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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13314/2023 del 30/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza che ha disposto il sequestro preventivo diretto o per equivalente degli importi ritenuti profitto di plurime cessioni di cocaina. Peza e Kreshpaj deducono vizi processuali: sostengono che il pubblico ministero abbia formatO un unico atto di appello contenente richieste sia di misure personali che di misure reali, violando le forme previste (richiamando art. 322-bis e art. 310 c.p.p.) e che, per ciò, l'appello sarebbe inammissibile. Ibra contesta l'omessa motivazione sui gravi indizi di colpevolezza (fumus commissi delicti) e la quantificazione del profitto per ciascun reato.

La decisione

I ricorsi sono stati rigettati. La Corte ha ritenuto ammissibile che il pubblico ministero, nel medesimo atto di appello ai sensi dell'art. 310 c.p.p., chieda contestualmente misure personali e misure reali, richiamando la compatibilità dell'art. 322-bis con l'art. 310. Quanto all'onere probatorio per il sequestro preventivo, la Corte ha confermato che non è richiesto il grado di "gravi indizi" dell'art. 273 c.p.p. ma sono necessari concreti e persuasivi elementi indiziari; il Tribunale del riesame ha fornito adeguata motivazione richiamando conversazioni intercettate e report audio-visivi che documentavano plurime cessioni di cocaina. La quantificazione del profitto è stata effettuata con criteri esplicitati e non specificamente contestati; inoltre la censura sulla motivazione, formulata come vizio di motivazione, non è ammissibile ai sensi dell'art. 325 c.p.p. Conseguentemente i ricorsi sono stati rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 310 c.p.p.

    Regola le forme dell'appello del pubblico ministero; la Corte interpreta che l'art. 310 consente al PM di proporre nell'ambito dello stesso atto richieste relative a misure diverse (personali e reali) quando compatibili.

  • art. 322-bis c.p.p.

    Richiamato dal collegio: l'art. 322-bis rinvia, in quanto compatibili, alle disposizioni dell'art. 310 c.p.p.; quindi non impedisce che l'appello contenga istanze sia per misure personali sia per misure reali.

  • art. 591 c.p.p.

    Citato dalla difesa come norma presumibilmente violata dall'accoglimento della richiesta di sequestro; la Corte non ha ritenuto che l'adozione del sequestro dal Tribunale del riesame abbia violato la disciplina richiamata.

  • art. 273 c.p.p.

    Stabilisce il concetto di "gravi indizi" per le misure personali; la Corte ricorda che per il sequestro preventivo (fumus commissi delicti) non è richiesto lo stesso grado di prova, ma è comunque necessario un insieme di elementi indiziari concreti e persuasivi.

  • art. 325 c.p.p.

    Usato per escludere l'ammissibilità di una censura che si limiti a un vizio di motivazione in questo specifico contesto di ricorso: la seconda censura di motivazione proposta dalla difesa non è ammissibile ai sensi di tale disposizione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali: la Corte ha disposto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese ai sensi di questa disposizione.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 5, n. 3722/2019; Sez. 2, n. 26902/2022; Sez. 2, n. 18951/2017)

    La Corte richiama precedenti secondo i quali il fumus per il sequestro preventivo richiede elementi concreti e persuasivi (anche indiziari) riconducibili alla condotta dell'indagato; la giurisprudenza è stata utilizzata per chiarire il livello probatorio richiesto e per delimitare l'ammissibilità delle censure di motivazione.

Massime di principio

  • Il pubblico ministero può, nell'ambito dello stesso atto di appello ai sensi dell'art. 310 c.p.p., proporre richieste concernenti sia misure personali che misure reali quando le disposizioni richiamate lo consentono (es. per compatibilità con art. 322-bis).
  • Il sequestro preventivo richiede un fumus commissi delicti fondato su elementi concreti e persuasivi, ma non il medesimo grado di gravità richiesto per le misure personali (gravi indizi ex art. 273 c.p.p.); è quindi sufficiente una motivazione che colleghi indizi concreti alla condotta contestata.
  • La quantificazione del profitto per il sequestro deve essere esplicitata con criteri chiari: se il giudice di merito indica i criteri di calcolo e questi non sono specificamente contestati, la valutazione viene ritenuta sufficiente.
  • In determinati rimedi giudiziari processuali (come qui), formulate censure generiche di "vizio di motivazione" possono risultare inammissibili: le impugnazioni devono articolare specifici profili di illegittimità o di omessa motivazione.
  • Quando si valuta la fondatezza di un sequestro preventivo, è utile raccogliere e richiamare nei provvedimenti elementi probatori concreti (intercettazioni, report audio-visivi, documentazione delle cessioni) che permettano di collegare il profitto quantificato alle condotte contestate.

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