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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/525

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/525 della Commissione, del 30 marzo 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Ternera de los Pirineos Catalanes/Vedella dels Pirineus Catalans/Vedell des Pyrénées Catalanes (IGP)]

Normativa europea32016R0525

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento iscrive nel registro UE delle DOP e IGP la denominazione "Ternera de los Pirineos Catalanes"/"Vedella dels Pirineus Catalans"/"Vedell des Pyrénées Catalanes" come indicazione geografica protetta. La registrazione avviene ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, dopo la pubblicazione della domanda e in assenza di opposizioni. Il testo stabilisce inoltre che la denominazione identifica carni fresche (e frattaglie) della classe 1.1 e fissa l'entrata in vigore ordinaria venti giorni dopo la pubblicazione in GUUE.

Iscrizione nel registro UE di un'indicazione geografica protetta per carni fresche bovine catalane: "Ternera de los Pirineos Catalanes"/"Vedella dels Pirineus Catalans"/"Vedell des Pyrénées Catalanes".

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione geografica protetta indicata e, in concreto, al prodotto agricolo/alimentare classificato come carne fresca (e frattaglie) della classe 1.1 dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, essendo direttamente applicabile. Non contiene esclusioni specifiche, ma riguarda soltanto il prodotto registrato e l'uso della denominazione protetta secondo la disciplina dei regimi di qualità UE.

Registrazione della IGP "Ternera de los Pirineos Catalanes"/"Vedella dels Pirineus Catalans"/"Vedell des Pyrénées Catalanes"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/525 della Commissione conclude la procedura di registrazione, nel sistema europeo delle indicazioni geografiche, della denominazione "Ternera de los Pirineos Catalanes"/"Vedella dels Pirineus Catalans"/"Vedell des Pyrénées Catalanes" come indicazione geografica protetta. Il provvedimento si fonda sul regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e dà atto che la domanda, presentata dalla Spagna, era stata regolarmente pubblicata senza che fossero pervenute opposizioni.

Presupposti procedurali

La Commissione richiama la pubblicazione della domanda ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del medesimo regolamento, la Commissione dispone la registrazione della denominazione.

Oggetto della protezione e classificazione merceologica

La denominazione registrata identifica un prodotto rientrante nella classe 1.1 "Carni fresche (e frattaglie)" di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Ne deriva che la protezione riguarda l'uso della denominazione per il prodotto conforme al disciplinare e ai requisiti del regime IGP applicabile.

Entrata in vigore ed efficacia nell'Unione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia uniforme nel mercato interno.

Disposizioni principali

Registrazione della IGP

La denominazione "Ternera de los Pirineos Catalanes"/"Vedella dels Pirineus Catalans"/"Vedell des Pyrénées Catalanes" è iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette come IGP, ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Prodotto interessato e classificazione

La denominazione registrata identifica un prodotto della classe 1.1 "Carni fresche (e frattaglie)" di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti procedurali della registrazione

La domanda di registrazione presentata dalla Spagna era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del medesimo regolamento, la denominazione è stata registrata.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geografichequalità dei prodotti agricoli e alimentariagricolturatutela delle denominazioni protette

Testo integrale

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