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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29548/2023 del 07/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva confermato il sequestro preventivo di un terreno e di macchinari agricoli, deducendo: (1) omissione di valutazione ai sensi dell'art. 324, comma 7 c.p.p., con riferimento all'insussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora; sosteneva di aver acquisito il terreno per un accordo verbale con l'affittuario Salamita e produceva dichiarazioni di testimoni che avrebbero confermato autorizzazione. (2) violazione degli artt. 633 c.p. e 324 c.p.p.: mancata verifica degli elementi costitutivi del reato (assenza di clandestinità/violenza; esistenza di autorizzazione e volontà di subentrare nella posizione del dante causa; assenza dell'elemento psicologico di trarre profitto). (3) violazione dell'art. 21 della legge (norma sul divieto di subaffitto/subconcessione dei fondi rustici): il ricorrente sosteneva che la nullità prevista da tale norma poteva essere eccepita solo dal locatore e quindi non poteva essere usata contro di lui.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: i primi due motivi sono motivi non consentiti in Cassazione perché attengono alla valutazione di fatto e alla congruità della motivazione svolta dal Tribunale del Riesame (ricorso ammissibile in Cassazione solo per violazione di legge); la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale approfondita, coerente con le emergenze investigative e adeguata a dimostrare il fumus del reato di cui all'art. 633 c.p. e l'elemento soggettivo (l'occupazione perdurata anche dopo notifica dell'impossibilità di regolarizzare la posizione). Il terzo motivo è manifestamente infondato: la nullità civilistica prevista dall'art. 21 è irrilevante rispetto alla fattispecie penale dell'occupazione abusiva. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ammenda equitativamente fissata in euro 3.000 da versare alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    La Corte ricorda che contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo il ricorso per Cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; non è consentito un sindacato in fatto sulla valutazione delle prove o sulla congruità logico-motivazionale se questa non è del tutto mancante o manifestamente assurda.

  • art. 633 cod. pen.

    L'elemento materiale dell'illecito (occupazione) si perfeziona con l'introduzione nell'immobile in assenza di valido titolo; l'occupazione "sine titulo" configura materialmente la condotta vietata anche in assenza di specifiche condotte violente.

  • art. 21 legge n.203/1982 (norma sul divieto di subaffitto/subconcessione dei fondi rustici)

    La nullità civilistica dei contratti in violazione del divieto è rilevante nella sede civile e può essere fatta valere secondo le regole civilistiche; tuttavia tale nullità non esclude, né è rilevante automaticamente ai fini della configurazione del reato di occupazione abusiva in sede penale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e, se ricorrono profili di colpa, l'ammenda a carico del ricorrente per ricorso inammissibile; applicata nel caso con equa determinazione dell'ammenda in euro 3.000.

Massime di principio

  • In Cassazione contro ordinanze cautelari (art. 324 c.p.p.) è sindacabile solo la violazione di legge: non è possibile ottenere la riconsiderazione dei fatti o la diversa valutazione delle prove se la motivazione del giudice di merito non è del tutto assente o manifestamente illogica.
  • La presenza di un accordo verbale con il detentore precedente o le dichiarazioni di terzi non legittimano automaticamente l'occupazione di un bene di terzi; l'assenza del consenso del proprietario determina fumus per il reato di occupazione abusiva quando non esiste un valido titolo giuridico.
  • Questioni di nullità o rilevanza civilistica (es. divieto di subaffitto/subconcessione) vanno valutate nella sede civile: la loro soluzione non elimina di per sé la rilevanza penale dell'occupazione 'sine titulo'.
  • Per contestare l'elemento soggettivo (dolo) in simili fattispecie è necessario portare elementi specifici idonei a mostrare l'assenza di consapevolezza o la sussistenza di un diritto giuridico opponibile al proprietario; mere affermazioni o testimonianze contrarie alla documentazione probatoria possono non essere sufficienti.
  • Se si contesta un provvedimento cautelare, bisogna mirare a far emergere vizi di diritto o carenza totale della motivazione (incoerenza logica grave o mancanza assoluta), altrimenti il ricorso per Cassazione sarà probabilmente inammissibile.

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