Sentenza n. 2783/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento previa sospensiva del provvedimento notificato dal Ministero dell’Interno in data 29/07/2025, con cui veniva decretato il respingimento dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana K10/-OMISSIS-, ai sensi dell’art. 9 co. 1 L. F della Legge 5 febbraio 1992 n. 91, presentata in data 10/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di respingimento dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana notificato il 29 luglio 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente cittadinanza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui il Ministero dell'Interno aveva respinto l'istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata il 10 ottobre 2022 ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992. Dal testo non emergono ulteriori specifici motivi di illegittimità dedotti.
La decisione
Nel corso del giudizio il Ministero dell'Interno ha depositato il decreto del 28 novembre 2025 con cui è stata concessa al ricorrente la cittadinanza italiana. Poiché il provvedimento favorevole ha soddisfatto la pretesa sostanziale azionata, il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Il ricorrente aveva chiesto la condanna dell'amministrazione alle spese; il Collegio ha tuttavia compensato le spese di lite, ritenendo giustificata la compensazione in ragione del riesame e della riedeterminazione in autotutela dell'amministrazione sulla base di nuovi elementi emersi in sede processuale. Il contributo unificato è stato posto a carico dell'amministrazione.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91
Costituisce la base normativa dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana oggetto del giudizio.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La sopravvenuta adozione di un provvedimento favorevole, che soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente, consente la dichiarazione della cessazione della materia del contendere; il testo richiama in generale tale esito senza indicare espressamente il comma.
art. 60 c.p.a.
Il giudizio è stato definito con sentenza in forma semplificata in camera di consiglio, previa audizione delle parti.
Massime di principio
- La sopravvenuta adozione, nel corso del giudizio, di un provvedimento amministrativo integralmente favorevole al ricorrente e satisfattivo della pretesa sostanziale determina la cessazione della materia del contendere, non essendovi più un'utilità concreta nella decisione sull'atto originariamente impugnato.
- Quando l'amministrazione riesamina la posizione del ricorrente e si riedetermina favorevolmente in autotutela sulla base di nuovi elementi emersi nel processo, il giudice può compensare le spese di lite, anche a fronte della richiesta del ricorrente di rifusione delle spese.
- La compensazione delle spese di lite non impedisce di porre a carico dell'amministrazione il contributo unificato, ove il giudice ritenga che l'intervento amministrativo sopravvenuto abbia determinato la definizione favorevole della controversia.
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