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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/458

Regolamento (UE) 2016/458 del Consiglio, del 30 marzo 2016, che modifica il regolamento (UE) 2016/72 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

Normativa europea32016R0458

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro 2016 delle possibilità di pesca fissate dal regolamento (UE) 2016/72, adeguando TAC, contingenti e condizioni tecniche a nuovi pareri scientifici del CIEM e a talune intese internazionali. Vengono corrette anche alcune ripartizioni tra Stati membri e una serie di tabelle/allegati, incluse le autorizzazioni per navi di paesi terzi. Le modifiche sui limiti di cattura si applicano dal 1° gennaio 2016, con effetto retroattivo giustificato dal fatto che le possibilità di pesca interessate non risultano esaurite.

Modifica il regolamento (UE) 2016/72 aggiornando per il 2016 diverse possibilità di pesca, TAC, contingenti, condizioni speciali e autorizzazioni per taluni stock ittici e flotte di paesi terzi.

Ambito di applicazione

Si applica alle possibilità di pesca per il 2016 relative a specifici stock ittici e gruppi di stock nelle acque dell’Unione e, per le navi dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione, nonché alle autorizzazioni di pesca per navi di paesi terzi operanti nelle acque dell’Unione. Incide in particolare su cicerello, melù, molva, altre specie in acque norvegesi, razze, suri/sugarelli, merluzzo bianco, eglefino, catture accessorie in Groenlandia, pesce specchio atlantico, sugarello cileno e limiti quantitativi per autorizzazioni di pesca di Norvegia, Isole Færøer e Venezuela. Le modifiche riguardano gli allegati IA, IB, IF, IJ, IIA, appendice 1, e VIII del regolamento (UE) 2016/72. Le disposizioni relative ai limiti di cattura si applicano retroattivamente dal 1° gennaio 2016; il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica delle possibilità di pesca per il 2016

Il regolamento interviene sul regolamento (UE) 2016/72, già recante per il 2016 le possibilità di pesca per alcuni stock ittici nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in talune acque non dell’Unione. La finalità è allineare i contingenti e le condizioni di cattura ai più recenti pareri scientifici del CIEM e ad alcuni esiti di consultazioni o decisioni internazionali, correggendo nel contempo errori materiali e ripartizioni non conformi a precedenti decisioni del Consiglio.

Cicerello, melù e suri/sugarelli

Per il cicerello, il regolamento abbandona il TAC zero previsto dal regolamento base e fissa un TAC pari a 87 219 tonnellate per le acque dell’Unione delle zone IIa, IIIa e IV. La ripartizione tra Stati membri è aggiornata e sono mantenute condizioni speciali e limiti di prelievo per le diverse zone di gestione del cicerello, con riferimento all’allegato IID. La logica della modifica è consentire una raccolta di dati sufficiente sull’abbondanza dello stock, in coerenza con le indicazioni scientifiche richiamate nei considerando.

Per il melù nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali di numerose zone nord-atlantiche, la tabella delle quote è sostituita e comprende anche assegnazioni specifiche alla Norvegia e alle Isole Færøer. Nei considerando si richiama l’assegnazione alla Norvegia di 25 000 tonnellate di melù in cambio di altre specie. Il testo mantiene condizioni speciali di accesso e limiti percentuali per gli Stati membri nelle acque færøer.

Per i suri/sugarelli e le catture accessorie connesse, il TAC complessivo è portato a 108 868 tonnellate nelle zone indicate, in linea con il parere del CIEM, con ripartizione tra Stati membri e quote per le Isole Færøer. La tabella disciplina anche condizioni speciali di trasferimento e percentuali massime di imputazione di alcune catture accessorie.

Razze: riduzione, gestione locale e obblighi di comunicazione

Una parte rilevante dell’intervento riguarda le razze nelle varie zone CIEM. Le tabelle per le razze nelle zone IIa e IV, nelle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k e nella zona VIId sono sostituite per riflettere la necessità, indicata dal CIEM, di ridurre le catture di talune specie, in particolare della razza dagli occhi piccoli e della razza a coda corta.

Il regolamento introduce o conferma:

  • quote per Stato membro;
  • condizioni speciali di catture accessorie;
  • obblighi di comunicazione separata per alcune specie di razze;
  • limiti percentuali di cattura per bordata di pesca;
  • regole di rilascio immediato per gli esemplari catturati accidentalmente di razza dagli occhi piccoli e, in taluni casi, di razza ondulata.

In particolare, per la zona VIIf e VIIg è fissato per la razza dagli occhi piccoli un limite massimo di 188 tonnellate, con ripartizione fra Stati membri. Per la razza ondulata, il testo esclude la cattura nelle zone coperte dal TAC, ammette solo specifiche catture accessorie in certe condizioni e impone una limitazione a 40 kg in peso vivo per bordata quando la specie non è soggetta all’obbligo di sbarco.

Merluzzo bianco, eglefino e catture accessorie in Groenlandia

Sono aggiornate anche le possibilità di pesca per il merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone I e II, e nelle zone I e IIb, con ripartizione delle quote tra alcuni Stati membri. Il regolamento precisa che i TAC sono analitici e che non si applicano gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Per l’eglefino nelle acque norvegesi delle zone I e II è sostituita la tabella con una nuova ripartizione tra Germania, Francia e Regno Unito, anch’essa con TAC analitico e senza applicazione degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Quanto alle catture accessorie in acque groenlandesi, la tabella viene corretta per consentire la corretta comunicazione di tali catture accessorie, con riferimento anche ai granatieri nelle tabelle di comunicazione richiamate nelle note.

