Regolamento (UE) 2022/2563
Regolamento (UE) 2022/2563 del Consiglio del 19 dicembre 2022 che modifica il regolamento (UE) 2021/2283 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regime dei contingenti tariffari autonomi dell’Unione disciplinato dal regolamento (UE) 2021/2283. Da un lato apre nuovi contingenti, modifica designazioni e codici TARIC, aumenta o riduce taluni volumi, proroga alcuni contingenti e chiude quelli non più nell’interesse dell’Unione; dall’altro esclude, in via generale, i prodotti originari di Russia e Bielorussia dal beneficio della sospensione dei dazi, con limitate eccezioni per alcuni contingenti russi. Le modifiche si applicano dal 1o gennaio 2023 e il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica del regolamento (UE) 2021/2283 sui contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali, con aggiornamento di contingenti, volumi, codici TARIC e esclusione di taluni prodotti originari di Russia e Bielorussia.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione europea dei prodotti agricoli e industriali elencati nell’allegato del regolamento (UE) 2021/2283, come sostituito dal presente atto, nonché alla sospensione dei dazi della tariffa doganale comune per i contingenti ivi indicati. Riguarda gli operatori economici che importano tali merci negli Stati membri, con applicazione diretta dal 1o gennaio 2023; alcune merci sono soggette a controllo doganale della destinazione particolare ai sensi dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013. Restano esclusi dal beneficio della sospensione i prodotti originari della Russia e della Bielorussia, salvo le eccezioni espressamente mantenute per i contingenti 09.2600, 09.2742, 09.2698 e 09.2835 per la Russia.
Modifica del regolamento (UE) 2021/2283 sui contingenti tariffari autonomi
Il regolamento interviene sul regime dei contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali, istituito dal regolamento (UE) 2021/2283. La finalità è garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di prodotti non fabbricati in quantità adeguate nell’Unione, prevenendo perturbazioni di mercato, ma anche riallineare il regime ai mutati rapporti con Russia e Bielorussia.
Finalità e contesto
I considerando richiamano l’esigenza di adeguare il sistema alle esigenze degli operatori economici dell’Unione: apertura di nuovi contingenti, revisione di contingenti esistenti, aumento o riduzione dei volumi, proroga di contingenti semestrali e chiusura di quelli non più giustificati. Parallelamente, il regolamento afferma che, a seguito del deterioramento delle relazioni con Russia e Bielorussia e nel contesto delle misure restrittive adottate dall’Unione, non è opportuno mantenere la sospensione dei dazi per i prodotti originari di tali paesi, salvo limitate eccezioni per alcuni contingenti russi.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione dei prodotti elencati nell’allegato del regolamento (UE) 2021/2283, come sostituito dal presente atto. La disciplina riguarda i contingenti tariffari autonomi, cioè la possibilità di importare determinati prodotti a dazio ridotto o nullo entro limiti quantitativi annuali o semestrali. Per alcune voci è previsto il controllo doganale della destinazione particolare ai sensi dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013; in due casi l’allegato precisa anche esclusioni specifiche di utilizzo, ad esempio per le imprese di vendita al minuto o di ristorazione.
Modifiche ai contingenti: nuove aperture, revisione e chiusure
Il testo apre nuovi contingenti tariffari a dazio zero per prodotti industriali non disponibili in quantità sufficienti nell’Unione, e aggiorna contingenti già esistenti quando la loro descrizione o il codice TARIC non risultano più adeguati. Vengono inoltre aumentati alcuni volumi contingentali per garantire continuità di approvvigionamento, mentre altri sono ridotti in ragione dell’accresciuta capacità produttiva dell’Unione.
Il regolamento proroga anche il periodo contingentale di alcuni contingenti inizialmente aperti per soli sei mesi, adeguandone il volume su base annua. Al contempo chiude, con effetto dal 1o gennaio 2023, numerosi contingenti non più considerati nell’interesse dell’Unione.
