Cassazione Penale, Sentenza n. 39873/2023 del 02/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Perugia del 18/08/2022 che aveva revocato l'affidamento in prova al servizio sociale con decorrenza 26/07/2022. Il ricorso è fondato su due censure: (1) vizio di procedimento per omissione di avviso ad uno dei due difensori di fiducia (avv. Luceri) per l'udienza camerale del 18/08/2022, con conseguente nullità dell'ordinanza; (2) erronea applicazione di legge e vizio di motivazione: la violazione contestata (allontanamento dalla località autorizzata, rinvenuto in Lazio anziché in Toscana/Capoliveri) non sarebbe stata di gravità tale da giustificare la revoca dell'affidamento, essendo giustificata dall'affidato come necessaria per l'acquisto di merce per l'attività lavorativa e immediatamente rappresentabile e verificabile.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Sulla prima censura la Corte rileva che la nullità denunciata per mancato avviso ad uno dei difensori deve essere eccepita tempestivamente dal difensore presente; dal verbale non risulta eccezione del codifensore e quindi opera la decadenza ex art.182, comma 2, c.p.p. Sulla seconda censura la Corte conferma che, secondo l'art.47, comma 11, ord. pen., l'affidamento è revocabile se il comportamento sia incompatibile con la prosecuzione della prova: anche una singola trasgressione può essere idonea se ritenuta grave dal giudice del merito. Nel caso concreto la valutazione del Tribunale di Sorveglianza — che ha ritenuto grave l'allontanamento non autorizzato in diversa regione — non è manifestamente illogica e pertanto non sindacabile in questa sede. Segue condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Decisione resa il 3 maggio 2023.
Norme richiamate
art. 182 c.p.p.
La nullità per omesso avviso ad uno dei difensori di fiducia deve essere eccepita tempestivamente dal difensore presente; in mancanza si determina la decadenza dall'eccezione
art. 47 ord. pen.
L'affidamento in prova al servizio sociale è revocabile quando il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova; la norma ammette la valutazione di singole trasgressioni, se ritenute di gravità tale da compromettere la prognosi favorevole
Giurisprudenza citata
Sez. Un. n. 39060 del 16.7.2009; Sez. I n. 1088 del 14.2.1997
Richiamati principi consolidati: la regolazione della decadenza per mancata eccezione e la necessità di una prognosi favorevole per le misure alternative alla detenzione
Massime di principio
- Un'omissione di avviso a uno dei più difensori va eccepita immediatamente in udienza dal difensore presente, altrimenti si perde la possibilità di farne valere la nullità per decadenza.
- L'affidamento in prova può essere revocato anche a seguito di una singola violazione delle prescrizioni se il giudice del merito la ritiene sufficientemente grave da compromettere la prognosi di risocializzazione.
- Spostamenti non autorizzati e allontanamenti in regioni diverse da quelle consentite sono fattori oggettivi che possono essere valutati come gravità della violazione; l'assenza di preventiva autorizzazione aggrava la posizione dell'affidato.
- Per contestare la gravità di una violazione è utile documentare immediatamente (ricevute, ordini di acquisto, testimoni, comunicazioni all'autorità di controllo) le ragioni dell'allontanamento e averle formalmente offerte in sede giudiziale o al servizio sociale.
- In Cassazione il sindacato sui fatti è molto limitato: la corte verifica la logicità della motivazione del giudice di merito, non riesamina liberamente le prove; quindi è fondamentale contestare tempestivamente e documentare in primo grado e in sede di riesame.
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