Regolamento (UE) 2022/2504
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2504 della Commissione del 19 dicembre 2022 che modifica gli allegati III e V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari/ufficiali e di certificati ufficiali per l'ingresso nell'Unione di partite di determinati prodotti della pesca e prodotti altamente raffinati di origine animale nonché il modello di attestato privato per l'introduzione nell'Unione di determinati prodotti composti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna i modelli certificativi utilizzati per l’importazione nell’Unione di specifiche categorie di prodotti di origine animale, adeguandoli alle modifiche intervenute nella normativa di base su igiene, sanità animale e controlli ufficiali. In particolare, interviene sui modelli relativi a prodotti della pesca, molluschi e altri animali acquatici, prodotti altamente raffinati e attestato privato per prodotti composti a lunga conservazione. Introduce inoltre un periodo transitorio per evitare perturbazioni degli scambi, consentendo l’uso dei vecchi modelli per documenti rilasciati entro il 15 aprile 2023 e validi fino al 15 luglio 2023.
Modifica i modelli di certificati sanitari/ufficiali e dell’attestato privato per l’ingresso nell’Unione di determinati prodotti della pesca, prodotti altamente raffinati di origine animale e prodotti composti a lunga conservazione.
Ambito di applicazione
Si applica all’ingresso nell’Unione europea di partite di determinati prodotti della pesca, di prodotti altamente raffinati di origine animale e di prodotti composti a lunga conservazione, mediante aggiornamento dei modelli documentali di cui agli allegati III e V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235. Riguarda operatori, importatori, certificatori e autorità competenti coinvolti nella certificazione sanitaria/ufficiale e nei controlli all’importazione; prevede una disciplina transitoria per certificati/attestati già rilasciati entro il 15 aprile 2023, utilizzabili fino al 15 luglio 2023. È richiamata anche l’applicabilità nel quadro del SEE; i riferimenti all’Unione si intendono estesi al Regno Unito per l’Irlanda del Nord secondo il protocollo pertinente.
Modifica dei modelli certificativi per l’ingresso nell’Unione di prodotti della pesca, prodotti altamente raffinati e prodotti composti a lunga conservazione
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2504 della Commissione adegua il sistema documentale previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 per l’ingresso nell’Unione di talune partite di prodotti di origine animale. L’intervento si rende necessario per recepire modifiche intervenute nella normativa di base in materia di igiene degli alimenti di origine animale, controlli ufficiali e sanità animale, nonché per semplificare e chiarire il modello di attestato privato utilizzato dagli importatori di prodotti composti a lunga conservazione.
Quadro normativo e finalità
Il regolamento richiama, come basi giuridiche, il regolamento (CE) n. 853/2004, il regolamento (UE) 2016/429 e il regolamento (UE) 2017/625. Nei considerando si evidenzia che gli allegati III e V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 contengono i modelli di certificati sanitari/ufficiali e ufficiali per l’ingresso nell’Unione di determinati prodotti della pesca e di prodotti altamente raffinati, nonché l’attestato privato per prodotti composti. Le modifiche sono motivate, in particolare, dall’esigenza di allineare i modelli alle innovazioni introdotte dal regolamento delegato (UE) 2022/2258 e di rendere più agevole la compilazione dell’attestato privato da parte degli operatori del settore alimentare importatori.
Modifiche all’allegato III: prodotti della pesca e prodotti altamente raffinati
Il regolamento sostituisce la riga introduttiva del capitolo 46 dell’allegato III, estendendo il modello HRP ai "prodotti altamente raffinati quali descritti nell’allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004, destinati al consumo umano". Nella versione aggiornata rientrano anche i derivati lipidici e gli aromi alimentari autorizzati ai sensi del regolamento (CE) n. 1334/2008, purché sottoposti a trattamenti idonei a escludere qualsiasi rischio per la salute pubblica o animale.
I capitoli 30 e 31 sono integralmente sostituiti. Il nuovo capitolo 30 disciplina il modello FISH/MOL-CAP per i prodotti della pesca o i prodotti della pesca ottenuti da molluschi bivalvi destinati al consumo umano che entrano direttamente nell’Unione da una nave reefer, congelatrice o officina battente bandiera di un paese terzo. Il modello richiede attestazioni dettagliate sul rispetto delle prescrizioni dei regolamenti (CE) n. 178/2002, 852/2004, 853/2004 e (UE) 2017/625, sulla presenza della nave nell’elenco UE, sull’applicazione di un sistema HACCP, sulle modalità di pesca, manipolazione, trasformazione, imballaggio, etichettatura e trasporto, nonché sulla conformità ai limiti di contaminanti e alle condizioni di congelamento.
Il nuovo capitolo 31 disciplina il modello MOL-HC per molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi e per i prodotti di origine animale ottenuti da tali animali. Il certificato combina un attestato di sanità pubblica e, ove applicabile, un attestato di sanità animale. Il testo prevede una serie di requisiti relativi all’origine da paesi/regioni autorizzati, agli stabilimenti riconosciuti, ai controlli HACCP, alla raccolta, depurazione, imballaggio, trasformazione, classificazione delle zone di produzione, controlli ufficiali, garanzie sui residui e rispetto dei limiti di residui di antiparassitari e contaminanti. Sono inoltre disciplinate le condizioni di trasporto, di etichettatura e la validità del certificato, fissata in 10 giorni dalla data di rilascio, prorogabili per la durata del viaggio in caso di trasporto via mare o per via navigabile.
