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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2576

Regolamento (UE) 2022/2576 del Consiglio del 19 dicembre 2022 che promuove la solidarietà mediante un migliore coordinamento degli acquisti di gas, parametri di riferimento affidabili per i prezzi e scambi transfrontalieri di gas

Normativa europea32022R2576

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un quadro temporaneo di risposta alla crisi del gas generata dalla guerra in Ucraina e dalla riduzione delle forniture russe. Prevede un meccanismo di aggregazione della domanda e acquisto in comune, obblighi di trasparenza per i contratti rilevanti, strumenti per rendere più efficiente l’uso di capacità GNL e di trasporto e una disciplina temporanea per ridurre la volatilità sui mercati dei derivati energetici. Introduce inoltre una valutazione giornaliera del prezzo del GNL e rafforza le regole sulla solidarietà tra Stati membri, includendo la protezione dei volumi critici per l’energia elettrica e norme standard per gli accordi di solidarietà.

Misure temporanee per coordinare gli acquisti di gas, creare un parametro di riferimento per il GNL, rafforzare la trasparenza e gli scambi transfrontalieri di gas e disciplinare misure di solidarietà energetica in caso di crisi.

Ambito di applicazione

Si applica temporaneamente alle imprese di gas naturale e alle imprese consumatrici di gas stabilite nell’Unione, alle autorità degli Stati membri, ai gestori dei sistemi di trasporto, ai gestori di impianti GNL e di stoccaggio, alle sedi di negoziazione di derivati energetici e all’ACER. Riguarda l’aggregazione della domanda e l’acquisto in comune di gas, la trasparenza su contratti sopra 5 TWh/anno, la gestione della congestione nelle reti di trasporto, la pubblicazione di valutazioni e benchmark del GNL e le misure di solidarietà in caso di emergenza. Sono previste esclusioni rilevanti per soggetti sottoposti a misure restrittive dell’Unione, per soggetti posseduti o controllati dalla Federazione russa o da persone/entità russe e per il gas naturale originario della Federazione russa, nonché per specifici punti di entrata elencati all’articolo 9.

Regolamento (UE) 2022/2576 del Consiglio: solidarietà, acquisti coordinati e trasparenza nel mercato del gas

Il regolamento adotta una risposta temporanea alla crisi energetica derivante dalla guerra in Ucraina e dalla drastica riduzione delle forniture russe di gas. L’impianto normativo combina strumenti di mercato, misure infrastrutturali e regole di solidarietà, con l’obiettivo di contenere i prezzi, garantire l’approvvigionamento e rafforzare la cooperazione tra Stati membri.

Finalità e contesto

Il regolamento si fonda sull’articolo 122, paragrafo 1, TFUE, richiamando la situazione di grave difficoltà nell’approvvigionamento energetico e l’esigenza di una risposta coordinata dell’Unione. I considerando chiariscono che la misura è temporanea, proporzionata e orientata a sfruttare il peso collettivo dell’Unione negli acquisti esterni di gas, a migliorare il riempimento degli stoccaggi e a preservare il funzionamento del mercato interno dell’energia.

Ambito soggettivo e oggettivo

Le disposizioni riguardano le imprese di gas naturale e le imprese consumatrici di gas stabilite nell’Unione, le autorità nazionali, i gestori di impianti GNL e di stoccaggio, i gestori dei sistemi di trasporto, le sedi di negoziazione di derivati energetici, l’ACER e la Commissione. Il regolamento introduce anche limitazioni soggettive di rilievo: sono esclusi dalla partecipazione al meccanismo di acquisto in comune i soggetti sottoposti a misure restrittive UE, quelli controllati dalla Federazione russa o da persone/entità russe e, per quanto riguarda il gas, il gas naturale originario della Federazione russa e quello che entra nell’Unione attraverso determinati punti di ingresso elencati all’articolo 9.

Coordinamento degli acquisti di gas

Il cuore del regolamento è il meccanismo di aggregazione della domanda e acquisto in comune. Le imprese o le autorità che intendano indire gare o avviare negoziati per acquisti superiori a 5 TWh/anno devono notificarlo alla Commissione con un preavviso minimo di sei settimane, salvo casi in cui i negoziati inizino più tardi, e comunque non oltre due settimane prima. La notifica contiene soltanto dati essenziali, mentre la Commissione può formulare raccomandazioni se ritiene che un ulteriore coordinamento migliori il meccanismo o eviti effetti negativi sul mercato interno, sulla sicurezza dell’approvvigionamento o sulla solidarietà.

