Sentenza n. 4564/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'annullamento del provvedimento emesso dalla Prefettura di Napoli, cat.12b/16 area 1/staff3 o.s.p. protocollo n. -OMISSIS- del 06/06/2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio di riesame e revoca del divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario di divieto di armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva ricevuto nel 2020 un divieto prefettizio di detenzione di armi, adottato dopo la denuncia della moglie per condotte riconducibili agli artt. 612 e 612-bis c.p., nonostante la successiva remissione della querela. Dopo precedenti istanze di aggiornamento, il ricorrente presentava una nuova richiesta il 3 giugno 2024, deducendo il decorso del tempo e numerose sopravvenienze positive, tra cui una relazione psicologica relativa a una terapia coniugale, l'esito positivo di una visita neuropsicologica presso una ASL e un certificato medico di idoneità al rilascio o rinnovo della licenza di porto d'armi. La Prefettura respingeva l'istanza il 6 giugno 2024, ritenendo non decorso il quinquennio indicato da una circolare ministeriale. Il ricorso deduceva violazione di legge ed errata applicazione della circolare, difetto di istruttoria, illogicità e ingiustizia manifesta, sostenendo che il termine quinquennale non fosse perentorio e che l'Amministrazione fosse tenuta a esaminare le sopravvenienze concrete e attuali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha rilevato che, sebbene il divieto di detenzione di armi non abbia un termine legale di efficacia, esso non può ragionevolmente operare in perpetuo. Dopo un termine ragionevole, e soprattutto in presenza di sopravvenienze positive idonee a modificare il quadro indiziario originario, il destinatario ha un interesse giuridicamente protetto al riesame della propria posizione. Il termine quinquennale richiamato dalla circolare ministeriale non è un termine perentorio previsto dalla legge, ma un criterio di prassi da adattare alle peculiarità del caso concreto. Nel caso esaminato erano trascorsi oltre quattro anni dal divieto e il ricorrente aveva prodotto plurimi elementi documentali favorevoli; la Prefettura avrebbe quindi dovuto svolgere un'istruttoria puntuale e aggiornata, formulando una nuova prognosi sul rischio di abuso delle armi. L'annullamento è stato disposto con salvezza dell'ulteriore esercizio dell'azione amministrativa. Il Ministero dell'Interno è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori, con rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39 TULPS
Il divieto prefettizio di detenzione di armi, pur non essendo legislativamente sottoposto a uno specifico termine finale, non può avere necessariamente efficacia perpetua; decorso un termine ragionevole e in presenza di sopravvenienze positive, deve essere riesaminata la posizione del destinatario.
circolare del Ministero dell'Interno del 25 novembre 2020
Il riferimento al quinquennio per il riesame non costituisce un termine perentorio stabilito dalla legge, ma un criterio elaborato dalla prassi e dalla giurisprudenza, da applicare in relazione alle peculiarità della situazione concreta.
artt. 612 e 612-bis c.p.
Le condotte oggetto della querela originaria costituivano il quadro fattuale posto a base della valutazione prefettizia di inaffidabilità, senza che la remissione della querela impedisse, di per sé, l'adozione di misure preventive.
art. 1 d.m. 28 aprile 1998
Il certificato medico prodotto dal ricorrente attestava il possesso dei requisiti previsti per l'idoneità al rilascio o rinnovo della licenza di porto d'armi; tale elemento doveva essere considerato nell'istruttoria aggiornata.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, pur non essendo soggetto a un termine legale di efficacia, non può essere considerato necessariamente perpetuo: decorso un termine ragionevole, il destinatario vanta un interesse giuridicamente protetto al riesame della propria posizione.
- La pubblica amministrazione, ricevuta una motivata istanza di aggiornamento del divieto di detenzione di armi, deve pronunciarsi espressamente quando sia decorso un termine ragionevole e siano prospettate sopravvenienze positive idonee, almeno in astratto, a modificare il quadro indiziario originario.
- Il termine quinquennale previsto da una circolare ministeriale come criterio per il riesame del divieto di detenzione di armi non è perentorio, in mancanza di una previsione legislativa, e deve essere adattato alle peculiarità del caso concreto.
- Il riesame di un divieto di detenzione di armi deve fondarsi su un'istruttoria puntuale e aggiornata, comprensiva di tutte le circostanze esistenti al momento della richiesta, al fine di formulare una nuova prognosi sul pericolo di abuso delle armi.
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