Modifiche all’allegato V: attestato privato per prodotti composti a lunga conservazione
L’allegato V è sostituito con un nuovo modello di attestato privato per l’operatore che introduce nell’Unione prodotti composti a lunga conservazione ai sensi dell’articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2019/625. L’attestato richiede una dichiarazione dell’importatore circa il rispetto delle prescrizioni applicabili dell’articolo 126, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625, la non necessità di conservazione o trasporto a temperatura controllata salvo eccezioni per ragioni organolettiche, l’assenza di colostro e di carni trasformate diverse da gelatina, collagene o prodotti altamente raffinati, e l’indicazione dettagliata degli ingredienti e degli stabilimenti di produzione.
Per i prodotti contenenti ingredienti di origine animale, l’attestato impone condizioni specifiche sull’origine geografica e sugli elenchi autorizzativi applicabili ai prodotti lattiero-caseari, ai prodotti della pesca, agli ovoprodotti e ai prodotti a base di carne. Prevede inoltre che i prodotti siano fabbricati in stabilimenti equivalenti agli standard igienici del regolamento (CE) n. 852/2004 e che rispettino i limiti di residui di antiparassitari e contaminanti. Sono disciplinate infine, con opzioni alternative, le condizioni specifiche per i prodotti lattiero-caseari e per gli ovoprodotti, in funzione dei trattamenti di riduzione dei rischi applicabili.
Periodo transitorio
Per evitare perturbazioni degli scambi, l’articolo 2 consente che, fino al 15 luglio 2023, continuino a essere ammesse nell’Unione le partite accompagnate dai modelli precedenti dei certificati dell’allegato III e dell’attestato privato dell’allegato V, purché tali documenti siano stati rilasciati entro il 15 aprile 2023. La misura si applica sia ai prodotti della pesca e ai prodotti altamente raffinati di origine animale, sia ai prodotti composti a lunga conservazione.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. In quanto regolamento di esecuzione, opera senza necessità di recepimento nazionale, imponendo l’immediato adeguamento delle procedure documentali di importazione alle nuove versioni dei modelli certificativi.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati III e V del regolamento (UE) 2020/2235
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati III e V del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento. L’adeguamento riguarda i modelli di certificato per determinati prodotti della pesca, prodotti altamente raffinati di origine animale e l’attestato privato per prodotti composti a lunga conservazione.
Aggiornamento del modello HRP per prodotti altamente raffinati
Nel capitolo 46 dell’allegato III, il modello di certificato ufficiale per i prodotti altamente raffinati destinati al consumo umano è aggiornato per includere, oltre ai prodotti già elencati, i derivati lipidici e gli aromi alimentari autorizzati conformemente al regolamento (CE) n. 1334/2008, a condizione che siano sottoposti a trattamenti che escludano qualsiasi rischio per la salute pubblica o animale.
Aggiornamento dei modelli FISH/MOL-CAP e MOL-HC
I capitoli 30 e 31 dell’allegato III sono sostituiti per allineare i certificati relativi ai prodotti della pesca e ai molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi alle modifiche introdotte dal regolamento delegato (UE) 2022/2258, in particolare per gli echinodermi non filtratori raccolti fuori da zone di produzione classificate e per le nuove indicazioni sanitarie e documentali richieste.
Revisione dell’attestato privato per prodotti composti a lunga conservazione
L’allegato V è sostituito con un nuovo modello di attestato privato destinato agli operatori/importatori di prodotti composti a lunga conservazione. Il testo è semplificato e chiarito con note esplicative; precisa, tra l’altro, che gelatina, collagene e determinati prodotti altamente raffinati possono essere importati senza piano di sorveglianza dei residui, ferma restando l’inclusione negli elenchi pertinenti ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2021/405.
Condizioni certificate per i prodotti della pesca e molluschi
Il nuovo modello FISH/MOL-CAP contiene attestazioni dettagliate su origine, requisiti igienici, HACCP, manipolazione a bordo e a terra, etichettatura, temperature di conservazione e conformità ai limiti di contaminanti e ai criteri microbiologici. Il nuovo modello MOL-HC disciplina sia l’attestato di sanità pubblica sia, ove applicabile, l’attestato di sanità animale, con requisiti differenziati per molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi e per i prodotti derivati destinati al consumo umano o a ulteriore trasformazione.
Periodo transitorio
L’articolo 2 autorizza, fino al 15 luglio 2023, l’ingresso nell’Unione di partite accompagnate dai vecchi modelli di certificato/attestato, a condizione che tali documenti siano stati rilasciati entro il 15 aprile 2023. La misura riguarda sia i prodotti della pesca e i prodotti altamente raffinati di origine animale, sia i prodotti composti a lunga conservazione.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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