Esclusione di Russia e Bielorussia
La modifica più rilevante sul piano geopolitico è l’introduzione di una regola generale secondo cui la sospensione dei dazi non si applica ai prodotti originari della Russia e della Bielorussia. Questa esclusione si inserisce nel quadro del deterioramento delle relazioni con i due paesi, della guerra di aggressione contro l’Ucraina e dell’esigenza di coerenza con l’azione esterna dell’Unione.
Per la Russia, il regolamento mantiene tuttavia il beneficio della sospensione per quattro specifici contingenti: 09.2600, 09.2742, 09.2698 e 09.2835. I considerando spiegano che tali prodotti sono essenziali per alcuni mercati dell’Unione, che rappresentavano oltre il 50 % del valore totale delle importazioni negli anni 2019-2021 e che, in assenza di fornitori alternativi sufficienti, la soppressione dei contingenti causerebbe difficoltà sproporzionate agli operatori dell’industria dell’Unione.
Allegato: struttura dei contingenti aggiornati
L’allegato sostituisce integralmente quello del regolamento (UE) 2021/2283 e contiene l’elenco aggiornato dei contingenti, con indicazione di:
- numero d’ordine;
- codice NC e, ove rilevante, codice TARIC;
- designazione delle merci;
- periodo contingentale;
- volume contingentale;
- dazio contingentale.
La maggior parte dei contingenti mantiene un dazio pari allo 0 %, ma sono presenti anche contingenti con dazio non nullo, come il 09.2664 al 10 % e il 09.2585 al 2 %. I periodi contingentali sono in generale annuali (1.1.-31.12.), salvo alcune eccezioni semestrali o particolari previste dall’allegato.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1o gennaio 2023. La scelta dell’applicazione retrodatata alla data di inizio dell’anno è giustificata dal considerando finale, che richiama l’esigenza di evitare interruzioni nel regime dei contingenti e di assicurare continuità all’attuazione della politica tariffaria dell’Unione.
Disposizioni principali
Aggiornamento dei contingenti tariffari autonomi
Il regolamento modifica il regolamento (UE) 2021/2283 per adeguare il sistema dei contingenti tariffari autonomi dell’Unione alle esigenze di approvvigionamento del mercato. Vengono aperti nuovi contingenti a dazio zero (tra cui i numeri d’ordine 09.2921, 09.2922, 09.2923, 09.2924, 09.2925, 09.2926, 09.2927 e 09.2931), modificati i contingenti 09.2723 e 09.2763 per adeguarne la designazione e il codice TARIC, aumentati i volumi di alcuni contingenti (09.2563, 09.2682, 09.2828 e 09.2854), ridotti quelli di altri (09.2575 e 09.2913) e prorogati/riadeguati i contingenti 09.2583, 09.2819, 09.2839 e 09.2855. Sono inoltre chiusi, con effetto dal 1o gennaio 2023, i contingenti elencati al considerando 7.
Esclusione dei prodotti originari di Russia e Bielorussia
È aggiunto all’articolo 1 del regolamento (UE) 2021/2283 un nuovo paragrafo 4 che esclude, in linea generale, l’applicazione della sospensione dei dazi ai prodotti originari della Russia e della Bielorussia. Per la Russia restano tuttavia escluse dall’esclusione generale, e quindi mantengono il beneficio, le merci rientranti nei contingenti 09.2600, 09.2742, 09.2698 e 09.2835. La scelta è motivata dal deterioramento delle relazioni con tali paesi e dall’esigenza di coerenza con l’azione esterna dell’Unione e con le eccezioni previste in ambito OMC e tariffario.
Sostituzione dell’allegato
L’allegato del regolamento (UE) 2021/2283 è sostituito integralmente dal testo allegato al presente regolamento. Il nuovo allegato contiene l’elenco aggiornato dei contingenti, con numero d’ordine, codice NC/TARIC, descrizione delle merci, periodo contingentale, volume contingentale e dazio contingentale, in larga parte pari allo 0 %, con alcune eccezioni (ad esempio il contingente 09.2664 al 10 % e il contingente 09.2585 al 2 %).
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1o gennaio 2023. È espressamente dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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