Cassazione Penale, Sentenza n. 46013/2024 del 16/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento agli artt. 131-bis e 648 cod. pen.: la ricorrente contestava che la Corte di appello avesse escluso meccanicamente l'applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità dell'offesa (art. 131-bis) senza valutare i criteri rilevanti (modestia dell'offesa, assenza di abitualità, condotta della ricorrente quali l'immediata riconsegna del bene, incensuratezza).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo fondato: ha censurato la motivazione della Corte d'appello come stereotipata e omissiva quanto alla valutazione dei requisiti di cui all'art. 131-bis cod. pen., ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale sull'applicabilità dell'art. 131-bis e sul ruolo dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., nonché sulla rilevanza (ma non decisività) delle condotte successive al reato. Considerato che, alla luce degli elementi emersi (modestia dell'offesa, mancanza di abitualità, immediata riconsegna, incensuratezza), poteva essere riconosciuta l'esclusione della punibilità, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. l) c.p.p., dichiarando che l'imputata non è punibile per particolare tenuità del fatto.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
Causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità dell'offesa; l'applicabilità si valuta con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; la condotta successiva al reato è rilevante ma non, di per sé, determinante.
art. 133, comma 1, cod. pen.
Fornisce i criteri (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo, modalità dell'azione; gravità del danno o del pericolo; intensità del dolo o della colpa) per il giudizio sulla gravità dell'offesa; non è necessario esaminare tutti gli elementi, ma indicare quelli ritenuti rilevanti.
art. 648 cod. pen.
Norma sostanziale del reato contestato in primo luogo (ricettazione); la decisione di non punibilità riguarda il fatto ascritto ai sensi di questa norma, in quanto valutata di particolare tenuità.
art. 620, comma 1, lett. l) cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione di annullare senza rinvio quando può decidere che l'imputato non è punibile; utilizzata per dichiarare l'esclusione della punibilità per particolare tenuità e chiudere il giudizio senza rinvio.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 1, comma 1, lett. c) e d))
Novellazione dell'art. 131-bis: istituto di natura sostanziale applicabile anche ai reati commessi anteriormente e a giudizi pendenti; amplia l'attenzione del giudice anche alle condotte successive al reato come criterio integrativo di valutazione.
Massime di principio
- L'applicabilità dell'art. 131-bis va valutata con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; il giudice deve indicare gli elementi ritenuti rilevanti, non è richiesta l'analisi di tutti gli aspetti ma è necessaria motivazione sostanziale e non stereotipata.
- Le condotte successive al reato (restituzione, risarcimento, riparazione, rimozione delle violazioni, comportamento collaborativo) possono essere valorizzate nella valutazione della tenuità, ma non possono da sole trasformare un'offesa gravemente lesiva in tenue se essa non lo era al momento del fatto.
- Elementi come la modesta offensività del fatto, l'assenza di abitualità, l'immediata riconsegna del bene e l'incensuratezza dell'imputato sono fattori che, se presenti, rafforzano l'ipotesi di esclusione della punibilità per particolare tenuità.
- La Corte d'appello deve evitare formule stereotipate: una motivazione apparente o omessa sull'applicazione dell'art. 131-bis può essere censurata in cassazione e condurre all'annullamento.
- Quando la Cassazione può decidere direttamente sulla non punibilità (art. 620 c.p.p.), può annullare senza rinvio se gli elementi consentono già di accertare l'esclusione della punibilità; in altri casi dovrà rinviare per nuovo giudizio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45973/2024 del 16/12/2024
- Sentenza penale · 16 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45974/2024 del 16/12/2024
- Sentenza penale · 16 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45975/2024 del 16/12/2024
- Sentenza penale · 16 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45977/2024 del 16/12/2024
- Sentenza penale · 16 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45980/2024 del 16/12/2024
- Sentenza penale · 16 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 45982/2024 del 16/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →