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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2586

Regolamento (UE) 2022/2586 del Consiglio del 19 dicembre 2022 sull'applicazione degli articoli 93, 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato nel settore del trasporto ferroviario, per vie navigabili interne e multimodale (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R2586

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce la base giuridica per consentire alla Commissione di adottare regolamenti di esenzione per categoria nel settore dei trasporti ferroviari, per vie navigabili interne e multimodali. Tali aiuti possono essere dichiarati compatibili con il mercato interno e sottratti alla notifica preventiva se rispondono a finalità di coordinamento dei trasporti o di compensazione di obblighi di servizio pubblico, nel rispetto di condizioni precise. Il testo pone particolare enfasi su trasparenza, controllo, consultazione degli interessati e riesame periodico, con esclusione delle compensazioni già regolate dal regolamento (CE) n. 1370/2007.

Regolamento quadro che abilita la Commissione a esentare dall’obbligo di notifica talune categorie di aiuti di Stato nel settore del trasporto ferroviario, per vie navigabili interne e multimodale.

Ambito di applicazione

Si applica agli aiuti di Stato concessi nei settori del trasporto ferroviario, per vie navigabili interne e multimodale, nei limiti in cui la Commissione adotti regolamenti di esenzione per categoria ai sensi dell’articolo 1. Riguarda in particolare gli aiuti necessari per il coordinamento dei trasporti e gli aiuti per il rimborso dell’assolvimento di taluni obblighi di servizio pubblico, con esclusione espressa delle compensazioni di servizio pubblico relative ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri disciplinate dal regolamento (CE) n. 1370/2007. Si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; i futuri regolamenti adottati dalla Commissione devono prevedere durata, eventuali regimi transitori, obblighi di trasparenza e controllo, e possono escludere specifici settori o subordinare l’ammissibilità ad ulteriori condizioni.

Regolamento (UE) 2022/2586 del Consiglio sull’applicazione degli articoli 93, 107 e 108 TFUE a determinate categorie di aiuti di Stato nel settore del trasporto ferroviario, per vie navigabili interne e multimodale

Il regolamento istituisce una cornice abilitante per l’adozione, da parte della Commissione, di regolamenti di esenzione per categoria nel settore dei trasporti ferroviari, per vie navigabili interne e multimodali. La ratio è semplificare il controllo sugli aiuti di Stato quando, secondo l’esperienza della Commissione, la distorsione della concorrenza è limitata e possono essere fissate condizioni di compatibilità chiare e verificabili.

Contesto e finalità

I considerando evidenziano che il regolamento (UE) 2015/1588 non copre specificamente questi aiuti, pur trattandosi di settori divenuti strategici nel contesto del Green Deal europeo e della strategia per una mobilità sostenibile e intelligente. Viene richiamato l’articolo 93 TFUE, secondo cui gli aiuti relativi a tali trasporti sono compatibili con i Trattati se rispondono alle necessità di coordinamento dei trasporti o al rimborso per l’assolvimento di taluni obblighi di servizio pubblico.

Ambito materiale ed esclusioni

L’articolo 1 consente alla Commissione di adottare regolamenti che dichiarino compatibili con il mercato interno e non soggetti alla notifica preventiva gli aiuti:

  • necessari per il coordinamento dei trasporti;
  • per il rimborso dell’assolvimento di taluni obblighi di servizio pubblico.

È però esclusa l’area delle compensazioni di servizio pubblico relative ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri, già disciplinata dal regolamento (CE) n. 1370/2007, anche quando applicato al trasporto pubblico di passeggeri per vie navigabili interne e in acque marine nazionali.

Contenuto necessario dei regolamenti di esenzione

I regolamenti adottati dalla Commissione devono indicare almeno:

  • la finalità dell’aiuto;
  • le categorie di beneficiari;
  • i massimali, espressi come intensità dell’aiuto, importi massimi o livelli massimi di sostegno statale;
  • le condizioni di cumulo;
  • le norme di trasparenza e controllo.

La disposizione ammette anche che la Commissione:

  • fissi massimali o altre condizioni per la notifica di singoli aiuti;
  • escluda determinati settori;
  • subordini la compatibilità ad ulteriori condizioni.

Trasparenza, registrazione e controllo

Il regolamento attribuisce grande rilievo alla trasparenza. Gli Stati membri che attuano regimi o aiuti individuali esentati devono trasmettere alla Commissione una sintesi delle informazioni rilevanti, che la Commissione pubblica. Gli Stati membri devono inoltre registrare e riunire tutte le informazioni sull’applicazione dei regolamenti adottati.

