Regolamento (UE) 2022/2583
Regolamento (UE) 2022/2583 del Consiglio del 19 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) 2021/2278 recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 per taluni prodotti agricoli e industriali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il sistema di sospensioni autonome dei dazi doganali previsto dal regolamento (UE) 2021/2278. Introduce nuove sospensioni, modifica descrizioni e codici di taluni prodotti, elimina sospensioni non più nell’interesse dell’Unione e sopprime, per ragioni di coerenza con la politica esterna e le misure restrittive, il beneficio per i prodotti originari di Russia e Bielorussia, salvo limitate eccezioni. Le modifiche si applicano dal 1° gennaio 2023, pur entrando il regolamento in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica il regolamento (UE) 2021/2278 sulle sospensioni autonome dei dazi della tariffa doganale comune, aggiornando l’elenco dei prodotti beneficiari ed escludendo taluni prodotti originari di Russia e Bielorussia.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione europea dei prodotti agricoli e industriali elencati nell’allegato del regolamento (UE) 2021/2278, come sostituito dal presente atto, con effetto dal 1° gennaio 2023. Riguarda operatori importatori, autorità doganali e, in relazione ad alcuni codici TARIC, anche merci soggette a controllo doganale della destinazione particolare ex articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 e a sorveglianza delle importazioni secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Sono escluse, in linea generale, le miscele/preparati contenenti i prodotti elencati e, quanto all’origine, i prodotti originari della Bielorussia e della Russia, salvo le specifiche eccezioni indicate (Bielorussia: TARIC 2926907024; Russia: TARIC 7608208930 e 8401300020).
Modifica del regime di sospensioni autonome dei dazi TDC
Il regolamento interviene sul regolamento (UE) 2021/2278, che disciplina la sospensione dei dazi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali ai sensi dell’articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013. La finalità dichiarata è garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di prodotti non fabbricati o non fabbricati in quantità sufficienti nell’Unione, evitando perturbazioni del mercato e sostenendo specifiche filiere industriali, incluse quelle connesse alla produzione di batterie.
Ambito e logica della misura
La disciplina riguarda le importazioni nell’Unione dei prodotti elencati nell’allegato del regolamento 2021/2278, come sostituito. Le sospensioni possono essere totali o parziali e, per talune voci, operano con condizioni specifiche sulla designazione delle merci, sulla purezza, sulle caratteristiche tecniche o sulla destinazione d’uso. In diversi casi l’importazione resta soggetta a controllo doganale della destinazione particolare ex articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013; per alcune voci è inoltre richiamata la sorveglianza delle importazioni secondo gli articoli 55 e 56 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Modifiche all’elenco dei prodotti sospesi
L’articolo 1 del regolamento sostituisce il paragrafo 2 dell’articolo 1 del regolamento (UE) 2021/2278 e sostituisce integralmente l’allegato. Le modifiche rispondono a più esigenze:
- introduzione di nuove sospensioni complete per prodotti per i quali la produzione dell’Unione è insufficiente;
- introduzione di sospensioni parziali per alcuni prodotti collegati alla produzione di batterie, al fine di promuovere una catena del valore integrata nell’Unione;
- aggiornamento della classificazione e della descrizione di taluni prodotti per riflettere l’evoluzione tecnica e le tendenze del mercato;
- soppressione delle sospensioni non più considerate nell’interesse dell’Unione;
- eliminazione delle sospensioni con impatto finanziario annuo inferiore a 15.000 EUR, per evitare oneri amministrativi sproporzionati.
Tra i casi più rilevanti vi sono numerose voci di prodotti chimici, materie prime industriali, componenti per batterie e componenti per l’industria automobilistica, tutti accompagnati da aliquote sospese spesso pari allo 0 % e da date di riesame obbligatorio. Il testo allegato contiene anche molte sospensioni con aliquote parziali, ad esempio 2 %, 2,6 %, 2,7 %, 3 %, 3,2 %, 3,5 %, 4 %, 5,2 %, 6 %, 7,8 % e 8 %.
Prodotti originari di Russia e Bielorussia
La parte politicamente più significativa della riforma riguarda l’origine delle merci. Il regolamento afferma che, per ragioni di coerenza con l’azione esterna dell’Unione e alla luce del deterioramento delle relazioni con Russia e Bielorussia, non è opportuno consentire a tali prodotti di beneficiare della sospensione dei dazi TDC. Il considerando richiama:
- la guerra di aggressione russa contro l’Ucraina;
- l’ottavo pacchetto di sanzioni del 6 ottobre 2022;
- l’articolo XXI del GATT 1994 per la Russia;
- il fatto che la Bielorussia non è membro OMC, sicché non sussistono obblighi di trattamento MFN analoghi.
Di conseguenza, l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento 2021/2278 viene riscritto prevedendo che la sospensione non si applica ai prodotti originari della Bielorussia e della Russia, salvo alcune eccezioni puntuali:
- Bielorussia: codice TARIC 2926907024;
- Russia: codici TARIC 7608208930 e 8401300020.
