Cassazione Civile, Ordinanza n. 06484/2025 del 11/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un appalto per lavori di ristrutturazione di un'abitazione privata. Le parti avevano concordato un corrispettivo finale per i lavori, con alcune voci del computo metrico non incluse nel prezzo perché prive di quantificazione in apposita colonna, e con altra voce relativa alla fornitura delle piastrelle invece compresa. Il committente aveva versato diversi acconti, parte con bonifici e parte in contanti. L'appaltatore aveva poi ottenuto un decreto ingiuntivo per il saldo di una fattura emessa a titolo di "saldo lavori"; il committente propose opposizione sostenendo di non dovere quella somma perché riferita a prestazioni mai eseguite, in particolare consegna e posa delle piastrelle, e chiese in via riconvenzionale la restituzione di somme che assumeva pagate senza causa. Il Tribunale accolse parzialmente l'opposizione e rideterminò il residuo credito dell'appaltatore; la Corte d'appello, invece, riformò in parte la decisione e condannò il committente al pagamento dell'importo richiesto. Nel ricorso per cassazione il committente dedusse, con un primo motivo, violazione degli artt. 115 e 167 c.p.c. per omessa considerazione della mancata contestazione tempestiva di alcuni fatti decisivi (valore delle opere eseguite, opere non eseguite, acconti versati); con un secondo motivo dedusse omesso esame di fatti decisivi relativi alla quantificazione delle opere eseguite e non eseguite e alle somme effettivamente corrisposte.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata, ma miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione dei fatti e del merito della controversia. In particolare, ha osservato che la Corte d'appello aveva già esaminato la quantificazione dei lavori, degli acconti e delle voci non eseguite, ma aveva ricostruito il rapporto economico su presupposti diversi da quelli sostenuti dal ricorrente: il prezzo pattuito per i lavori complessivi era stato fissato in una somma maggiore, alcune voci non erano state conteggiate nel prezzo finale, il pagamento di euro 4.000 era anteriore alla fattura azionata e quindi già scorporato, e la fattura contestata non risultava essere stata tempestivamente contestata, essendo stata seguita da ulteriori pagamenti in acconto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e con atto dovuto sull'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La dedotta violazione del principio di non contestazione è stata ritenuta inconferente rispetto alla ratio decidendi, perché i fatti erano stati valutati dalla Corte territoriale su una diversa ricostruzione del rapporto e non vi era un'omissione rilevante in sede di legittimità.
La censura sulla mancata contestazione tempestiva dei fatti è stata giudicata inammissibile poiché, in concreto, il ricorrente richiedeva una diversa lettura delle difese e dei fatti di causa.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Il motivo formalmente prospettato come violazione di legge è stato considerato non conferente perché, nella sostanza, tendeva a contestare la ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Il dedotto omesso esame di un fatto decisivo è stato escluso, poiché i fatti indicati risultavano esaminati dalla Corte d'appello; il ricorso mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in ragione dell'esito sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge o dell'omesso esame di un fatto decisivo, mira in realtà a sollecitare una nuova ricostruzione del merito e dei fatti già esaminati dal giudice di appello.
- Il principio di non contestazione è inconferente se il giudice di merito ha fondato la decisione su una diversa quantificazione del rapporto contrattuale e su una ricostruzione complessiva dei pagamenti e delle voci di prezzo, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una lettura alternativa degli atti difensivi.
- In sede di legittimità, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non ricorre quando il fatto storico indicato dal ricorrente è stato comunque considerato dal giudice di merito, ancorché valutato con esito non conforme alle aspettative della parte.
- Nel contenzioso sul saldo di un appalto, la determinazione del credito residuo può essere effettuata distinguendo tra acconti anteriori alla fattura, voci del computo metrico già escluse dal prezzo finale e importi ulteriormente dovuti o già compensati nei conteggi contrattuali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06405/2025 del 11/03/2025
- ordinanza_civile · 11 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06407/2025 del 11/03/2025
- ordinanza_civile · 11 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06408/2025 del 11/03/2025
- ordinanza_civile · 11 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06409/2025 del 11/03/2025
- ordinanza_civile · 11 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06411/2025 del 11/03/2025
- ordinanza_civile · 11 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 06413/2025 del 11/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →