Cassazione Penale, Sentenza n. 30169/2023 del 12/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Salerno che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di lesioni colpose con violazione della disciplina antinfortunistica, e chiedono la cassazione per tre motivi: 1) nullità per omissione della comunicazione della facoltà di chiedere di procedere in presenza in occasione dell'avviso di fissazione dell'udienza in appello; 2) nullità per mancata notifica dell'avviso di differimento dell'udienza dibattimentale (rinvio disposto fuori udienza) e censura della corretta applicazione delle regole emergenziali (art. 83, comma 14, d.l. n. 18/2020) in relazione alla comunicazione via PEC al difensore; 3) vizio di motivazione e violazione di legge per non avere i giudici di merito considerato deduzioni difensive relative a: mancata correlazione tra accusa e sentenza, presunta implicita rinuncia della parte civile all'azione, caratteristiche del piano di lavoro (seduta vs in piedi, non in quota) e inadeguata valutazione della colpa degli imputati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo la Corte ha osservato che la comunicazione contestata non è prescritta a pena di nullità; sul secondo motivo ha ritenuto la doglianza aspecifica e ha ritenuto corretta la notificazione via PEC al difensore nel periodo emergenziale richiamando l'art. 83, comma 14, del d.l. n. 18/2020; sul terzo motivo ha ritenuto che la motivazione di merito fosse congrua (i giudici di merito avevano qualificato il trabattello come piano di lavoro e applicato la regola cautelare del punto 1.7.3 dell'allegato IV del d.lgs. 81/2008) e che le censure fossero aspecifiche. Ha inoltre osservato che, anche se esistessero le nullità denunciate, un nuovo esame non muterebbe l'esito perché il reato è ormai estinto per prescrizione; per questi motivi ha dichiarato i ricorsi inammissibili e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro)
I giudici di merito hanno applicato la regola cautelare del punto 1.7.3. dell'allegato IV ritenendo che il trabattello fosse un vero piano di lavoro e non un piano di caricamento; pertanto, indipendentemente dall'altezza inferiore a 2 metri, dovevano essere predisposte protezioni (barriere o altre cautele). Gli artt. 122 e 107, inizialmente contestati, non sono stati ritenuti rilevanti nella ricostruzione definitiva.
Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27
"Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio" (art. 83, comma 14)
La Corte ha ritenuto applicabile la disciplina emergenziale che legittima la notificazione via PEC al difensore come sufficiente per l'avviso d'udienza, salvo che non sia dimostrato un concreto pregiudizio o diversità del caso.
Codice di procedura penale - art. 521
Richiamato in relazione alla presunta mancanza di correlazione tra accusa e sentenza: la Corte ha ritenuto la motivazione di merito adeguata e non viziata tali da giustificare annullamento in Cassazione.
Codice di procedura penale - artt. 75 e 82
L'art. 75 (azione civile nel processo penale) e i suoi rapporti con la disciplina civile sono stati richiamati per spiegare che la presenza dell'azione civile non equivale automaticamente a duplice oggetto identico rispetto al giudizio del lavoro e non giustifica l'estromissione della parte civile; i giudici hanno rilevato la differenza oggettiva e soggettiva tra le azioni.
Codice di procedura penale - art. 616
Richiamato in tema di responsabilità per l'inammissibilità: la Corte ha escluso assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, giustificando la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n. 1021 del 28/11/2001 e Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009)
Principio secondo cui, qualora già sussista una causa di estinzione del reato (es. prescrizione), l'eventuale accertamento di nullità non è rilevante in Cassazione perché l'inevitabile rinvio al giudice di merito sarebbe incompatibile con l'immediata applicabilità della causa estintiva; pertanto le nullità dedotte non giustificano inammissibilità diversa o annullamento quando la prescrizione è già dichiarata.
Massime di principio
- Le nullità processuali devono essere specificamente indicate e deve essere dimostrato il concreto pregiudizio subito: censure aspecifiche o assertive sono spesso dichiarate inammissibili.
- Le comunicazioni via PEC al difensore, adottate durante le misure emergenziali (d.l. n. 18/2020), sono considerate valide per le notifiche degli avvisi d'udienza; per contrastarle è necessario provare che la comunicazione non sia avvenuta o che sia derivato un pregiudizio processuale concreto.
- L'omissione di formalità non tassative non comporta automaticamente la nullità; la nullità è eccepibile solo se la norma la prevede a pena di nullità.
- Quando in sede di legittimità risulta già accertata una causa di estinzione del reato (es. prescrizione), le questioni processuali o di merito che implicherebbero un rinvio al merito perdono rilevanza pratica e la Cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile o inidoneo a mutare l'esito.
- In tema di sicurezza sul lavoro, la qualificazione del piano di lavoro (es. trabattello) come "piano di lavoro" o "piano di caricamento" è decisiva: se è qualificato come piano di lavoro si applicano le regole cautelari dell'allegato IV del d.lgs. 81/2008 e possono essere richieste protezioni anche per altezze inferiori ai 2 metri.
- Per impugnare la motivazione di merito è necessario confrontarsi direttamente e in maniera circostanziata con le argomentazioni del giudice (non bastano affermazioni generiche di illogicità); occorre dimostrare specifici errori di fatto o di diritto.
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