Prestatore del servizio e governance

La Commissione deve appaltare un prestatore del servizio con gara ai sensi del regolamento finanziario UE 2018/1046. Il prestatore deve avere sede nell’Unione, esperienza transfrontaliera e adeguate garanzie di indipendenza rispetto a soggetti sanzionati o russi. Il contratto disciplina proprietà delle informazioni, sicurezza, valuta, pagamenti, responsabilità, audit della Commissione e accesso ai dati. Un comitato direttivo ad hoc, composto dagli Stati membri e dalla Commissione, assiste il coordinamento e valuta le implicazioni per sicurezza dell’approvvigionamento e solidarietà.

Partecipazione, obblighi e compatibilità con la concorrenza

La partecipazione è aperta alle imprese stabilite nell’Unione, con esclusioni per soggetti sanzionati o controllati dalla Russia. Gli Stati membri devono imporre alle imprese soggette alla loro giurisdizione di partecipare al processo di aggregazione della domanda come mezzo per il riempimento degli stoccaggi: almeno il 15 % degli obiettivi di riempimento, o, per gli Stati membri senza stoccaggi, il 15 % degli obiettivi di ripartizione transfrontaliera. Le imprese possono successivamente decidere di non acquistare il gas aggregato. Il regolamento consente la formazione di consorzi di acquisto, ma solo nel rispetto delle norme di concorrenza UE e previa eventuale decisione della Commissione ex articolo 10 del regolamento (CE) n. 1/2003.

Infrastrutture GNL, stoccaggio e congestione di rete

Per favorire l’utilizzo delle infrastrutture, i gestori di impianti GNL e di stoccaggio devono mettere a disposizione piattaforme trasparenti e non discriminatorie per la rivendita della capacità sul mercato secondario entro il 28 febbraio 2023, e pubblicare le informazioni di trasparenza richieste dal regolamento (CE) n. 715/2009. Sul piano delle reti di trasporto, l’articolo 14 rafforza i meccanismi di gestione della congestione: la capacità inutilizzata sopra la soglia dell’80 % può essere ritirata e riassegnata; le autorità nazionali possono però optare per strumenti alternativi, purché operativi entro il 31 marzo 2023.

Volatilità dei mercati dei derivati energetici

Il regolamento impone alle sedi di negoziazione di derivati su energia di introdurre, entro il 31 gennaio 2023, un meccanismo di limiti di prezzo intraday per evitare oscillazioni eccessive. Le sedi devono definire la metodologia di calcolo, aggiornare i limiti in modo regolare e pubblicare le caratteristiche del sistema. Le autorità competenti sorvegliano l’attuazione e riferiscono all’ESMA, che coordina a livello UE e presenta una relazione di valutazione entro il 30 giugno 2023. La Commissione può poi intervenire con atti di esecuzione per uniformare i criteri applicativi.

Prezzo del GNL e nuovo benchmark ACER

Per contrastare l’opacità e l’instabilità del mercato del GNL, l’ACER deve pubblicare una valutazione giornaliera del prezzo del GNL dal 13 gennaio 2023 e, entro il 31 marzo 2023, un parametro di riferimento giornaliero calcolato come differenziale rispetto al future front month sul gas TTF di ICE Endex. Gli operatori di mercato del GNL devono trasmettere quotidianamente dati standardizzati, completi e quanto più possibile in tempo reale, comprendenti dati contrattuali, prezzi, quantità, tempi di arrivo e punti di consegna. I dati devono essere trasmessi tramite canali ACER e con modalità, formati e tempistiche stabiliti o integrati da orientamenti e atti di esecuzione.

