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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/461

Regolamento (UE) 2016/461 della Commissione, del 30 marzo 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento al tasso d'inflazione dei diritti spettanti all'Agenzia europea per i medicinali con effetto dal 1° aprile 2016 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R0461

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento adegua all'inflazione 2015 gli importi dei diritti dovuti all'Agenzia europea per i medicinali, modificando il regolamento (CE) n. 297/95. Gli importi sono arrotondati al centinaio di euro più vicino e vengono aggiornate varie tariffe previste per le diverse categorie di procedimenti. L'applicazione è fissata al 1° aprile 2016 e resta esclusa per le domande valide pendenti a tale data, per ragioni di certezza del diritto.

Adeguamento all'inflazione, con effetto dal 1° aprile 2016, dei diritti dovuti all'Agenzia europea per i medicinali previsti dal regolamento (CE) n. 297/95.

Ambito di applicazione

Si applica alle categorie di diritti spettanti all'Agenzia europea per i medicinali disciplinate dal regolamento (CE) n. 297/95, quindi alle imprese e ai soggetti che presentano domande o adempimenti soggetti a tali diritti nell'ambito delle procedure relative ai medicinali. L'adeguamento decorre dal 1° aprile 2016 e non si applica alle domande valide pendenti a tale data. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è testo rilevante ai fini del SEE.

Adeguamento al tasso d'inflazione dei diritti dell'Agenzia europea per i medicinali

Il regolamento (UE) 2016/461 della Commissione modifica il regolamento (CE) n. 297/95 per aggiornare gli importi dei diritti spettanti all'Agenzia europea per i medicinali. L'intervento è motivato dall'esigenza di adeguare le tariffe all'inflazione registrata nell'Unione nel 2015, pari allo 0,2%, e di assicurare uniformità e semplicità tramite arrotondamento al centinaio di euro più vicino.

Contesto normativo e finalità

La Commissione richiama il fatto che, ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 726/2004, le entrate dell'Agenzia derivano da un contributo dell'Unione e dai diritti pagati dalle imprese. Il regolamento (CE) n. 297/95 disciplina categorie e importi di tali diritti; il presente atto ne aggiorna quindi i valori monetari senza incidere sulla struttura generale del sistema.

Modifiche agli importi dei diritti

L'articolo 1 sostituisce numerosi importi contenuti negli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del regolamento (CE) n. 297/95. Le variazioni riguardano diverse lettere, commi e paragrafi, con incrementi generalmente limitati. Tra gli esempi espressamente indicati figurano:

  • 278 200 EUR sostituiti da 278 800 EUR;
  • 27 900 EUR sostituiti da 28 000 EUR;
  • 108 000 EUR sostituiti da 108 200 EUR;
  • 179 800 EUR sostituiti da 180 200 EUR;
  • 83 500 EUR sostituiti da 83 700 EUR;
  • 99 800 EUR sostituiti da 100 000 EUR;
  • 69 300 EUR sostituiti da 69 400 EUR;
  • 139 300 EUR sostituiti da 139 600 EUR;
  • 117 600 EUR sostituiti da 117 800 EUR;
  • 41 700 EUR sostituiti da 41 800 EUR;
  • 3 000 EUR e 239 800 EUR sostituiti da 3 000 EUR e 240 300 EUR. Le modifiche sono puntuali e interessano varie ipotesi tariffarie previste dal regolamento originario.

Esclusione delle domande pendenti

Per ragioni di certezza del diritto, l'articolo 2 stabilisce che il regolamento non si applica alle domande valide pendenti alla data del 1° aprile 2016. Ne consegue che le domande già validamente presentate e ancora pendenti a tale data restano assoggettate al regime precedente.

Entrata in vigore e decorrenza

L'articolo 3 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma che si applichi dal 1° aprile 2016. Il testo conferma inoltre la natura obbligatoria e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Adeguamento degli importi dei diritti

Modifica il regolamento (CE) n. 297/95 aggiornando numerosi importi monetari negli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8. L'adeguamento è effettuato in base al tasso d'inflazione dell'Unione del 2015, pari allo 0,2%, con arrotondamento al centinaio di euro più vicino. Le modifiche consistono in aumenti contenuti di varie tariffe, ad esempio da 278 200 EUR a 278 800 EUR, da 69 300 EUR a 69 400 EUR, da 41 700 EUR a 41 800 EUR, e in altri importi correlati indicati puntualmente nel testo.

Esclusione delle domande pendenti

Il regolamento non si applica alle domande valide pendenti alla data del 1° aprile 2016, in applicazione del principio di certezza del diritto.

Entrata in vigore e applicazione

Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1° aprile 2016, in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 297/95.

Come è indicizzato

Materiefarmaceuticomedicinaliagenzie dell'unione europeadiritti e tassemercato interno

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