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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/460

Regolamento (UE) 2016/460 della Commissione, del 30 marzo 2016, recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti

Normativa europea32016R0460

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna la disciplina UE sui rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti inserendo l’esabromociclododecano (HBCDD) negli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004. Vengono fissati un valore limite di concentrazione per la sostanza e le condizioni per la gestione dei rifiuti che la contengono, con particolare attenzione alle opzioni di distruzione, trasformazione irreversibile o stoccaggio permanente. Il testo adegua il diritto dell’Unione agli impegni derivanti dalla convenzione di Stoccolma e rinvia a un successivo riesame del limite entro tre anni dall’entrata in vigore. L’applicazione è differita al 30 settembre 2016.

Modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 per includere l’esabromociclododecano (HBCDD) con relativi limiti di concentrazione e regole di gestione dei rifiuti contenenti tale sostanza.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori e alle autorità competenti coinvolti nella gestione dei rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti, in particolare HBCDD, nell’Unione europea. Incide sui rifiuti classificati ai sensi della decisione 2000/532/CE e sulle operazioni di gestione/smaltimento disciplinate dagli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004. Restano rilevanti le specifiche esclusioni/precisazioni previste per lo stoccaggio permanente in depositi sotterranei di rifiuti pericolosi e per le discariche, nonché le disposizioni della direttiva 2008/98/CE, della direttiva 1999/31/CE e della decisione 2003/33/CE richiamate dal testo.

Modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 in materia di HBCDD

Il regolamento (UE) 2016/460 della Commissione aggiorna la disciplina europea sugli inquinanti organici persistenti per allinearla agli sviluppi della convenzione di Stoccolma, nella quale l’esabromociclododecano (HBCDD) è stato inserito nell’allegato A con una specifica deroga per l’uso nel polistirene espanso ed estruso per l’edilizia. La modifica mira a garantire che i rifiuti contenenti HBCDD siano gestiti in modo coerente con gli obblighi internazionali e con un elevato livello di tutela della salute umana e dell’ambiente.

Ambito e finalità della modifica

Il testo interviene sul regolamento (CE) n. 850/2004, che recepisce nel diritto dell’Unione gli impegni derivanti dalla convenzione di Stoccolma e dal protocollo sugli inquinanti organici persistenti. In particolare, la Commissione modifica gli allegati IV e V per includere l’HBCDD tra le sostanze soggette a regole speciali di gestione dei rifiuti, definendo il relativo valore limite di concentrazione e le condizioni applicabili alle operazioni di smaltimento e stoccaggio.

Inserimento dell’HBCDD nell’allegato IV

Nell’allegato IV viene aggiunta una nuova riga relativa all’"Esabromociclododecano", identificato mediante più numeri CAS e con numero CE 247-148-4 e 221-695-9. Il valore limite di concentrazione ai fini dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera a), è fissato in 1 000 mg/kg. Il testo precisa che tale soglia è soggetta a riesame da parte della Commissione entro il 20 aprile 2019, così da consentire un eventuale abbassamento alla luce degli sviluppi tecnici e del riesame degli orientamenti tecnici della convenzione di Basilea.

Aggiornamento dell’allegato V: rifiuti e limiti di concentrazione

La parte 2 dell’allegato V è sostituita integralmente con una nuova tabella che associa varie categorie di rifiuti classificati nella decisione 2000/532/CE ai rispettivi limiti massimi di concentrazione delle sostanze POP elencate nell’allegato IV. Tra le numerose sostanze elencate figurano, oltre all’HBCDD, SCCP, aldeini e altri pesticidi organoclorurati, PFOS, PCB, PCDD/PCDF, PBDE e toxafene.

Per l’HBCDD la soglia è pari a 1 000 mg/kg anche nella tabella dell’allegato V. Il regolamento richiama inoltre specifiche condizioni di calcolo per le diossine e i furani policlorurati, basate sui fattori di tossicità equivalente (TEF) riportati nel testo, e per i PCB rinvia al metodo di calcolo delle norme EN 12766-1 ed EN 12766-2.

Stoccaggio permanente e gestione dei rifiuti pericolosi

Il regolamento consente lo stoccaggio permanente solo in condizioni rigorose. Le opzioni ammesse sono:

  • formazioni di roccia dura sotterranee, sicure e profonde;
  • miniere di sale;
  • discariche per rifiuti pericolosi, purché i rifiuti siano solidificati o parzialmente stabilizzati, se tecnicamente fattibile.