Solidarietà energetica e protezione dei clienti

Il capo IV amplia in modo significativo la solidarietà energetica. La solidarietà può ora coprire anche i volumi critici di gas necessari alla sicurezza dell’approvvigionamento elettrico, secondo soglie massime fissate nell’allegato I. Gli Stati membri possono adottare, in via eccezionale, misure temporanee per ridurre il consumo non essenziale dei clienti protetti, ma senza incidere sui clienti vulnerabili e senza compromettere gli usi essenziali. Il regolamento consente inoltre alla Commissione di intervenire in caso di restrizioni indebite ai flussi transfrontalieri, imponendo la modifica delle misure nazionali che mettano a rischio l’approvvigionamento di altri Stati membri.

Norme standard per gli accordi di solidarietà

Se non esiste un accordo bilaterale di solidarietà, si applicano norme standard: la compensazione deve includere prezzo del gas, costi di stoccaggio e trasporto, spese di contenzioso e costi indiretti ragionevoli, con il limite ordinario del 100 % del prezzo del gas per i costi indiretti, salvo diversa decisione della Commissione. Il prezzo del gas è ancorato al prezzo di mercato del giorno prima nello Stato prestatore, o in alternativa a un mercato/hub comparabile vicino. La richiesta di solidarietà deve contenere specifici elementi informativi, essere inviata almeno 72 ore prima, e ricevere risposta entro 24 ore. La Commissione può agevolare la procedura con una piattaforma online sicura.

Durata, riesame e proroga

Il regolamento è temporaneo: si applica per un anno dall’entrata in vigore. La Commissione deve riesaminarlo entro il 1° ottobre 2023 e riferire al Consiglio, potendo proporre una proroga della sua validità. Questa impostazione conferma il carattere emergenziale e di breve periodo delle misure, concepite per rispondere alla crisi senza sostituire in via permanente la disciplina ordinaria del mercato interno del gas.

Disposizioni principali

Oggetto, finalità e durata

L’articolo 1 delimita le misure temporanee a: servizio di aggregazione della domanda e acquisto in comune del gas; piattaforme di prenotazione secondaria e trasparenza per impianti GNL e stoccaggio; gestione della congestione nelle reti di trasporto. Il regolamento introduce anche un meccanismo temporaneo contro l’eccessiva volatilità infragiornaliera e un parametro di riferimento ad hoc per il GNL da elaborare dall’ACER, oltre a misure di emergenza per la solidarietà transfrontaliera. L’articolo 31 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, applicazione per un anno e applicazione dell’articolo 14 dal 31 marzo 2023.

Trasparenza e notifica di contratti e gare

L’articolo 3 impone la notifica alla Commissione, e se del caso allo Stato membro di stabilimento, da parte di imprese o autorità che intendano indire una gara o avviare negoziati per acquisti di gas superiori a 5 TWh/anno. La notifica va inviata almeno sei settimane prima, o comunque non oltre due settimane prima dell’avvio/conclusione, e contiene solo informazioni di base (controparte o scopo della gara, volumi, date previste, prestatore del servizio se applicabile). La Commissione può formulare raccomandazioni se il coordinamento può migliorare l’acquisto in comune o se l’operazione può incidere negativamente su mercato interno, sicurezza dell’approvvigionamento o solidarietà energetica; le informazioni riservate sono tutelate e condivise solo se necessario.

Comitato direttivo ad hoc

L’articolo 4 istituisce un comitato direttivo ad hoc composto da un rappresentante per Stato membro e uno della Commissione, presieduto da quest’ultima e istituito entro sei settimane dall’entrata in vigore. Il comitato adotta il proprio regolamento interno a maggioranza qualificata entro un mese e assiste la Commissione nel valutare gli effetti degli acquisti programmati e delle gare sulla sicurezza dell’approvvigionamento e sulla solidarietà energetica.

Prestatore del servizio e organizzazione dell’acquisto in comune

Gli articoli 5, 6 e 7 disciplinano il contratto temporaneo con il prestatore del servizio, selezionato tramite gara ai sensi del regolamento finanziario UE 2018/1046. Il prestatore deve essere stabilito nell’Unione, avere esperienza transfrontaliera, non essere soggetto né controllato da soggetti sottoposti a misure restrittive UE o russi, e non appartenere a un’impresa verticalmente integrata attiva nella produzione o fornitura di gas salvo separazione societaria conforme alla direttiva 2009/73/CE. I compiti comprendono aggregare la domanda, raccogliere offerte, accreditare gli utenti, assegnare i diritti di accesso in modo proporzionato e prestare servizi ausiliari per la conclusione dei contratti.

