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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2503

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2503 della Commissione del 19 dicembre 2022 che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 per quanto riguarda le modalità pratiche per l’esecuzione dei controlli ufficiali sui molluschi bivalvi vivi e sui prodotti della pesca o in relazione alle radiazioni UV (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R2503

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento apporta correzioni puntuali al regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 per allinearlo alla normativa successiva, in particolare al regolamento (UE) 2020/2235 sui certificati ufficiali. Modifica inoltre le regole sui prodotti trattati con radiazioni, chiarisce l’ambito di applicazione delle prescrizioni per molluschi ed echinodermi non filtratori e rettifica un rinvio relativo ai prodotti della pesca. Infine, aggiorna l’allegato sui metodi di analisi introducendo prove di laboratorio per distinguere il pesce precedentemente congelato presentato come fresco.

Modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 sulle modalità pratiche dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale, con interventi su molluschi bivalvi vivi, prodotti della pesca e riferimenti ai certificati sanitari.

Ambito di applicazione

Si applica ai controlli ufficiali eseguiti dalle autorità competenti degli Stati membri sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, in particolare su molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi, gasteropodi marini vivi e prodotti della pesca. Incide anche sulle verifiche documentali connesse ai certificati ufficiali e sulle valutazioni di non conformità di carni fresche trattate con radiazioni, nonché sui metodi analitici per accertare la freschezza dei prodotti della pesca. È un regolamento di esecuzione direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 sui controlli ufficiali dei prodotti di origine animale

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2503 della Commissione interviene in modo puntuale sul regolamento di esecuzione (UE) 2019/627, che disciplina le modalità pratiche uniformi per l’esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano. Le modifiche servono soprattutto ad allineare i rinvii normativi alla disciplina successiva sui certificati ufficiali, a correggere alcuni riferimenti errati e ad aggiornare regole tecniche relative a molluschi, echinodermi e prodotti della pesca.

Aggiornamento dei rinvii ai certificati ufficiali

L’articolo 10 del regolamento (UE) 2019/627 viene corretto per sostituire i riferimenti al regolamento di esecuzione (UE) 2019/628, ormai abrogato, con quelli al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235. In particolare:

  • al paragrafo 2 il rinvio è sostituito con quello all’articolo 31 del regolamento (UE) 2020/2235;
  • al paragrafo 3 il rinvio è sostituito con quello all’articolo 32 del medesimo regolamento.

Anche l’articolo 72, paragrafo 1, viene aggiornato, sostituendo il riferimento al modello di certificato sanitario previsto dal vecchio allegato III, parte II, capitolo B, del regolamento (UE) 2019/628 con il modello di certificato sanitario dell’allegato III, capitolo 29, del regolamento (UE) 2020/2235. La modifica ha natura di coordinamento e riflette il nuovo sistema di certificazione ufficiale introdotto dalla normativa successiva.

Carni fresche trattate con radiazioni

L’articolo 45, lettera l), è modificato per chiarire che le carni fresche devono essere dichiarate non idonee al consumo umano quando sono state trattate illegalmente con radiazioni ionizzanti o con radiazioni UV. Il considerando precisa che, nella maggior parte dei casi, le radiazioni UV non sono da considerarsi radiazioni ionizzanti ai sensi dell’articolo 4, punto 46, della direttiva 2013/59/Euratom. La correzione evita quindi equivoci applicativi e rende autonoma la menzione delle radiazioni UV rispetto alle radiazioni ionizzanti.

Controlli su molluschi, echinodermi, tunicati e gasteropodi

L’articolo 51 viene sostituito per definire in modo più preciso l’esclusione dall’ambito di applicazione del titolo relativo ai controlli ufficiali su tali animali vivi. Il nuovo testo stabilisce che il titolo si applica ai:

  • molluschi bivalvi vivi;
  • echinodermi vivi;
  • tunicati vivi;
  • gasteropodi marini vivi.

