Cassazione Civile, Ordinanza n. 00234/2023 del 05/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia riguarda il rilascio di un alloggio di edilizia residenziale pubblica. Il Comune aveva ordinato il rilascio all’occupante, ritenendo insussistenti i presupposti per il subentro nell’assegnazione dopo la morte dell’assegnatario, perché la richiedente era coniuge separata e non risultava avere il requisito anagrafico della residenza nell’alloggio al momento del decesso, avendovi trasferito la residenza solo successivamente. La ricorrente sosteneva invece di aver convissuto stabilmente con il marito ben prima e fino al decesso, che il coniuge era compreso di diritto nel nucleo familiare e che, nel testo dell’art. 12 della legge regionale Liguria n. 10 del 2004 applicabile ratione temporis, non sarebbe stato richiesto il requisito della stessa residenza per il coniuge; deduceva inoltre che non fosse necessaria una domanda di ampliamento del nucleo, perché l’ampliamento opererebbe di diritto e l’ente avrebbe solo poteri di verifica. Il ricorso per cassazione denunciava violazione o falsa applicazione dell’art. 12 della legge regionale Liguria n. 10 del 2004.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la decisione d’appello fosse corretta perché il subentro nel rapporto di assegnazione, per i soggetti entrati nel nucleo successivamente ampliato, presupponeva comunque la previa domanda di ampliamento e la verifica preventiva dei requisiti da parte dell’ente gestore; tale verifica non poteva attivarsi senza un’istanza dell’interessato. Inoltre, la Corte ha escluso che vi fosse contraddizione nel testo dell’art. 12 tra il primo comma e il terzo comma, poiché il primo comma non escludeva il requisito della residenza anagrafica, mentre il terzo comma lo richiedeva espressamente per il subentro alla morte dell’assegnatario. La prova della mera convivenza di fatto, in assenza della residenza anagrafica al momento del decesso e della domanda di ampliamento, è stata ritenuta irrilevante. La ricorrente è stata condannata anche alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 12 legge reg. Liguria 29 giugno 2004, n. 10
comma 1; comma 2; comma 3
Per il subentro nell’assegnazione di un alloggio pubblico non basta la qualità di coniuge; occorre, per i soggetti del nucleo ampliato, la previa verifica dei requisiti da parte dell’ente gestore, attivabile tramite domanda di ampliamento, e il subentro alla morte dell’assegnatario richiede che la convivenza risulti dimostrata anagraficamente al momento del decesso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
In caso di rigetto integrale dell’impugnazione, il giudice deve dare atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, anche se la parte era ammessa al patrocinio a spese dello Stato, salvo che l’esenzione sia prevista in modo assoluto e definitivo.
art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato come parametro per la misura dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
Indica la trattazione in adunanza camerale del ricorso in cassazione.
Massime di principio
- Nel subentro nell’assegnazione di un alloggio pubblico, quando la disciplina preveda l’ampliamento del nucleo familiare previa verifica dei requisiti, l’interessato deve attivare il procedimento mediante apposita domanda: la mera esistenza di un rapporto familiare o di convivenza non è sufficiente, se manca l’istanza che consenta il controllo dell’ente.
- Se il giudice di merito fonda il rigetto su una ratio decidendi autonoma e sufficiente, il ricorso per cassazione è infondato quando le censure non scalfiscono tale fondamento, restando assorbite le ulteriori doglianze.
- L’assenza di una espressa esclusione normativa non equivale a inesistenza del requisito: la disciplina va letta sistematicamente, coordinando i diversi commi della disposizione per ricavare le condizioni del diritto al subentro.
- Nel procedimento per l’ulteriore contributo unificato, il giudice dell’impugnazione deve dare atto dei presupposti del versamento in caso di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità, anche quando la parte sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato, salvo esenzione assoluta prevista dalla legge.
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