Eccezioni per garantire l’approvvigionamento
Nonostante l’impostazione restrittiva, il regolamento conserva la sospensione per taluni prodotti originari di Russia e Bielorussia per evitare gravi perturbazioni di mercato e garantire la continuità degli approvvigionamenti. Il considerando 12 evidenzia che, per il codice TARIC 8401300020, l’importazione di combustibile nucleare è anche collegata agli obblighi del trattato Euratom di assicurare un approvvigionamento regolare ed equo. Il testo sottolinea inoltre che, per tali prodotti, i fornitori alternativi sono assenti o limitati e le importazioni rappresentavano oltre il 50 % del valore totale negli anni 2019-2021.
Allegato: struttura e contenuto operativo
L’allegato sostitutivo elenca centinaia di voci con:
- codice NC e codice TARIC;
- descrizione dettagliata della merce;
- aliquota del dazio autonomo sospesa;
- eventuale unità supplementare;
- data prevista per il riesame obbligatorio.
Le voci coprono un ampio spettro di settori: chimica fine, intermedi farmaceutici, additivi, polimeri, membrane e film, componentistica elettronica, parti per batterie, automotive, apparecchiature elettriche e meccaniche, materiali avanzati, catalizzatori e prodotti metallurgici. In numerosi casi la sospensione è limitata dalla destinazione d’uso, con espressa previsione che la merce sia impiegata in specifici processi industriali o nella fabbricazione di particolari prodotti finali.
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma le modifiche si applicano dal 1° gennaio 2023. Il legislatore giustifica l’urgenza con la necessità di evitare interruzioni nel regime di sospensione tariffaria autonomo e di assicurare continuità rispetto alla disciplina precedente.
Implicazioni pratiche per operatori e professionisti
Per gli operatori italiani, il regolamento comporta:
- verifica dell’esatta classificazione TARIC/NC della merce importata;
- controllo dell’origine, soprattutto per Russia e Bielorussia;
- controllo delle condizioni di destinazione particolare, ove previste;
- monitoraggio delle date di riesame obbligatorio, rilevanti per la continuità del beneficio;
- attenzione alle sospensioni parziali, che non azzerano sempre integralmente l’onere doganale.
Per avvocati e commercialisti, il punto centrale è la necessità di coordinare la disciplina doganale con le restrizioni geopolitiche e sanzionatorie, nonché con gli aspetti classificatori e documentali che condizionano l’accesso al trattamento dazio agevolato.
Disposizioni principali
Aggiornamento delle sospensioni autonome
Il regolamento modifica il regolamento (UE) 2021/2278 per adeguare l’elenco delle sospensioni dei dazi TDC: introduce nuove sospensioni complete o parziali per prodotti agricoli e industriali non sufficientemente prodotti nell’Unione, aggiorna designazioni e classificazioni per tenere conto dell’evoluzione tecnica e delle tendenze economiche, e rimuove talune sospensioni non più giustificate o di scarso impatto economico.
Esclusione di prodotti originari di Bielorussia e Russia
L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2278 è sostituito e stabilisce che la sospensione non si applica, in via generale, ai prodotti originari della Bielorussia e della Russia. Restano tuttavia escluse dall’esclusione, quindi continuano a beneficiare della sospensione, le merci con codice TARIC 2926907024 (Bielorussia) e 7608208930 e 8401300020 (Russia).
Motivazioni geopolitiche e coerenza con la politica esterna
Il legislatore motiva la soppressione del beneficio per i prodotti originari di Russia e Bielorussia con il deterioramento delle relazioni con tali paesi, la guerra di aggressione contro l’Ucraina, le misure restrittive già adottate e la necessità di assicurare coerenza con i principi e le azioni dell’Unione in materia di azione esterna. Per la Russia viene richiamata anche l’eccezione di sicurezza dell’articolo XXI GATT 1994.
Tutela dell’approvvigionamento per alcuni prodotti strategici
Nonostante la soppressione generale per Russia e Bielorussia, il regolamento mantiene la sospensione per specifici prodotti originari di tali paesi per evitare gravi perturbazioni di mercato e garantire l’approvvigionamento: in particolare per il codice TARIC 2926907024 originario della Bielorussia e per i codici TARIC 7608208930 e 8401300020 originari della Russia.
Elenco allegato e date di riesame
L’allegato del regolamento (UE) 2021/2278 è sostituito integralmente dall’allegato del nuovo regolamento. L’elenco riporta numerose voci NC/TARIC con aliquote del dazio autonomo sospeso, spesso pari allo 0 %, talvolta parziali (ad esempio 2 %, 3,2 %, 6 %, 7,8 %, 8 %, 1,3 %, 4 %, 5,2 %, 1,7 %). Per molte voci è indicata una data di riesame obbligatorio, generalmente tra il 31 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2027; per alcuni prodotti connessi alle batterie è fissato espressamente il riesame al 31 dicembre 2023.
Entrata in vigore e applicazione retroattiva
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1° gennaio 2023, per evitare interruzioni nel regime delle sospensioni tariffarie autonome.
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