Cassazione Civile, Sentenza n. 11584/2020 del 15/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (gestore idrico)
La controversia
Più utenti del servizio idrico hanno chiesto al gestore, al Comune e alla Regione la restituzione delle somme pagate per la componente tariffaria relativa alla depurazione delle acque reflue, deducendo che l’impianto di Cuma era inefficiente e che il servizio non era stato fruito. Il Giudice di pace di Napoli, con sentenza del 25 luglio 2013, ha accolto la domanda nei confronti del gestore e della Regione; il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 7411/2017 del 26 giugno 2017, ha respinto gli appelli del gestore e della Regione e confermato la condanna restitutoria. Il gestore ha proposto sette motivi: 1) difetto di prova della titolarità attiva degli utenti e inidoneità delle bollette a dimostrare il rapporto; 2) omessa pronuncia sull’impugnazione relativa all’intervento dei terzi e alla competenza; 3) mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della società affidataria della depurazione; 4) erronea qualificazione della domanda e inversione dell’onere della prova, nonché contestazione dell’uso di presunzioni e dell’omesso esame di documenti sul funzionamento dell’impianto; 5) violazione della disciplina introdotta dall’art. 8-sexies del D.L. n. 208/2008 e dal D.M. 30 settembre 2009 quanto agli oneri di progettazione e completamento e alla restituzione; 6) mancato accoglimento della domanda di manleva o regresso verso la Regione e la società affidataria; 7) applicazione del termine decennale anziché della prescrizione breve per prestazioni periodiche. La Regione ha proposto ricorso incidentale con sei motivi: difetto di giurisdizione ordinaria; erronea assimilazione dell’inefficienza dell’impianto alla sua temporanea inattività e omesso esame; difetto della propria legittimazione passiva quale accipiens; mancata chiamata della società affidataria; inversione dell’onere probatorio e contestazione delle prove; applicabilità della prescrizione breve.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo del ricorso incidentale: la controversia sulla restituzione della quota di depurazione attiene ai rapporti di utenza e spetta al giudice ordinario; la domanda prospettava l’inefficienza dell’impianto, assimilabile alla temporanea inattività, e non una mera insufficienza del servizio. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo principale, perché l’omessa pronuncia doveva essere denunciata ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c. e il ricorso non riproduceva il motivo di appello; ha rigettato il terzo motivo principale, escludendo il litisconsorzio necessario della società affidataria, poiché le esigenze probatorie potevano essere soddisfatte mediante richiesta di esibizione documentale. Ha rigettato il primo motivo principale: le bollette emesse dal gestore, con l’addebito della quota di depurazione, sono state ritenute idonee a provare il rapporto di utenza. Il quarto motivo principale è stato dichiarato in parte infondato e in parte inammissibile: nell’inadempimento contrattuale l’utente deve provare il titolo e allegare l’inadempimento, mentre il gestore deve provare l’adempimento; le censure sulla valutazione delle prove e sul fatto notorio non erano ammissibili nei termini formulati. Ha rigettato il quinto motivo principale: la restituzione non è subordinata al decorso del quinquennio previsto dalla legge; gli oneri per opere di progettazione, realizzazione o completamento possono incidere sul credito restitutorio e costituiscono fatto impeditivo, la cui prova grava sul convenuto. Ha rigettato la doglianza principale sulla chiamata in causa della società affidataria, essendo discrezionale la fissazione di una nuova udienza per la chiamata del terzo. Ha respinto il terzo motivo incidentale sulla legittimazione passiva della Regione, confermando la sua concorrente responsabilità ex art. 2043 c.c. per cooperazione nell’inadempimento, in ragione della proprietà dell’impianto e del ruolo di soggetto deputato al servizio di depurazione. Ha invece accolto il sesto motivo principale, relativo alla domanda di regresso del gestore contro la Regione: riconosciuta la corresponsabilità di quest’ultima verso gli utenti, il giudice di merito non poteva respingere la domanda interna senza determinare la misura del concorso della Regione. La Corte ha quindi cassato la sentenza limitatamente a tale domanda e rinviato al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, affinché la decida e liquidi le spese del giudizio di legittimità relative al rapporto tra gestore e Regione. Il settimo motivo principale e i restanti motivi incidentali sono stati rigettati o dichiarati inammissibili secondo quanto sopra indicato. Le spese di cassazione sono state compensate nei rapporti con gli utenti e con il Comune; quelle tra gestore e Regione saranno liquidate in sede di rinvio. La Regione è stata inoltre condannata al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2033 c.c.