Pesce specchio atlantico e sugarello cileno

Nell’allegato IF, relativo alla sottodivisione SEAFO B1, il TAC per il pesce specchio atlantico è fissato a 0, con la sola eccezione di una cattura accessoria autorizzata di 4 tonnellate. Sono altresì richiamati i limiti territoriali della zona di pesca e l’applicazione della disciplina sui TAC precauzionali.

Nell’allegato IJ, il regolamento recepisce il TAC stabilito dalla SPRFMO per il sugarello cileno nella zona della convenzione SPRFMO, fissandolo a 28 100 tonnellate, ripartite tra Germania, Paesi Bassi, Lituania e Polonia. Anche qui è confermata la non applicazione degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Sforzo di pesca e autorizzazioni per navi di paesi terzi

L’allegato IIA, appendice 1, è corretto per quanto riguarda lo sforzo di pesca massimo consentito ai Paesi Bassi per l’attrezzo BT1 nel Mare del Nord, portato a 999 808 chilowatt-giorni.

L’allegato VIII, dedicato alle limitazioni quantitative applicabili alle autorizzazioni di pesca per le navi di paesi terzi operanti nelle acque dell’Unione, è sostituito integralmente. Il testo elenca per Norvegia, Isole Færøer e Venezuela il numero di autorizzazioni di pesca e il numero massimo di navi presenti nello stesso momento. Per il Venezuela, le autorizzazioni riguardano la pesca dei lutiani nelle acque della Guyana francese e sono soggette a una condizione documentale specifica: occorre provare l’esistenza di un contratto con un’impresa di trasformazione installata nel dipartimento della Guyana francese, con l’obbligo di sbarcare almeno il 75 % delle catture in quel dipartimento per la trasformazione.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1° gennaio 2016. La retroattività riguarda espressamente i limiti di cattura e viene giustificata nel preambolo con il fatto che le possibilità di pesca interessate non erano state esaurite, salvaguardando così certezza del diritto e legittimo affidamento.

Disposizioni principali

Modifica degli allegati del regolamento (UE) 2016/72

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati IA, IB, IF, IJ e VIII del regolamento (UE) 2016/72 in conformità all’allegato del presente regolamento.

Adeguamento delle possibilità di pesca nel comparto atlantico e nord-europeo

Nell’allegato IA sono aggiornate le tabelle per cicerello, melù, molva, altre specie in acque norvegesi, razze e suri/sugarelli, con nuovi TAC, ripartizioni per Stato membro e condizioni speciali. Per il cicerello nelle acque UE delle zone IIa, IIIa e IV il TAC è fissato a 87 219 tonnellate; per i suri/sugarelli e catture accessorie connesse il TAC è portato a 108 868 tonnellate. Sono inoltre riviste le quote per il melù, incluse assegnazioni alla Norvegia e alle Isole Færøer.

Correzioni su razze e obblighi di comunicazione

Sono sostituite le tabelle relative alle razze nelle zone IIa e IV, VIa, VIb, VIIa-c, VIIe-k e VIId. Sono introdotte o precisate condizioni speciali, limiti percentuali di catture accessorie, obblighi di comunicazione separata per specie di razza e regole specifiche per razza dagli occhi piccoli e razza ondulata, incluse misure di rilascio immediato per talune catture accidentali.

Aggiornamento di TAC in aree specifiche e specie non principali

Sono modificate le tabelle per il merluzzo bianco nelle acque norvegesi delle zone I e II e nelle zone I e IIb, per l’eglefino nelle acque norvegesi delle zone I e II e per le catture accessorie in acque groenlandesi. Le tabelle precisano anche l’applicazione o non applicazione degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e, per il merluzzo bianco nella zona I/IIb, condizioni sulle catture accessorie di eglefino.

Aggiornamento del pesce specchio atlantico e del sugarello cileno

Nell’allegato IF il TAC per il pesce specchio atlantico nella sottodivisione SEAFO B1 è fissato a 0, con una cattura accessoria autorizzata di 4 tonnellate. Nell’allegato IJ il TAC per il sugarello cileno nella zona della convenzione SPRFMO è aggiornato a 28 100 tonnellate, con ripartizione tra Germania, Paesi Bassi, Lituania e Polonia.

Correzione dello sforzo di pesca massimo per i Paesi Bassi

Nell’allegato IIA, appendice 1, lettera b), lo sforzo di pesca massimo consentito per i Paesi Bassi per l’attrezzo regolamentato BT1 è corretto in 999 808 chilowatt-giorni.

Autorizzazioni di pesca per navi di paesi terzi

L’allegato VIII è sostituito per fissare i limiti quantitativi delle autorizzazioni di pesca e il numero massimo di navi presenti nello stesso momento per Norvegia, Isole Færøer e Venezuela. Per il Venezuela sono previste 45 autorizzazioni e 45 navi massime per la pesca dei lutiani nelle acque della Guyana francese. Per le autorizzazioni venezuelane è richiesto un contratto vidimato dalle autorità francesi con un’impresa di trasformazione della Guyana francese, con l’obbligo di sbarcare almeno il 75 % delle catture di lutiani in quel dipartimento.

Entrata in vigore e applicazione retroattiva

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2016. Il considerando finale precisa che l’applicazione retroattiva dei limiti di cattura rispetta certezza del diritto e legittimo affidamento perché le possibilità di pesca interessate non sono state esaurite.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica comune della pescagestione delle risorse itticherelazioni esterne dell'unioneautorizzazioni di pesca

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