Regolamento (UE) 2016/461
Regolamento (UE) 2016/461 della Commissione, del 30 marzo 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento al tasso d'inflazione dei diritti spettanti all'Agenzia europea per i medicinali con effetto dal 1° aprile 2016 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua all'inflazione 2015 gli importi dei diritti dovuti all'Agenzia europea per i medicinali, modificando il regolamento (CE) n. 297/95. Gli importi sono arrotondati al centinaio di euro più vicino e vengono aggiornate varie tariffe previste per le diverse categorie di procedimenti. L'applicazione è fissata al 1° aprile 2016 e resta esclusa per le domande valide pendenti a tale data, per ragioni di certezza del diritto.
Adeguamento all'inflazione, con effetto dal 1° aprile 2016, dei diritti dovuti all'Agenzia europea per i medicinali previsti dal regolamento (CE) n. 297/95.
Ambito di applicazione
Si applica alle categorie di diritti spettanti all'Agenzia europea per i medicinali disciplinate dal regolamento (CE) n. 297/95, quindi alle imprese e ai soggetti che presentano domande o adempimenti soggetti a tali diritti nell'ambito delle procedure relative ai medicinali. L'adeguamento decorre dal 1° aprile 2016 e non si applica alle domande valide pendenti a tale data. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è testo rilevante ai fini del SEE.
Adeguamento al tasso d'inflazione dei diritti dell'Agenzia europea per i medicinali
Il regolamento (UE) 2016/461 della Commissione modifica il regolamento (CE) n. 297/95 per aggiornare gli importi dei diritti spettanti all'Agenzia europea per i medicinali. L'intervento è motivato dall'esigenza di adeguare le tariffe all'inflazione registrata nell'Unione nel 2015, pari allo 0,2%, e di assicurare uniformità e semplicità tramite arrotondamento al centinaio di euro più vicino.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama il fatto che, ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 726/2004, le entrate dell'Agenzia derivano da un contributo dell'Unione e dai diritti pagati dalle imprese. Il regolamento (CE) n. 297/95 disciplina categorie e importi di tali diritti; il presente atto ne aggiorna quindi i valori monetari senza incidere sulla struttura generale del sistema.
Modifiche agli importi dei diritti
L'articolo 1 sostituisce numerosi importi contenuti negli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del regolamento (CE) n. 297/95. Le variazioni riguardano diverse lettere, commi e paragrafi, con incrementi generalmente limitati. Tra gli esempi espressamente indicati figurano:
- 278 200 EUR sostituiti da 278 800 EUR;
- 27 900 EUR sostituiti da 28 000 EUR;
- 108 000 EUR sostituiti da 108 200 EUR;
- 179 800 EUR sostituiti da 180 200 EUR;
- 83 500 EUR sostituiti da 83 700 EUR;
- 99 800 EUR sostituiti da 100 000 EUR;
- 69 300 EUR sostituiti da 69 400 EUR;
- 139 300 EUR sostituiti da 139 600 EUR;
- 117 600 EUR sostituiti da 117 800 EUR;
- 41 700 EUR sostituiti da 41 800 EUR;
- 3 000 EUR e 239 800 EUR sostituiti da 3 000 EUR e 240 300 EUR. Le modifiche sono puntuali e interessano varie ipotesi tariffarie previste dal regolamento originario.
Esclusione delle domande pendenti
Per ragioni di certezza del diritto, l'articolo 2 stabilisce che il regolamento non si applica alle domande valide pendenti alla data del 1° aprile 2016. Ne consegue che le domande già validamente presentate e ancora pendenti a tale data restano assoggettate al regime precedente.
Entrata in vigore e decorrenza
L'articolo 3 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma che si applichi dal 1° aprile 2016. Il testo conferma inoltre la natura obbligatoria e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Adeguamento degli importi dei diritti
Modifica il regolamento (CE) n. 297/95 aggiornando numerosi importi monetari negli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8. L'adeguamento è effettuato in base al tasso d'inflazione dell'Unione del 2015, pari allo 0,2%, con arrotondamento al centinaio di euro più vicino. Le modifiche consistono in aumenti contenuti di varie tariffe, ad esempio da 278 200 EUR a 278 800 EUR, da 69 300 EUR a 69 400 EUR, da 41 700 EUR a 41 800 EUR, e in altri importi correlati indicati puntualmente nel testo.
Esclusione delle domande pendenti
Il regolamento non si applica alle domande valide pendenti alla data del 1° aprile 2016, in applicazione del principio di certezza del diritto.
Entrata in vigore e applicazione
Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1° aprile 2016, in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 297/95.
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