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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35362/2023 del 18/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La controversia riguarda un immobile di proprietà comunale occupato da un privato senza titolo. In primo grado l'occupante era stato condannato al rilascio e al pagamento dell'indennità di occupazione. Nel giudizio di rinvio la corte d'appello ha rigettato anche la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dall'occupante, ritenendo che non fosse stata provata una situazione possessoria idonea ad usucapire: l'immobile era stato originariamente assegnato al padre dell'occupante quale custode dell'istituto scolastico ospitato nel fabbricato, e dopo la morte del padre l'occupante era rimasto nell'immobile senza titolo, mentre il comune aveva più volte richiesto il pagamento delle indennità di occupazione agli eredi dell'originario assegnatario. Il ricorrente ha proposto sei motivi: 1) violazione degli artt. 112, 116 e 384 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che il giudice del rinvio avrebbe ignorato il principio di diritto della precedente cassazione e non avrebbe assolto il comune all'onere di provare la natura detentiva e non possessoria del rapporto; 2) violazione degli artt. 112, 116 e 384 c.p.c., 1140, 1141, 1158, 2943 c.c. e d.P.R. 445/2000, per avere la corte svalutato l'autocertificazione prodotta e riesaminato questioni di fatto già definite; 3) violazione degli stessi articoli per avere rivalutato le prove sulla residenza effettiva del ricorrente al momento della morte del padre, assumendo che il possesso iniziasse solo da quel momento; 4) violazione degli artt. 1335, 2947 e 2697 c.c. e degli artt. 116 e 384 c.p.c., per avere la corte ritenuto interrotto il termine utile all'usucapione e alla prescrizione per effetto di richieste di pagamento dell'indennità di occupazione inviate al padre o agli eredi, e comunque per averle considerate conosciute dal ricorrente; 5) violazione dell'art. 115 c.p.c. per avere disatteso le richieste istruttorie; 6) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese del giudizio di legittimità e del rinvio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi. Ha affermato che il giudice del rinvio, dopo la precedente cassazione, poteva rivalutare i fatti e le prove nei limiti segnati dal principio di diritto enunciato, perché la precedente decisione di legittimità aveva solo censurato l'illogicità della motivazione della prima sentenza d'appello, senza cristallizzare in modo definitivo una diversa ricostruzione fattuale. La corte territoriale ha quindi legittimamente riesaminato il materiale probatorio e ha concluso per l'infondatezza dell'usucapione. È stata inoltre ritenuta corretta la valutazione secondo cui la prima raccomandata inviata al ricorrente presso l'abitazione familiare fosse presumibilmente conosciuta, sicché la censura sul punto mirava solo a una nuova valutazione del merito. Le doglianze sulle richieste istruttorie sono state considerate una sollecitazione inammissibile a riesaminare il merito, mentre la condanna alle spese è stata giudicata conforme al principio della soccombenza all'esito globale del processo. Il ricorso è stato integralmente rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese in favore di ciascun controricorrente e con l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per lamentare ultrapetizione o mancato rispetto del thema decidendum nel giudizio di rinvio; la Corte non ravvisa violazione.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura non coglie una reale violazione della regola di decisione sulle prove, ma tende a sollecitare una rivalutazione del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Il giudice di merito può valutare liberamente il materiale probatorio; la doglianza che mira a contestarne l'apprezzamento è inammissibile in cassazione.

  • art. 384 c.p.c.

    Il giudice del rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, ma può rivalutare i fatti e le prove nei limiti segnati dalla precedente decisione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova, ma la Corte esclude che vi sia stata violazione, poiché la censura investe la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 1140 c.c.

    Richiamato per l'usucapione e la distinzione tra possesso e detenzione.

  • art. 1141 c.c.

    Richiamato per la presunzione di possesso e la conversione della detenzione in possesso.

  • art. 1158 c.c.

    Richiamato quale norma sull'usucapione immobiliare, ma la Corte conferma il rigetto della relativa domanda per difetto di prova del possesso utile.

  • art. 2943 c.c.

    Richiamato per l'interruzione della prescrizione, in collegamento con le richieste di pagamento dell'indennità di occupazione.

  • d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

    Richiamato con riferimento al valore delle autocertificazioni prodotte, ma la Corte non accoglie la censura sul loro apprezzamento.

  • art. 1335 c.c.

    La Corte considera corretta la presunzione di conoscenza della richiesta di pagamento inviata al domicilio del destinatario.

  • art. 2947 c.c.

    Richiamato nel motivo, ma nel testo la Corte collega la questione alla presunta conoscenza delle richieste di pagamento e al decorso dei termini.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza all'esito globale del processo; il giudice del rinvio può porre le spese di cassazione e rinvio a carico della parte risultata complessivamente soccombente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve rispettare il principio di diritto enunciato dalla Cassazione, ma conserva il potere di rivalutare liberamente i fatti e le prove quando la precedente decisione di legittimità non abbia cristallizzato in modo definitivo una specifica ricostruzione fattuale.
  • La violazione dell'art. 384 c.p.c. non può essere dedotta per ottenere una nuova valutazione del merito: è censurabile solo l'inosservanza effettiva del principio di diritto o dei limiti del giudizio di rinvio.
  • La censura per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non è ammissibile quando, sotto tale veste, si contesta in realtà l'apprezzamento del materiale probatorio compiuto dal giudice di merito.
  • Ai fini dell'usucapione immobiliare, la parte che la invoca deve provare un possesso utile e non una mera detenzione; la valutazione sulla qualificazione del rapporto è rimessa al giudice di merito se sorretta da motivazione non illogica.
  • Le richieste di pagamento indirizzate al domicilio del destinatario possono essere ritenute conosciute in base alle regole sulla presunzione di conoscenza degli atti recettizi, se il giudice di merito accerta elementi idonei a dimostrarne la conoscibilità.
  • Nel giudizio di rinvio la liquidazione delle spese deve avvenire secondo la soccombenza globale dell'intero processo, potendo il giudice porre a carico della parte complessivamente soccombente anche le spese del precedente giudizio di cassazione.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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