Partecipazione, esclusioni e sostegno finanziario

L’articolo 8 apre la partecipazione a ogni impresa di gas naturale o consumatrice di gas stabilita nell’Unione, con divieti per soggetti colpiti da misure restrittive UE o controllati dalla Federazione russa o da soggetti russi. Sono ammessi i soggetti stabiliti nelle parti contraenti della Comunità dell’energia se sono in vigore le misure necessarie. È previsto il possibile sostegno alla liquidità, anche in forma di garanzie, da parte di Stati membri o altri soggetti, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato. L’articolo 9 esclude dall’acquisto in comune il gas originario della Federazione russa, compreso quello introdotto da specifici punti di entrata elencati analiticamente.

Obbligo di partecipazione per lo stoccaggio del gas

L’articolo 10 impone agli Stati membri di adottare misure per far partecipare le imprese soggette alla loro giurisdizione al processo di aggregazione della domanda come mezzo per raggiungere gli obiettivi di riempimento di cui agli articoli 6 bis e 20 del regolamento (UE) 2017/1938. Gli Stati membri con stoccaggi sotterranei devono imporre una partecipazione pari almeno al 15 % del volume totale necessario per gli obiettivi di riempimento; gli Stati membri senza stoccaggi sotterranei devono raggiungere il 15 % dei volumi corrispondenti agli obiettivi transfrontalieri di ripartizione degli oneri. Le imprese obbligate possono poi decidere di non acquistare il gas aggregato e il gas acquistato può essere destinato anche ad altri usi.

Consorzio d’acquisto e compatibilità concorrenziale

L’articolo 11 consente ai partecipanti all’aggregazione della domanda di coordinare in modo trasparente alcuni elementi contrattuali o di usare contratti di acquisto in comune per ottenere condizioni migliori, purché la Commissione abbia accertato, con decisione ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1/2003, la compatibilità con gli articoli 101 e 102 TFUE e con l’obbligo di trasparenza dell’articolo 3.

Piattaforme secondarie e trasparenza per GNL e stoccaggio

L’articolo 12 impone ai gestori di impianti GNL e di stoccaggio di predisporre entro il 28 febbraio 2023 una piattaforma trasparente e non discriminatoria di prenotazione, o di usare una piattaforma esistente, per la rivendita della capacità contrattuale sul mercato secondario. L’articolo 13 richiede, sempre entro il 28 febbraio 2023, la pubblicazione delle informazioni dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 715/2009 su piattaforme europee di trasparenza; gli impianti GNL con deroga all’accesso di terzi e gli impianti di stoccaggio con accesso negoziato devono pubblicare le tariffe definitive entro il 31 gennaio 2023.

Gestione della congestione nelle reti di trasporto

L’articolo 14, applicabile dal 31 marzo 2023, rafforza il meccanismo di utilizzo o perdita della capacità. Se la capacità continua contrattuale è sottoutilizzata, definita come uso o offerta media inferiore all’80 % nel mese precedente, il gestore del sistema di trasporto deve offrire la capacità ritirata come prodotto mensile, giornaliero e infragiornaliero. Le autorità nazionali di regolamentazione possono però optare per meccanismi alternativi: use-it-or-lose-it day-ahead, sovrascrizione e riacquisto con almeno il 5 % di capacità addizionale, oppure offerta minima day-ahead e within-day di capacità inizialmente non designata. Se nessun meccanismo alternativo è applicato entro il 31 marzo 2023, si applicano automaticamente le regole ordinarie del regolamento.

Meccanismo temporaneo di gestione della volatilità infragiornaliera

Gli articoli 15, 16 e 17 impongono alle sedi di negoziazione di derivati energetici di predisporre entro il 31 gennaio 2023 un meccanismo di limiti di prezzo superiore e inferiore per evitare oscillazioni eccessive intraday. I limiti si calcolano rispetto a un prezzo di riferimento di apertura e vengono aggiornati a intervalli regolari; il sistema può essere integrato nei circuit breaker esistenti. Le autorità competenti vigilano sull’attuazione e riferiscono trimestralmente all’ESMA, che coordina e documenta le divergenze tra Stati membri e presenta entro il 30 giugno 2023 una relazione alla Commissione. Se necessario, la Commissione può adottare atti di esecuzione per uniformare i principi applicativi.