Nondimeno, se l’ipotesi della “conditio ob causarti finitam” è ravvisabile, di regola, quando il credito risulti “venuto meno successivamente a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi” (Cass. Sez. 3, sent. 28 maggio 2013, n. 13207, Rv. 626695), a tali evenienze va equiparata quella verificatasi nel caso che occupa, ovvero la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma disciplinante la quota di tariffa, del corrispettivo previsto per il servizio idrico, destinata a remunerare il servizio di depurazione, giacchè è essa ad aver reso “indebito”, addirittura con effetto “ex tunc”, tale pagamento.
La declaratoria di illegittimità costituzionale che elimina retroattivamente la causa del pagamento rende ripetibile la quota tariffaria versata per la depurazione, inquadrando la restituzione nell’indebito oggettivo da causa successivamente venuta meno.
art. 2697 c.c.
Infatti, costituisce principio generale quello secondo cui il creditore di una prestazione contrattuale – nella specie, l’utente del servizio idrico – “deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento” (da ultimo, tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. 20 gennaio 2015, n. 826, Rv. 634361-01).
Nel rapporto contrattuale l’utente deve dimostrare il titolo e la scadenza della prestazione e allegare l’inadempimento; spetta al debitore dimostrare l’avvenuto adempimento. Inoltre, gli oneri per gli interventi sull’impianto che incidano sul credito restitutorio sono fatti impeditivi e la relativa prova grava sul convenuto.
art. 2043 c.c.
Di conseguenza, la concorrente responsabilità della Regione si giustifica, ai sensi dell’art. 2043 c.c., nella forma – non sconosciuta al nostro ordinamento, nè alla giurisprudenza di questa Corte – della “cooperazione del terzo nell’inadempimento” (per un’applicazione recente, sebbene con riferimento a tutt’altra fattispecie, cfr. Cass. Sez. 2, sent. 7 ottobre 2016, n. 20251, Rv. 641719-01).
Il terzo che, per il ruolo assunto rispetto all’impianto e al servizio, coopera all’inadempimento del contraente verso gli utenti può essere chiamato a rispondere in via concorrente ai sensi dell’art. 2043 c.c.
art. 1298 c.c.
A tacer d’altro, infatti, l’iniziativa di ABC era diretta a far accertare – ai sensi, come detto, dell’art. 1298 c.c., comma 1, ultima parte, – il suo diritto a “recuperare” dalla Regione ben più della metà di quanto corrisposto agli utenti che hanno azionato la pretesa restitutoria, e ciò proprio in ragione della sua condizione di proprietaria dell’impianto di Cuma e di soggetto tenuto a svolgere il servizio di depurazione.
Nei rapporti interni tra corresponsabili, la quota di regresso può essere determinata considerando la misura del concorso di ciascuno nell’inadempimento; non è corretto rigettare la domanda interna senza accertare tale misura.
art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
Il tutto, peraltro, senza tacere del fatto che la prescrizione breve di cui all’art. 2948 c.c., comma 1, n. 4), si applica solo alle azioni volte ad ottenere il pagamento, in esecuzione di contratti di durata, di somme che presentino il carattere della periodicità, e non – come nella specie – di un importo dovuto a titolo di restituzione e in unica soluzione.
