Sentenza n. 603/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento del decreto n. Cat. -OMISSIS-/ Uff. Armi/ -OMISSIS-, emesso dalla Questura di Brindisi in data 12.01.2023, redatto nei confronti del ricorrente e notificato in data 04.02.2023 a mezzo dei Carabinieri della Stazione di Ceglie Messapica, con il quale il Questore della Provincia di Brindisi ha deciso per il mancato accoglimento dell’istanza volta ad ottenere il rinnovo della licenza di porto di fucile per l’esercizio dello sport del tiro al volo; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto; e per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni provocati al ricorrente in conseguenza dell’illegittimo atto impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per l'esercizio dello sport del tiro al volo
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego questorile di rinnovo della licenza, chiedendone l'annullamento e il risarcimento dei danni. Il diniego era fondato sulle modalità di custodia di alcune armi accertate dai Carabinieri: in particolare, una pistola revolver calibro 38 Special, carica e con cartucce inserite, era stata collocata in un cassetto del comodino privo di chiusura. Tali fatti avevano dato luogo alla contestazione dell'omessa custodia delle armi ai sensi dell'art. 20-bis, comma 2, della legge n. 110/1975; il procedimento penale si era concluso con declaratoria di non doversi procedere per estinzione del reato a seguito di oblazione. Il ricorrente ha dedotto, da un lato, la violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis della legge n. 241/1990, carenza di istruttoria, contraddittorietà, illogicità, difetto di motivazione, sviamento, manifesta ingiustizia e travisamento dei presupposti, sostenendo che la Questura non avrebbe valutato adeguatamente le osservazioni e la richiesta di audizione. Dall'altro, ha dedotto la violazione degli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S., contestando che l'estinzione del reato per oblazione, l'assenza di condanna penale e le cautele adottate rendessero illegittimo il diniego. Ha inoltre sostenuto che la custodia fosse adeguata in ragione delle caratteristiche dell'abitazione, della sua ubicazione isolata e della sporadica presenza di estranei.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e ha compensato le spese. Ha ritenuto legittimo il diniego perché l'autorizzazione al porto e alla detenzione di armi non costituisce un diritto, ma una posizione autorizzatoria eccezionale subordinata alla piena affidabilità del richiedente. Gli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S. consentono all'autorità di pubblica sicurezza di negare o ricusare la licenza anche quando non vi sia una condanna penale, qualora il soggetto non dia affidamento di non abusare delle armi o non possa provare la propria buona condotta. L'estinzione del reato per oblazione elimina gli effetti penali del reato, ma non impedisce all'amministrazione di considerare in via autonoma il fatto storico e la condotta concretamente accertata ai fini del giudizio prognostico di affidabilità. La valutazione amministrativa è distinta da quella penale e riguarda anche un illecito di pericolo, diretto a prevenire possibili fatti lesivi della pubblica sicurezza. Nel caso concreto, la custodia di un'arma carica in un cassetto non chiuso è stata ritenuta oggettivamente idonea a far venir meno la piena affidabilità richiesta, senza che assumessero rilievo decisivo l'assenza di condanna, la diversa disciplina vigente all'estero o le caratteristiche dell'abitazione. Il Collegio ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione del diniego e ha escluso la violazione delle garanzie partecipative, poiché l'amministrazione aveva esaminato le osservazioni dell'interessato e gli aveva consentito l'audizione personale con l'assistenza del difensore. Non è stato riconosciuto alcun risarcimento, in quanto il ricorso demolitorio è stato respinto.
Norme richiamate
art. 11 r.d. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate ... a chi non può provare la sua buona condotta
La licenza può essere negata, nell'esercizio di un potere discrezionale, quando il richiedente non dia sufficienti garanzie di buona condotta e affidabilità, anche in assenza di una condanna penale ostativa.
art. 43 r.d. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
La licenza può essere ricusata ... a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi
Il diniego o la ricusazione della licenza di porto d'armi sono legittimi quando emerga un'incertezza, anche minima, sulla capacità del soggetto di fare corretto uso delle armi.
art. 20-bis legge 110/1975
La condotta di omessa custodia delle armi può essere valutata autonomamente dall'autorità di pubblica sicurezza ai fini del giudizio di affidabilità, anche se il procedimento penale si conclude per oblazione.
artt. 162 e 162-bis c.p.
L'oblazione estingue il reato, ma non cancella l'esistenza storica del fatto illecito, che può essere considerato dall'amministrazione nell'esercizio dei poteri di prevenzione e valutazione dell'affidabilità.
artt. 3, 10 e 10-bis legge 241/1990
Le garanzie di motivazione e partecipazione risultano rispettate quando l'amministrazione esamina le osservazioni dell'interessato e consente l'audizione, senza essere tenuta a confutare analiticamente ogni singolo argomento.
art. 8, comma 6, legge 110/1975
sussiste una presunzione di idoneità tecnica al maneggio delle armi solo nei confronti di coloro che nei dieci anni antecedenti alla presentazione della prima istanza hanno svolto o svolgono il servizio nelle Forze armate o in uno dei Corpi armati dello Stato
La presunzione di idoneità tecnica al maneggio delle armi opera soltanto nei limiti temporali e soggettivi previsti dalla norma.
Massime di principio
- Il rinnovo della licenza di porto o detenzione di armi presuppone la piena affidabilità del richiedente e non costituisce un diritto soggettivo; l'autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità preventiva, sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per travisamento dei fatti, manifesta illogicità o incoerenza.
- Ai fini del diniego o del mancato rinnovo della licenza di porto d'armi, l'autorità può valorizzare fatti e condotte che evidenzino una carenza di affidabilità anche in assenza di una condanna penale o di una misura di pubblica sicurezza e anche quando i fatti non siano direttamente riconducibili all'uso dell'arma.
- L'estinzione del reato per oblazione impedisce l'applicazione degli effetti penali della condanna, ma non preclude all'autorità amministrativa di considerare autonomamente il fatto storico accertato per formulare il giudizio prognostico sull'affidabilità del richiedente.
- La custodia di un'arma carica in un contenitore o cassetto privo di chiusura può costituire elemento sufficiente a far venir meno l'affidamento sul corretto uso delle armi, in ragione della funzione preventiva e dell'intrinseca pericolosità della detenzione armata.
- Gli obblighi di motivazione e partecipazione procedimentale sono rispettati quando il provvedimento espone le ragioni essenziali del diniego, considera le osservazioni dell'interessato e consente l'audizione richiesta; non è necessario confutare analiticamente ogni argomento difensivo.
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