Ordinanza n. 5555/2026 - Napoli, Sezione 9
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: omessa attribuzione delle spese processuali al difensore antistatario nel dispositivo della sentenza che aveva parzialmente accolto il ricorso contro il silenzio-rifiuto sull’istanza di autorizzazione all’apertura della farmacia
Esito
Favorevole al ricorrente (assegnatari di farmacia)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto la correzione della sentenza n. 7603/2025, che aveva condannato il Comune di Trentola Ducenta a rifondere le spese processuali, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, senza statuire sulla richiesta di distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Hanno dedotto che tale omissione costituisse un errore materiale.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza di correzione, rilevando che l’omessa distrazione delle spese in favore del difensore antistatario era un mero errore materiale, ossia un difetto immediatamente percepibile di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua rappresentazione nel provvedimento, senza necessità di interpretare o integrare il contenuto decisorio. Ha quindi integrato il dispositivo della sentenza inserendo, dopo la condanna del Comune al rimborso di euro 1.500,00 oltre accessori, la clausola di attribuzione delle spese al difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Ha ordinato alla Segreteria le annotazioni previste dall’art. 86, comma 3, c.p.a.
Norme richiamate
Visto l’art. 86, co. 2, cod. proc. amm.;
La disposizione è applicata quale base per correggere l’errore materiale consistente nell’omessa attribuzione delle spese al difensore antistatario.
Ordina alla Segreteria di effettuare le annotazioni di cui all’art. 86, co. 3, cod. proc. amm.
La correzione disposta deve essere annotata dalla Segreteria secondo la previsione richiamata.
Massime di principio
- È correggibile come errore materiale l’omissione nel dispositivo della distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario, quando l’omissione costituisca un difetto immediatamente riconoscibile tra l’intenzione decisoria del giudice e la sua rappresentazione grafica e la correzione non richieda un’attività interpretativa o una nuova valutazione della decisione.
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