La prescrizione breve delle prestazioni periodiche non si applica alla domanda di restituzione in unica soluzione delle somme pagate indebitamente; per tale pretesa opera il termine decennale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
In primo luogo, perchè, quello di omessa pronuncia su un motivo di appello è un vizio processuale che integra astrattamente “violazione dell’art. 112 c.p.c.” (e quindi da proporsi a norma dell’art. 360, comma 1, n. 4, del medesimo codice di rito civile), “e non già l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto il motivo di gravame non costituisce un fatto principale o secondario, bensì la specifica domanda sottesa alla proposizione dell’appello”.
L’omessa pronuncia su un motivo di appello va denunciata come violazione dell’art. 112 c.p.c. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., non come omesso esame di un fatto decisivo ai sensi del n. 5.
art. 366 c.p.c.
In secondo luogo, l’inammissibilità discende anche dal fatto che il ricorrente non ha riprodotto il contenuto del motivo di appello il cui esame sarebbe stato omesso, dovendo applicarsi il principio secondo cui la “deduzione con il ricorso per cassazione “errores in procedendo”, in relazione ai quali la Corte è anche giudice del fatto, potendo accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito, non esclude che preliminare ad ogni altro esame sia quello concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto”.
Anche quando denuncia un error in procedendo, il ricorrente deve esporre nel ricorso gli elementi necessari a identificare e valutare la censura; la Corte può esaminare direttamente gli atti solo dopo averne verificato l’ammissibilità.
art. 102 c.p.c.
Orbene, rispetto a tale “ratio”, risulta del tutto “eccentrico” il motivo addotto dalla ricorrente a sostegno della pretesa di integrare il contraddittorio verso la società Hydrogest (e, quindi, oggi, per dolersi della pretermissione di tale soggetto), ovvero la necessità di soddisfare esigenze probatorie, idonee a consentirle la prova del già indicato “fatto impeditivo” del credito restitutorio, giacchè l’acquisizione di documentazione attestante la regolarità del servizio erogato e/o l’effettuazione degli investimenti operati per il completamento dell’impianto ben avrebbe potuto essere richiesta a norma dell’art. 210 c.p.c., comma 1.
Il litisconsorzio necessario richiede che la situazione sostanziale debba essere decisa unitariamente nei confronti di tutti i partecipi; la sola esigenza di acquisire documenti o prove da un terzo non impone l’integrazione del contraddittorio.
art. 269 c.p.c.
Difatti, il rigetto del motivo di gravame, proposto sul punto dall’allora appellante ABC, è stato motivato dal Tribunale di Napoli, correttamente, sul rilievo che in caso di “chiamata in causa di un terzo su istanza di parte, al di fuori delle ipotesi di litisconsorzio necessario, è discrezionale il provvedimento del giudice di fissazione di una nuova udienza per consentire la citazione del terzo: conseguentemente, sebbene sia stata tempestivamente chiesta dal convenuto la chiamata in causa del terzo ex art. 269 c.p.c., in manleva o in regresso, il giudice può rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo”.
Fuori dai casi di litisconsorzio necessario, la chiamata del terzo su istanza di parte non determina automaticamente la fissazione di una nuova udienza: la relativa decisione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
Invero, se si muove dalla premessa che la pretesa restitutoria azionata in giudizio trova titolo nella mancata esecuzione in una prestazione contrattuale (secondo l’impostazione illustrata nello scrutinare il primo motivo di ricorso incidentale e i primi quattro di ricorso principale, impostazione, peraltro, nella sostanza seguita dalla stessa sentenza impugnata), non corretta risulta l’affermazione del Tribunale di Napoli che individua nella Regione un ulteriore “accipiens”, per essere state ad essa “riversate” le somme da ABC riscosse, atteso che, così intesa, la pretesa restitutoria degli utenti avrebbe dovuto, a rigore, farsi valere esclusivamente nei confronti del soggetto (ABC, appunto) con cui fu sottoscritto il contratto.
La Corte può correggere la motivazione della decisione impugnata quando ne conferma il risultato: la Regione non è responsabile verso gli utenti in quanto destinataria materiale delle somme, ma la sua concorrente responsabilità è fondata sulla cooperazione nell’inadempimento.
art. 92, comma 2, c.p.c.
