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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/524

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/524 della Commissione, del 30 marzo 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Miel de Liébana (DOP)]

Normativa europea32016R0524

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione definitiva della denominazione "Miel de Liébana" come DOP nel registro europeo delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. La Commissione prende atto che la domanda presentata dalla Spagna è stata pubblicata e che non sono state comunicate opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L’atto ha efficacia generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e si applica direttamente in tutta l’Unione.

Iscrizione della denominazione "Miel de Liébana" nel registro UE delle DOP.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla denominazione geografica "Miel de Liébana", registrata come denominazione di origine protetta (DOP) per un prodotto agricolo/alimentare rientrante nella classe 1.4 "Altri prodotti di origine animale" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile. Non contiene esclusioni ulteriori, ma presuppone l’assenza di opposizioni alla domanda di registrazione presentata dalla Spagna.

Iscrizione della denominazione "Miel de Liébana" come DOP

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/524 della Commissione attua la procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 in materia di regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. L’atto registra la denominazione "Miel de Liébana" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, in assenza di opposizioni alla domanda presentata dalla Spagna.

Contesto procedurale

La Commissione richiama anzitutto l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 come base giuridica del provvedimento. Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento e che, non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51, la registrazione poteva essere disposta.

Effetti della registrazione

L’articolo 1 stabilisce che "Miel de Liébana" è registrata come DOP. La denominazione identifica un prodotto della classe 1.4 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, categoria che comprende tra l’altro il miele. La registrazione attribuisce alla denominazione la tutela propria delle DOP nel quadro del diritto dell’Unione.

Entrata in vigore e natura dell’atto

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è inoltre qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di misure di recepimento.

Disposizioni principali

Registrazione della DOP "Miel de Liébana"

La denominazione "Miel de Liébana" è iscritta nel registro come denominazione di origine protetta. La registrazione riguarda un prodotto della classe 1.4 "Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)" ai sensi dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti procedurali della registrazione

La domanda di registrazione presentata dalla Spagna era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, la denominazione viene registrata.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaqualità dei prodotti agroalimentaridenominazioni di origine protettetutela delle indicazioni geografiche

Testo integrale

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