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Sentenza

Sentenza n. 4368/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'ottemperanza della sentenza del TAR Campania - Napoli, 8^, n. 5253/2024 del 07.10.2024 ottenuta in esito al giudizio distinto con R.G. 1982/2024.

Giustizia amministrativa202504439

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Campania - Napoli, Sez. VIII, n. 5253/2024, confermata in appello, quanto al pagamento delle spese di lite e al rimborso del contributo unificato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (difensore distrattario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza che aveva condannato solidalmente il Comune e l’Agenzia al pagamento di euro 4.000,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, in favore del difensore antistatario. Ha chiesto anche la condanna al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia. Il giudice ha ritenuto sussistente la legittimazione del difensore distrattario ad agire in ottemperanza, ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza e ha rilevato che le amministrazioni non avevano fornito prova dell’avvenuto pagamento.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha dichiarato l’obbligo solidale del Comune e dell’Agenzia di dare esecuzione alla sentenza n. 5253/2024 mediante il pagamento delle somme dovute, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. È stato nominato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Napoli quale commissario ad acta, con facoltà di delega, affinché provveda entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione della perdurante inottemperanza. La domanda di penalità di mora è stata respinta, poiché ritenuta non necessaria in considerazione della non rilevante entità delle somme dovute e comunque assorbita dall’obbligo accessorio degli interessi legali. Le amministrazioni sono state inoltre condannate in solido alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare un commissario ad acta per l’esecuzione del giudicato e disporre, ricorrendone i presupposti, una penalità di mora.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico delle amministrazioni inadempienti.

Massime di principio

  • Il difensore antistatario è legittimato ad agire in ottemperanza per ottenere l’esecuzione della statuizione giudiziale relativa al pagamento delle spese di lite distratte in suo favore.
  • L’ottemperanza presuppone l’accertamento del passaggio in giudicato della decisione e dell’inadempimento dell’amministrazione obbligata; in assenza di prova del pagamento, il giudice può ordinare l’adempimento entro un termine perentorio.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione e la comunicazione della perdurante inottemperanza.
  • La penalità di mora può essere negata quando, in relazione all’entità delle somme dovute e alle circostanze del caso, non risulti necessaria o proporzionata, anche ove siano dovuti gli interessi legali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrere

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