Se la Commissione dispone di elementi che facciano ritenere che un regolamento non sia applicato correttamente, lo Stato membro interessato deve inviare tutte le informazioni necessarie per verificare la conformità degli aiuti alle condizioni previste. Inoltre, almeno una volta all’anno, ciascuno Stato membro deve trasmettere una relazione sull’applicazione dei regolamenti; la Commissione la rende accessibile agli altri Stati membri e il comitato consultivo la esamina annualmente.

Consultazione degli interessati e del comitato consultivo

Prima di adottare un regolamento di esenzione, la Commissione deve pubblicare un progetto per consentire a persone e organizzazioni interessate di presentare osservazioni entro un termine di almeno un mese. Contestualmente deve consultare il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato, mediante riunione e comunicazione elettronica. Il comitato formula un parere entro il termine fissato dal presidente, e la Commissione deve tenerne conto e informarlo delle modalità con cui lo ha considerato.

Durata, modifica e transizione

Ogni regolamento adottato dalla Commissione deve specificare il proprio periodo di validità e prevedere un periodo transitorio se non viene prorogato alla scadenza. Se un regolamento è abrogato o modificato da uno nuovo, quest’ultimo deve prevedere un periodo transitorio di sei mesi per l’adeguamento degli aiuti già concessi o disciplinati dal testo precedente.

Valutazione periodica e entrata in vigore

La Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sull’applicazione del regolamento ogni cinque anni, previo esame di un progetto da parte del comitato consultivo. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Categorie di aiuti esentabili

La Commissione può adottare regolamenti che dichiarino compatibili con il mercato interno e non soggetti alla notifica preventiva gli aiuti necessari per il coordinamento dei trasporti e gli aiuti per il rimborso dell’assolvimento di taluni obblighi di servizio pubblico, esclusi gli aiuti relativi ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri disciplinati dal regolamento (CE) n. 1370/2007.

Contenuto minimo dei futuri regolamenti di esenzione

Ogni regolamento adottato ai sensi dell’articolo 1 deve specificare finalità dell’aiuto, categorie di beneficiari, massimali, condizioni di cumulo e norme di trasparenza e controllo. I massimali possono essere espressi come intensità dell’aiuto, importi massimi o livelli massimi di sostegno statale per strumenti nei quali la quantificazione puntuale dell’aiuto è difficile.

Possibili ulteriori previsioni della Commissione

I regolamenti di esenzione possono anche fissare massimali o altre condizioni per la notifica dei singoli aiuti, escludere determinati settori dal proprio ambito di applicazione e subordinare la compatibilità dell’aiuto a condizioni ulteriori.

Trasparenza e controllo

Gli Stati membri che attuano regimi o aiuti individuali esentati devono trasmettere alla Commissione sintesi delle informazioni, che la Commissione pubblica. Gli Stati membri devono inoltre registrare e raccogliere tutte le informazioni rilevanti e, se la Commissione ritiene che un regolamento non sia applicato correttamente, trasmettere i dati necessari per la verifica della conformità. È previsto l’invio di una relazione almeno annuale, poi resa accessibile agli altri Stati membri e riesaminata dal comitato consultivo.

Periodo di validità e periodi transitori

I regolamenti adottati dalla Commissione devono indicare il loro periodo di validità e prevedere un periodo transitorio se non viene prorogata la loro efficacia alla scadenza. In caso di abrogazione o modifica da parte di un nuovo regolamento, è previsto un periodo transitorio di sei mesi per consentire l’adeguamento degli aiuti.

Consultazione pubblica e comitato consultivo

Prima dell’adozione di un regolamento di esenzione, la Commissione deve pubblicare un progetto e consentire a persone e organizzazioni interessate di presentare osservazioni entro un termine di almeno un mese. Deve inoltre consultare il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato contemporaneamente alla pubblicazione del progetto e prima dell’adozione finale, tramite riunione con comunicazione elettronica.

Relazione di valutazione quinquennale

Ogni cinque anni la Commissione deve presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sull’applicazione del regolamento, previo esame di un progetto da parte del comitato consultivo.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieaiuti di Statotrasportitrasporto ferroviariotrasporto per vie navigabili internemobilità sostenibile

Testo integrale

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