Valutazione giornaliera del prezzo del GNL e benchmark

Gli articoli 18, 19, 20, 21 e 22 attribuiscono all’ACER il compito di elaborare e pubblicare con urgenza una valutazione quotidiana del prezzo del GNL, al più tardi dal 13 gennaio 2023, e un parametro di riferimento giornaliero per il GNL entro il 31 marzo 2023. Il benchmark corrisponde al differenziale tra la valutazione del prezzo del GNL e il prezzo di regolamento del future front month sul gas TTF di ICE Endex. Gli operatori di mercato del GNL devono trasmettere quotidianamente dati standardizzati, quasi in tempo reale e gratuitamente tramite i canali ACER, comprendenti parti contrattuali, prezzo, quantitativi, finestra di arrivo, punti e condizioni di consegna, timestamp e, se pertinente, formula del prezzo di lungo termine. L’ACER può emanare orientamenti, avvalersi di terzi e aggiornare periodicamente la metodologia, mentre gli obblighi e divieti del REMIT si applicano anche agli operatori di mercato del GNL.

Solidarietà energetica: volumi critici e protezione dei clienti

L’articolo 23 estende la solidarietà ai volumi critici di gas per la sicurezza dell’approvvigionamento elettrico: la misura solidaristica opera solo se lo Stato membro richiedente non è in grado di coprire la carenza per i clienti protetti nel quadro della solidarietà e il volume critico di gas per l’energia elettrica, secondo i limiti dell’allegato I. Lo Stato membro che presta solidarietà può dedurre dalla quantità offerta i consumi essenziali dei clienti protetti, i volumi critici per l’energia elettrica, il gas per produrre e trasportare gas e i volumi necessari per infrastrutture critiche e impianti essenziali. L’articolo 24 consente in via eccezionale misure temporanee per ridurre il consumo non essenziale dei clienti protetti, senza toccare i clienti vulnerabili; l’articolo 25 impone alla controparte di adeguare la misura quando la Commissione chiede di rimuovere restrizioni indebite ai flussi transfrontalieri.

Estensione agli Stati membri con impianti GNL e norme standard di solidarietà

L’articolo 26 estende l’obbligo di solidarietà anche agli Stati membri dotati di impianti GNL, se esiste capacità infrastrutturale sufficiente, comprese navi e metaniere, mantenendo in via generale l’applicazione dell’articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938. L’articolo 27 definisce le norme standard in assenza di accordo bilaterale: compensazione comprensiva del prezzo del gas, stoccaggio e trasporto, spese di contenzioso e altri costi indiretti non coperti dal prezzo del gas, entro il limite del 100 % del prezzo del gas salvo diversa decisione della Commissione; il prezzo del gas si fonda sul prezzo di mercato del giorno prima nello Stato membro prestatore o, in alternativa, sul mercato/hub più vicino. Il pagamento è diretto dallo Stato richiedente allo Stato prestatore o al soggetto designato.

Procedura per la richiesta di solidarietà e monitoraggio

L’articolo 28 disciplina il contenuto minimo della richiesta di solidarietà, che deve indicare contatti, periodo di consegna, punti di interconnessione, volume in kWh e qualità del gas; la richiesta va inviata almeno 72 ore prima del termine di consegna e la risposta deve pervenire entro 24 ore, con conferma finale entro 24 ore prima della consegna. Se più Stati membri sono coinvolti, prevalgono gli accordi bilaterali già conclusi; la Commissione può agevolare l’attuazione tramite una piattaforma online sicura per richieste e offerte in tempo reale.

Riesame e competenze di esecuzione

L’articolo 30 impone alla Commissione un riesame entro il 1° ottobre 2023 sulla base della situazione generale dell’approvvigionamento di gas nell’Unione, con relazione al Consiglio e possibilità di proporre la proroga del regolamento. L’articolo 29 prevede che la Commissione sia assistita da un comitato secondo il regolamento (UE) n. 182/2011.

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