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Sentenza

Sentenza n. 341/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'ottemperanza della Sentenza del Tribunale di Napoli Nord – Sezione Lavoro, n. 1276/2023 pubblicata il 13/03/2023 RG n. 8846/2022.

Giustizia amministrativa202504622

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord – Sezione Lavoro n. 1276/2023, relativa al pagamento di differenze retributive pari a € 755,69

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (lavoratrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord – Sezione Lavoro n. 1276/2023, che aveva condannato l'amministrazione al pagamento delle differenze retributive maturate in relazione ai giorni di lavoro effettivamente svolti. Nel corso del giudizio, il Ministero ha depositato il decreto del dirigente scolastico dell'istituto interessato, adottato il 9 ottobre 2025, con il quale è stata data esecuzione alla pronuncia. La ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna dell'amministrazione alle spese, poiché l'adempimento era intervenuto dopo l'introduzione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'amministrazione aveva adempiuto alla sentenza e che la ricorrente aveva conseguito il bene della vita perseguito. Il Collegio ha posto le spese a carico dell'amministrazione in applicazione della soccombenza virtuale, poiché l'ottemperanza era intervenuta solo successivamente alla proposizione del giudizio. Le spese sono state liquidate in € 500,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La sentenza ordina l'esecuzione da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina l'azione di ottemperanza, utilizzata per ottenere l'esecuzione della sentenza del giudice ordinario; il giudizio si è concluso per intervenuto adempimento dell'amministrazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'intervenuto integrale adempimento dell'amministrazione alla pronuncia da eseguire determina la cessazione della materia del contendere, poiché il ricorrente ha conseguito il bene della vita perseguito.
  • Quando l'amministrazione adempie alla pronuncia solo dopo l'introduzione del giudizio di ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale, anche se il giudizio viene definito per cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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