Restano però esclusi i gasteropodi marini vivi che non sono filtratori e gli echinodermi vivi che non sono filtratori. La modifica recepisce l’evoluzione della disciplina UE, richiamata nei considerando, in particolare la possibilità di derogare alla classificazione delle zone di produzione e di stabulazione per gli echinodermi non filtratori, come conseguenza delle modifiche apportate al regolamento (UE) 2017/625 e alla normativa delegata di settore.

Rettifica dei rinvii sui prodotti della pesca

L’articolo 71, lettera a), contiene una correzione tecnica ma rilevante: il riferimento errato alla sezione VII dell’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 è sostituito con quello corretto alla sezione VIII, che riguarda i prodotti della pesca. La disposizione disciplina le decisioni che le autorità competenti possono adottare quando i controlli ufficiali sui prodotti della pesca rivelano non conformità ai requisiti organolettici, chimici, fisici, microbiologici o relativi ai parassiti.

Nuovi metodi di analisi per la freschezza del pesce

L’allegato VI, capitolo I, lettera B, è integrato con una previsione specifica per i casi in cui l’esame organolettico faccia sorgere il dubbio che pesce precedentemente congelato sia commercializzato come fresco. In tali casi possono essere prelevati campioni per prove di laboratorio, tra cui:

  • prova dell’idrossiacil-coenzima A deidrogenasi (HADH);
  • esame istologico;
  • spettroscopia nell’ultravioletto, visibile e vicino infrarosso (UV-VIS/NIR);
  • acquisizione di immagini iperspettrali.

L’inserimento di tali metodi risponde all’esigenza, richiamata nei considerando, di disporre di strumenti scientifici idonei a distinguere il pesce "super raffreddato" dal pesce precedentemente congelato presentato commercialmente come "super raffreddato".

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dei riferimenti ai certificati ufficiali

All’articolo 10 del regolamento (UE) 2019/627, i rinvii al regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 sono sostituiti con i corrispondenti riferimenti al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235, in particolare all’articolo 31 per il paragrafo 2 e all’articolo 32 per il paragrafo 3. Anche l’articolo 72, paragrafo 1, viene aggiornato per rinviare al modello di certificato sanitario dell’allegato III, capitolo 29, del regolamento (UE) 2020/2235.

Carni fresche trattate con radiazioni

L’articolo 45, lettera l), è sostituito per precisare che le carni fresche sono dichiarate non idonee al consumo umano se sono state trattate illegalmente con radiazioni ionizzanti o radiazioni UV. La modifica risponde al fatto che, nella maggior parte dei casi, le radiazioni UV non rientrano nella nozione di radiazioni ionizzanti ai sensi della direttiva 2013/59/Euratom.

Ambito di applicazione per molluschi, echinodermi, tunicati e gasteropodi

L’articolo 51 è riscritto: il titolo si applica ai molluschi bivalvi vivi, agli echinodermi vivi, ai tunicati vivi e ai gasteropodi marini vivi, ma non si applica ai gasteropodi marini vivi che non sono filtratori né agli echinodermi vivi che non sono filtratori. La modifica adegua il testo alle evoluzioni dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2017/625 e alle disposizioni correlate sui controlli e sulla classificazione delle zone di produzione e di stabulazione.

Rettifica sui prodotti della pesca

All’articolo 71, lettera a), il rinvio è corretto dalla sezione VII alla sezione VIII dell’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004, che è la sezione pertinente ai prodotti della pesca. La disposizione riguarda le decisioni che le autorità competenti possono adottare quando i controlli ufficiali evidenziano non conformità.

Nuovi metodi di analisi per la freschezza del pesce

Nell’allegato VI, capitolo I, lettera B, vengono inseriti metodi di laboratorio da utilizzare quando l’esame organolettico fa sorgere il dubbio che pesce precedentemente congelato sia presentato commercialmente come fresco. I metodi elencati sono la prova dell’idrossiacil-coenzima A deidrogenasi (HADH), l’esame istologico, la spettroscopia UV-VIS/NIR e l’acquisizione di immagini iperspettrali.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarecontrolli ufficialiprodotti di origine animaleigiene alimentarediritto alimentare

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