Inoltre devono essere rispettate la direttiva 1999/31/CE sulle discariche e la decisione 2003/33/CE sui criteri e procedure di ammissione dei rifiuti, e deve risultare dimostrato che l’operazione scelta è la migliore sotto il profilo ambientale.

Il testo precisa anche che i valori limite si applicano unicamente alle discariche di rifiuti pericolosi e non ai depositi sotterranei permanenti di rifiuti pericolosi, comprese le miniere di sale.

Definizione tecnica di HBCDD

Per evitare ambiguità applicative, il regolamento chiarisce che il termine "esabromociclododecano" comprende non solo la sostanza in senso stretto, ma anche il 1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano e i suoi principali diastereoisomeri: alfa-, beta- e gamma-esabromociclododecano.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, l’applicazione sostanziale delle nuove disposizioni decorre dal 30 settembre 2016, così da concedere a imprese e autorità competenti un termine di adeguamento di sei mesi dalla pubblicazione.

Rapporti con altri atti dell’Unione

Il testo si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 850/2004 e richiama espressamente la direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, nonché la direttiva 1999/31/CE e la decisione 2003/33/CE per le modalità di smaltimento in discarica. La disciplina è adottata dalla Commissione nel rispetto del parere del comitato istituito dall’articolo 39 della direttiva 2008/98/CE.

Disposizioni principali

Modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento UE 2016/460, inserendo l’HBCDD tra le sostanze soggette a gestione dei rifiuti e aggiornando le relative regole di trattamento.

Inserimento dell’HBCDD nell’allegato IV e valore limite

Nella tabella dell’allegato IV è inserita la voce "Esabromociclododecano" (con i relativi numeri CAS e CE). Il valore limite di concentrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera a), è fissato a 1 000 mg/kg, con riesame da parte della Commissione entro il 20 aprile 2019.

Aggiornamento dell’allegato V e condizioni di gestione dei rifiuti

La parte 2 dell’allegato V è sostituita con una nuova tabella che elenca i rifiuti classificati nella decisione 2000/532/CE e i limiti massimi di concentrazione delle sostanze dell’allegato IV, includendo l’HBCDD a 1 000 mg/kg in varie categorie di rifiuti. Sono inoltre riportate le condizioni per lo stoccaggio permanente e i riferimenti alle operazioni di gestione pertinenti.

Stoccaggio permanente dei rifiuti pericolosi

Lo stoccaggio permanente è consentito solo se avviene in formazioni di roccia dura sotterranee, sicure e profonde, in miniere di sale, oppure in discariche per rifiuti pericolosi, purché i rifiuti siano solidificati o parzialmente stabilizzati se tecnicamente fattibile. Devono inoltre essere rispettate la direttiva 1999/31/CE e la decisione 2003/33/CE, e deve essere dimostrato che l’operazione scelta è preferibile dal punto di vista ambientale.

Limiti specifici per altre sostanze POP e criteri tecnici

La tabella aggiornata conferma o riporta i limiti di concentrazione per numerose sostanze POP, tra cui SCCP, aldrin, clordano, clordecone, DDT, dieldrin, endosulfan, endrin, eptacloro, esabromobifenile, esaclorobenzene, esaclorobutadiene, esaclorocicloesani, mirex, pentaclorobenzene, PFOS, PCB, PCDD/PCDF, naftaleni policlorurati, PBDE e toxafene. Per i PCDD e PCDF il valore limite è calcolato secondo i fattori di tossicità equivalente (TEF) indicati nell’allegato; per i PCB è richiamato il metodo di calcolo delle norme EN 12766-1 ed EN 12766-2.

Definizione di HBCDD

La nota di piè di tabella precisa che per "esabromociclododecano" si intendono l’esabromociclododecano, il 1,2,5,6,9,10-esabromociclododecano e i suoi principali diastereoisomeri: alfa-, beta- e gamma-esabromociclododecano.

Entrata in vigore e applicazione differita

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 30 settembre 2016. È inoltre previsto che il limite dell’allegato IV sia riesaminato dalla Commissione entro tre anni dall’entrata in vigore per valutarne l’eventuale abbassamento.

Come è indicizzato

Materierifiutiinquinanti organici persistentiambientesmaltimento dei rifiutisostanze chimiche

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