Sentenza n. 325/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato nell'ambito della procedura per i flussi di ingresso 2023-2025
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Prefettura di Brescia ha respinto la domanda di nulla osta al lavoro subordinato presentata in favore di un lavoratore extracomunitario da impiegare nell'assistenza familiare. Il diniego era motivato dall'insufficienza del reddito imponibile del datore di lavoro rispetto alla soglia di 27.000 euro prevista per i nuclei familiari composti da più conviventi e dalla mancata prova idonea del rapporto di parentela necessario per cumulare i redditi di altri familiari. Con un unico motivo il ricorrente ha dedotto erronea applicazione della normativa ed eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, sostenendo di avere un reddito sufficiente, anche mediante il cumulo con quello del fratello convivente, e di avere prodotto la documentazione richiesta. L'Amministrazione ha contestato che il reddito effettivamente risultante dalla dichiarazione fiscale fosse pari a 22.652,16 euro, anziché 45.759,21 euro come indicato in una precedente asseverazione, e ha rilevato che il rapporto di parentela e il reddito del fratello non erano stati adeguatamente documentati nel procedimento. Ha inoltre evidenziato che la documentazione invocata dal ricorrente era stata prodotta soltanto in giudizio e che, nelle osservazioni al preavviso di rigetto, il ricorrente aveva chiesto di valutare il proprio solo reddito, rinunciando al cumulo. Il ricorrente ha depositato ulteriore memoria e documenti oltre il termine, atti espunti dal fascicolo.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. In via preliminare ha espunto dal fascicolo la memoria e la documentazione depositate dal ricorrente il 16 febbraio 2026 perché tardive. Nel merito ha ritenuto applicabile la circolare congiunta n. 5969 del 27 ottobre 2023, secondo cui, per l'assunzione nel settore dell'assistenza familiare, il reddito minimo richiesto è di 20.000 euro per un nucleo composto dal solo datore di lavoro e di 27.000 euro quando la famiglia anagrafica comprende più familiari conviventi; possono concorrere al requisito il reddito del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché redditi esenti certificati. Il giudice ha accertato che il reddito rilevante del ricorrente era pari a 22.652,16 euro, sulla base dell'asseverazione coerente con la dichiarazione dei redditi trasmessa all'Agenzia delle Entrate, mentre non poteva essere utilizzato l'importo di 45.759,21 euro indicato in altra asseverazione e difforme dai dati fiscali. Ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva dimostrato tempestivamente, nel procedimento amministrativo, il rapporto di parentela con il fratello né prodotto la documentazione relativa al reddito di quest'ultimo, nonostante lo specifico rilievo contenuto nel preavviso di rigetto. La documentazione prodotta soltanto in giudizio non poteva colmare tale carenza istruttoria procedimentale. Quanto al reddito dello zio affidatario e convivente, il TAR ha escluso che potesse concorrere al cumulo, poiché la tutela era cessata con il raggiungimento della maggiore età e l'integrazione reddituale era consentita soltanto per il coniuge e i parenti entro il secondo grado. Il diniego è stato quindi ritenuto legittimo e immune dalle censure dedotte. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 2.500 euro, oltre accessori di legge, per spese di lite.
Norme richiamate
Circolare congiunta n. 5969 del 27 ottobre 2023
con riferimento alla capacità economica del datore di lavoro [...] il reddito imponibile del datore di lavoro con nucleo familiare composto solo dalla sua persona non può essere inferiore a € 20.000,00 annui, limite che sale a € 27.000,00, nel caso in cui la famiglia anagrafica del datore di lavoro sia composta da più familiari conviventi. Possono concorrere nella formazione del requisito reddituale del datore di lavoro sia il reddito del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, anche se non conviventi, sia eventuali redditi esenti certificati
La circolare stabilisce, per il lavoro domestico e di assistenza familiare, la soglia reddituale applicabile in relazione alla composizione del nucleo familiare e individua i soggetti i cui redditi possono essere cumulati; il cumulo presuppone la tempestiva e idonea prova del rapporto di parentela e del reddito.
Circolare INL n. 3 del 5 luglio 2022
È richiamata dalla circolare congiunta quale fonte dei criteri relativi alla capacità economica del datore di lavoro.
Circolare INL n. 2066 del 21 marzo 2023
È richiamata dalla circolare congiunta quale fonte dei criteri relativi alla capacità economica del datore di lavoro.
art. 10-bis l. 241/1990
Il procedimento è stato caratterizzato dalla trasmissione di plurimi preavvisi di rigetto, mediante i quali l'Amministrazione ha evidenziato le carenze documentali e consentito al richiedente di presentare osservazioni e integrazioni.
Massime di principio
- Nella procedura di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato nel settore dell'assistenza familiare, quando il nucleo familiare anagrafico del datore di lavoro comprende più conviventi, il requisito reddituale minimo è pari a 27.000 euro annui; il reddito del coniuge e dei parenti entro il secondo grado può concorrere al raggiungimento della soglia solo se il rapporto di parentela e il reddito del familiare sono provati in modo idoneo e tempestivo nel procedimento amministrativo.
- Ai fini della verifica della capacità economica del datore di lavoro, deve essere considerato il reddito risultante dalla documentazione fiscale ufficiale e coerente con la dichiarazione dei redditi, non un importo maggiore indicato in un'asseverazione difforme dai dati trasmessi all'Agenzia delle Entrate.
- La documentazione prodotta per la prima volta in giudizio non consente, di regola, di superare la carenza documentale riguardante requisiti necessari che il richiedente non abbia tempestivamente dimostrato nel procedimento, soprattutto quando l'Amministrazione abbia indicato specificamente tale carenza nel preavviso di rigetto.
- Il reddito di un familiare convivente può essere cumulato ai fini del requisito economico soltanto se il familiare rientra nelle categorie normativamente ammesse; la precedente qualità di tutore o affidatario non consente, dopo il raggiungimento della maggiore età, di equiparare lo zio a un parente il cui reddito sia cumulabile quando tale categoria non è prevista.
- Il giudice amministrativo può espungere dal fascicolo gli atti difensivi e i documenti depositati oltre i termini processuali e decidere la controversia sulla base del materiale ritualmente acquisito.
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