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Sentenza

Sentenza n. 817/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento - della nota recante “Affidamento di lavori, servizi di ingegneria e architettura e altri servizi tecnici, al fine dell’attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale di cui all’art. 1 D.L. 34/20, convertito nella legge 77/20. Riscontro a Vs note di richiesta adeguamento compensi D.L. per revisione prezzi appalto di lavori”, adottata dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano, S.S. Affari Generali e Legali, e trasmessa a mezzo PEC a Techint in data 9 maggio 2025; - nonché dei provvedimenti e atti presupposti e/o connessi; E quindi per la condanna dell’AOU Orbassano alla rideterminazione del corrispettivo previsto nel contratto di appalto concluso con Techint in data 26 gennaio 2021;

Giustizia amministrativa202501944

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'istanza di adeguamento dei compensi contrattuali per servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza, connessi a un appalto di lavori ospedalieri

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego dell’AOU alla richiesta di rideterminazione del corrispettivo relativo ai servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva. La richiesta era fondata sull’aumento del valore dei lavori del sub-lotto principale, sulla modifica della configurazione del contratto dei lavori da “a corpo” a “a misura” e sull’allungamento della durata contrattuale. Con il primo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione del d.m. 17 giugno 2016, sostenendo che l’incremento del valore dell’opera avrebbe dovuto comportare il ricalcolo dei compensi parametrati al valore dei lavori; ha inoltre dedotto illogicità, contraddittorietà e lesione dell’affidamento, assumendo che l’amministrazione avesse inizialmente riconosciuto la spettanza dell’adeguamento. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione del principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale, anche alla luce dell’art. 9 del d.lgs. 36/2023, sostenendo che le sopravvenienze avessero alterato significativamente l’equilibrio economico-giuridico del rapporto. Con il terzo motivo ha dedotto violazione dell’art. 97 Cost. e dell’art. 3 l. 241/1990, difetto di istruttoria e insufficienza, inadeguatezza e contraddittorietà della motivazione. In via preliminare, l’AOU ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la pretesa avesse natura di diritto soggettivo all’adeguamento contrattuale.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione. In materia di revisione prezzi, la giurisdizione amministrativa sussiste quando la disciplina contrattuale o normativa lascia alla stazione appaltante margini di discrezionalità sull’an o sul quantum della revisione; spetta invece al giudice ordinario quando la clausola individua puntualmente e compiutamente un obbligo della pubblica amministrazione. Nel caso esaminato, la pretesa era fondata su un generale principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale, la cui eventuale applicazione non avrebbe eliminato la discrezionalità amministrativa, sicché la posizione azionata non aveva natura di diritto soggettivo. Nel merito, il primo motivo è stato respinto perché il d.m. 17 giugno 2016 disciplina criteri parametrici utilizzabili per determinare l’importo dell’affidamento, ma non prevede meccanismi di adeguamento dei contratti in corso a fronte di sopravvenienze incidenti sull’equilibrio contrattuale. Inoltre, essendo fonte secondaria, il decreto non può fondare, in assenza di una specifica autorizzazione legislativa, un diritto alla revisione o alla rinegoziazione dei corrispettivi. L’atto con cui l’AOU aveva approvato il piano economico del rapporto, predisposto dalla stessa ricorrente, non costituiva riconoscimento esterno della revisione, mancando una specifica motivazione sull’an e sul quantum dell’accoglimento. Il secondo motivo è stato respinto in ragione delle clausole contrattuali applicabili al sub-lotto, che escludevano espressamente la revisione dei prezzi, disapplicavano l’art. 1664, comma 1, c.c. e stabilivano l’intangibilità del prezzo rispetto a variazioni quantitative, qualitative o tariffarie. Per i contratti soggetti al d.lgs. 50/2016, la revisione era consentita soltanto alle condizioni previste dall’art. 106, comma 1, lett. a), cioè in presenza di clausole chiare, precise e inequivocabili contenute nei documenti di gara, purché non fosse alterata la natura generale del contratto. Il TAR ha escluso l’applicazione retroattiva o interpretativa delle regole innovative del d.lgs. 36/2023 sulla revisione obbligatoria dei prezzi. Ha inoltre escluso che i principi di buona fede e leale collaborazione imponessero obblighi ulteriori o contrari alle clausole contrattuali, nonché che potesse configurarsi un legittimo affidamento dell’operatore, stante l’espressa previsione di intangibilità del corrispettivo. Il terzo motivo è stato respinto perché il diniego era adeguatamente motivato sull’assenza di un fondamento normativo per l’adeguamento e, alla luce della disciplina contrattuale, la decisione dell’amministrazione risultava vincolata. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 4, d.m. 17 giugno 2016

    I corrispettivi previsti dal decreto «possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati, quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo dell’affidamento».

