o la prestazione di un ispettore non hanno rispettato il regolamento, tale ispettore non può più essere designato.
Preavviso, questionari e calendario delle ispezioni
La Commissione deve comunicare la data dell’ispezione al punto di contatto competente con almeno sei settimane di anticipo; può allegare un questionario preliminare e richiedere documentazione, da restituire almeno due settimane prima dell’ispezione. Il preavviso può essere ridotto fino a un minimo di due settimane in caso di evento eccezionale con impatto significativo sulla sicurezza marittima nell’Unione, previa consultazione del punto di contatto interessato.
Ispezioni delle navi e casi transfrontalieri o extra-UE
Se la nave batte bandiera di uno Stato membro, la Commissione informa quanto prima il punto di contatto dello Stato di bandiera se la nave può essere ispezionata in porto. Se l’ispezione riguarda una nave battente bandiera di uno Stato membro diverso da quello oggetto dell’ispezione, occorre coordinarsi con il punto di contatto dello Stato di bandiera per gli adempimenti pratici. Per ispezioni o verifiche di navi in un luogo al di fuori dell’Unione europea, la Commissione concorda con il punto di contatto le modalità per svolgere le ispezioni insieme al rappresentante dello Stato di bandiera.
Svolgimento uniforme e impatto sulle operazioni commerciali
Le ispezioni devono seguire un metodo uniforme. Gli ispettori sono sempre accompagnati da un rappresentante dell’autorità competente interessata, senza pregiudicare l’efficacia dell’attività ispettiva. Le ispezioni vanno svolte in modo da disturbare il meno possibile le operazioni commerciali; se possibile e con previo accordo dello Stato di bandiera e del comandante, un’ispezione iniziata in porto può proseguire dopo la partenza della nave. Per i servizi di linea internazionali tra più Stati membri, l’ispezione può includere imbarco e sbarco di passeggeri e veicoli al termine di ogni tratta.
Classificazione degli esiti e relazione di ispezione
Gli accertamenti sono classificati in cinque categorie: conformità, conformità con raccomandazione di miglioramenti, difformità, grave difformità e mancata conferma. La relazione deve descrivere dettagliatamente i risultati classificati come grave difformità, difformità, conformità con raccomandazione di miglioramenti e mancata conferma, e può contenere raccomandazioni di interventi correttivi.
Misure correttive e comunicazioni urgenti
Se uno Stato membro propone misure correttive immediate per una grave difformità, deve informare tempestivamente la Commissione prima della pubblicazione della relazione. Se sono adottate solo misure provvisorie, lo Stato membro deve comunicare anche il termine ultimo per l’attuazione delle misure definitive. Quando, durante un’ispezione di una nave, emerge una grave difformità che richiede un intervento ai sensi dell’articolo 16, il capo del nucleo ispettivo informa immediatamente per iscritto i punti di contatto interessati.
Riservatezza e gestione delle informazioni
La Commissione deve adottare misure adeguate per proteggere le informazioni classificate cui accede o che riceve dagli Stati membri; questi ultimi devono adottare misure equivalenti secondo la propria normativa nazionale. È ammesso lo scambio di informazioni sensibili ma non classificate solo se protette secondo le regole applicabili e condivise secondo il principio della necessità di conoscere.
Programma di ispezioni e ruolo del comitato
La Commissione chiede il parere del comitato sulle priorità del programma di ispezioni, informa periodicamente il comitato sull’attuazione e sui risultati e condivide con gli Stati membri le buone pratiche osservate. Le relazioni di ispezione sono normalmente messe a disposizione del comitato dopo la risposta dello Stato membro ex articolo 12, paragrafo 1, e quando il fascicolo è archiviato.
Gravi difformità con impatto generale sulla sicurezza
Se un’ispezione rivela gravi difformità che incidono sul livello generale di sicurezza marittima nell’Unione e non sono affrontabili immediatamente, almeno con misure correttive provvisorie, la Commissione informa gli altri Stati membri dopo aver comunicato la grave difformità allo Stato membro interessato.
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