A norma dell’art. 92 c.p.c., comma 2, (applicabile, “ratione temporis”, nel testo modificato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, ed anteriore alle ulteriori modifiche apportate dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 13, comma 1, convertito, con modificazioni, in L. 10 novembre 2014, n. 162), le “gravi ed eccezionali ragioni” che consentono la compensazione vanno ravvisate nella particolare complessità della materia e nell’esistenza di precedenti non univoci nella giurisprudenza di merito, anche all’interno del Tribunale pronunciatosi, nel presente caso, in veste di giudice di appello.
La complessità della materia e la presenza di orientamenti di merito non univoci costituiscono, nel regime applicabile al caso, gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese.
D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, art. 8-sexies, convertito in L. 27 febbraio 2009, n. 13
Orbene, delle due disposizioni va data un’interpretazione coordinata, e soprattutto conforme a Costituzione, che porta ad escludere – per le ragioni di cui si dirà appena di seguito – che il decorso del quinquennio, a far data dal 1 ottobre 2009, si ponga come condizione di procedibilità della domanda restitutoria.
Il termine massimo di cinque anni previsto per la restituzione non costituisce una condizione di procedibilità dell’azione dell’utente. I costi relativi a progettazione, realizzazione o completamento possono essere detratti dal credito restitutorio se il convenuto ne prova i presupposti; in tal caso incidono sulla liquidità del credito come fatto impeditivo.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
A carico della ricorrente incidentale, stante il rigetto dell’impugnazione, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.
Il rigetto dell’impugnazione incidentale comporta, nei presupposti di legge, l’obbligo per la ricorrente incidentale di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- La quota tariffaria destinata alla depurazione non è dovuta quando il servizio non è fruito per fatto non imputabile all’utente. L’inefficienza che renda l’impianto inidoneo a svolgere la sua funzione può essere equiparata alla temporanea inattività rilevante ai fini della restituzione.
- La pretesa restitutoria collegata alla mancata erogazione della depurazione trova titolo nel rapporto contrattuale di utenza e nella sopravvenuta mancanza della causa giustificativa del pagamento; l’azione di restituzione è soggetta al termine decennale, non alla prescrizione breve prevista per i crediti periodici, poiché è richiesta la restituzione in unica soluzione.
- Nel rapporto contrattuale l’utente deve provare la fonte del diritto e il termine di scadenza, limitandosi ad allegare l’inadempimento; il gestore deve provare l’esatto adempimento. Le bollette emesse dal gestore e recanti l’addebito della quota controversa possono essere valutate come prova del rapporto di utenza.
- Gli oneri per attività di progettazione, realizzazione o completamento dell’impianto possono incidere sul credito restitutorio solo se ne sono provati i presupposti; la relativa prova grava sul convenuto, trattandosi di fatto impeditivo. Il termine quinquennale previsto per la restituzione non condiziona la procedibilità della domanda giudiziale.
- Il proprietario dell’impianto e soggetto deputato al servizio di depurazione che cooperi alla mancata esecuzione della prestazione può rispondere in via concorrente, ai sensi dell’art. 2043 c.c., con il contraente del rapporto di utenza. Il gestore che restituisce agli utenti può agire in regresso per ottenere l’accertamento della quota interna di responsabilità del corresponsabile.
- Il litisconsorzio necessario sussiste solo quando la situazione sostanziale debba essere decisa unitariamente nei confronti di tutti i suoi partecipi; non è imposto dalla sola esigenza probatoria relativa a documenti o informazioni nella disponibilità di un terzo.
- La chiamata in causa del terzo, fuori dalle ipotesi di litisconsorzio necessario, non obbliga il giudice a fissare una nuova udienza: la decisione è discrezionale.
- L’omessa pronuncia su un motivo di appello deve essere censurata come violazione dell’art. 112 c.p.c. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; il ricorso per cassazione deve inoltre riportare gli elementi necessari a identificare la censura, anche quando deduce un error in procedendo.
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