    La disposizione riguarda la determinazione dell’importo dell’affidamento e non introduce un meccanismo di revisione dei corrispettivi durante l’esecuzione del contratto.

  • art. 24, comma 8, d.lgs. 50/2016

    Costituisce la norma primaria sulla cui base è stato adottato il d.m. 17 giugno 2016, ma non contiene una specifica autorizzazione alla revisione dei corrispettivi in corso di rapporto.

  • art. 106, comma 1, lett. a), d.lgs. 50/2016

    La revisione dei prezzi è consentita se prevista «nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili» e sempre che non alteri la natura generale del contratto.

    Per i contratti soggetti al d.lgs. 50/2016, la revisione prezzi è ammessa nei limiti di una clausola revisionale espressamente prevista nei documenti di gara, chiara, precisa e inequivocabile.

  • art. 9 d.lgs. 36/2023

    Il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale, pur invocato dalla ricorrente, non è stato ritenuto applicabile al contratto disciplinato dal previgente d.lgs. 50/2016 e comunque non è stato considerato idoneo a eliminare la discrezionalità amministrativa sull’an e sul quantum della revisione.

  • art. 26 d.l. 50/2022, convertito dalla l. 91/2022

    La disciplina straordinaria di adeguamento dei prezzi prevista per l’emergenza economica e l’aumento dei costi dei materiali e dell’energia è distinta dalla revisione prezzi in senso stretto ed è caratterizzata da parametri legislativi vincolanti; non costituisce il fondamento della pretesa esaminata.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il diniego è motivato adeguatamente quando indica l’assenza di un fondamento normativo per l’adeguamento richiesto, soprattutto se la disciplina contrattuale esclude la revisione e rende vincolata la decisione amministrativa.

  • art. 1664, comma 1, c.c.

    La disposizione è stata espressamente esclusa dalle condizioni generali del contratto e, pertanto, non poteva fondare la pretesa di revisione del corrispettivo.

  • art. 1375 c.c.

    Il dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto non può essere interpretato sino a imporre a una parte obbligazioni ulteriori o contrarie alle previsioni contrattuali.

  • art. 97 Cost.

    Il richiamo ai principi di buon andamento e imparzialità non ha evidenziato vizi di istruttoria o motivazione, poiché l’amministrazione ha fondato il diniego sull’assenza di una base normativa per la revisione.

Massime di principio

  • Nel riparto di giurisdizione sulle controversie in materia di revisione prezzi nei contratti pubblici, spetta al giudice amministrativo la controversia quando la disciplina lascia alla stazione appaltante discrezionalità sull’an o sul quantum della revisione; spetta invece al giudice ordinario quando la clausola contrattuale individua puntualmente e compiutamente un obbligo della pubblica amministrazione, corrispondente a un diritto soggettivo dell’appaltatore.
  • Il d.m. 17 giugno 2016, adottato in attuazione dell’art. 24, comma 8, del d.lgs. 50/2016, individua criteri parametrici utilizzabili per determinare l’importo dell’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, ma non introduce un diritto all’adeguamento o alla rinegoziazione dei corrispettivi durante l’esecuzione del contratto in ragione dell’aumento del valore dell’opera.
  • Per i contratti soggetti al d.lgs. 50/2016, la revisione dei prezzi è ammessa soltanto quando sia prevista nei documenti di gara mediante clausole chiare, precise e inequivocabili, purché la modifica non alteri la natura generale del contratto; la disciplina innovativa del d.lgs. 36/2023 sulla revisione obbligatoria non può essere utilizzata come criterio interpretativo della disciplina previgente.
  • Il principio di buona fede e leale collaborazione nella fase esecutiva del contratto pubblico non può imporre a una parte obbligazioni ulteriori o incompatibili con clausole contrattuali che escludano espressamente la revisione dei prezzi e rendano intangibile il corrispettivo.
  • Quando il contratto esclude espressamente la revisione dei prezzi e non esiste una specifica base normativa per l’adeguamento richiesto, il diniego della stazione appaltante può essere adeguatamente motivato mediante il richiamo a tale disciplina; in presenza di un esito vincolato, non è necessaria una diversa ponderazione discrezionale degli interessi.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoGiurisdizione e ripartoMotivazione del provvedimento
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicitàDifetto di motivazioneLegittimo affidamento

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