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Sentenza

Sentenza n. 603/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determina di aggiudicazione, adottata con Decreto n. 1318.ID del 30 luglio 2025, comunicata in pari data, con cui il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Lombardia ha approvato gli atti della procedura di gara ed aggiudicato in favore della Sirio S.r.l. la predetta procedura Lotto 23 (CIG B608001537); - del bando di gara, nonché del disciplinare di gara, anche nella parte in cui non prevedono, in violazione a quanto disposto dall'art. 108, comma 7, del D. Lgs. 36/2023, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46 bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198; - ove lesiva della determina a contrarre n. 15 del 10 marzo 2025; - per quanto di interesse, delle operazioni, valutazioni e determinazioni della Commissione Giudicatrice e, segnatamente, i verbali: dal n. 1 al n. 9 del Decreto n. 1316.ID del 30 luglio 2025 di annullamento parziale della procedura di gara n. 5170979, nella parte in cui non accoglie, con riferimento ai lotti 23, 25, 26, l'istanza di annullamento in autotutela della procedura di gara promossa dalle società Ladisa s.r.l. e Dussmann Service s.r.l. per violazione degli artt. 108, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023, 46 bis del D.Lgs. n. 198/2006 e 5 della Legge n. 162/2021; - di tutti gli atti di gara adottati dal RUP e dalla Commissione di gara presupposti e consequenziali, ivi incluso qualsivoglia atto e/o provvedimento, ancorché sconosciuto alla SAEP S.p.A., con il quale si intende e/o si è inteso procedere al definitivo affidamento alla Sirio s.r.l. dell'appalto in questione; - di tutte le comunicazioni pubblicate a Sistema inerenti la procedura di gara; - dell'eventuale contratto sottoscritto; - della graduatoria provvisoria e finale Lotto 23; - della nota prot. m dg.DAPBB39.27/08/2025.0067961.U del 27/08/2025 avente ad oggetto “Gara 5170979 -procedura aperta, in ambito europeo, finalizzata alla conclusione dell'Accordo Quadro per l'affidamento dell'Appalto di fornitura del Vitto dei detenuti ed internati ristretti negli istituti penitenziari per adulti della Lombardia. Lotto n. 25 c.c. Monza C.R. Milano Opera- Avvio in urgenza contratto fornitura vitto”, a firma del Direttore della Casa di reclusione di Milano Opera, nonché della comunicazione a mezzo pec della Direttore della Casa di Reclusione di Monza; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ai precedenti ancorché non cognito; - per la declaratoria della nullità e/o inefficacia del contratto Lotto 23, ai sensi e per gli effetti degli artt. 121 e 122 c.p.a., ove stipulato tra il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Lombardia e la Sirio S.r.l. risultata aggiudicataria, nonché per l'accertamento del diritto/interesse della ricorrente all'aggiudicazione dell'appalto ed al subentro nel contratto cui, a tal fine, si dichiara sin d'ora disponibile, ai sensi dell'art. 124 c.p.a.; con riserva di articolare apposita domanda per il risarcimento del danno per equivalente monetario, ai sensi e nei termini di cui all'art. 30, comma 5, c.p.a e con riserva di proporre motivi aggiunti; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SAEP S.P.A. il 27\10\2025: di tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo e qui espressamente reimpugnati: - della Determina di aggiudicazione, adottata con Decreto n. 1318.ID del 30 luglio 2025, avente ad oggetto “Gara n° 5170979 - Procedura aperta, in ambito europeo, finalizzata alla conclusione di un Accordo quadro per l’affidamento dell’Appalto di fornitura del Vitto dei detenuti ed internati ristretti negli Istituti penitenziari per adulti della Lombardia, da svolgersi mediante l’ approvvigionamento e consegna di derrate alimentari necessarie al confezionamento di pasti giornalieri completi colazione, pranzo e cena, ai sensi dell’art. 9 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel rispetto dei criteri ambientali minimi CAM di cui al Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 marzo 2020”, comunicata in pari data (All. n. 1), con cui il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Lombardia ha approvato gli atti della procedura di gara ed aggiudicato in favore della Sirio S.r.l. la predetta procedura Lotto 23 (CIG B608001537); - del bando di gara (All. n. 2), nonché del disciplinare di gara (All. n. 3), anche nella parte in cui non prevedono, in violazione a quanto disposto dall’art. 108, comma 7, del D. Lgs. 36/2023, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all’art. 46 bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198; - ove lesiva e per quanto di interesse, della determina a contrarre n. 15 del 10 marzo 2025 (All. n. 4); - per quanto di interesse, delle operazioni, valutazioni e determinazioni della Commissione Giudicatrice e, segnatamente, i verbali: n. 1 del 28 aprile 2025 (per l’apertura della documentazione tecnica) (All. n. 5); n. 2 del 29 aprile 2025 (valutazione dell’offerta tecnica degli operatori con attribuzione punteggi sul lotto 23) (All. n. 6); n. 3 del 30 aprile 2025 (valutazione dell’offerta tecnica degli operatori con attribuzione punteggi sui lotti 24, 25, 26, 27) (All. n. 7); n. 4 del 5 maggio 2025 (valutazione dell’offerta tecnica degli operatori con attribuzione punteggi sul lotto 28) (All. n. 8); n. 5 del 6 maggio 2025 (apertura e valutazione delle buste contenenti le offerte economiche relative ai lotti 23, 24, 25, 26) (All. n. 9); n. 6 del 7 maggio 2025 (apertura e valutazione delle buste contenenti le offerte economiche relative ai lotti 27, 28) (All. n. 10); n. 7 del 12 maggio 2025 (pubblicazione dei punteggi economici risultanti dalle offerte tecniche relativi ai lotti 23, 24, 25, 26, 27, 28) (All. n. 11); n. 8 del 4 giugno 2025 (valutazione congruità delle offerte presentate dalle società aggiudicatrici rispettivamente dei lotti 23, 25, 26 e dei lotti 24, 27, 28) (All. n. 12); n. 9 del 5 giugno 2025 in seduta pubblica, recante la proposta di aggiudicazione alla Sirio S.r.l. per i lotti 23, 25, 26 e alla Ditta Domenico Ventura S.r.l. per i lotti 24, 27, 28 (All. n. 13); del Decreto n. 1316.ID del 30 luglio 2025 di annullamento parziale della procedura di gara n. 5170979 (All. n. 14), nella parte in cui non accoglie, con riferimento ai lotti 23, 25, 26, l’istanza di annullamento in autotutela della procedura di gara promossa dalle società Ladisa s.r.l. e Dussmann Service s.r.l. per violazione degli artt. 108, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023, 46 bis del D.Lgs. n. 198/2006 e 5 della Legge n. 162/2021; - di tutti gli atti di gara adottati dal RUP e dalla Commissione di gara presupposti e consequenziali, ivi incluso qualsivoglia atto e/o provvedimento, ancorché sconosciuto alla SAEP S.p.A, con il quale si intende e/o si è inteso procedere al definitivo affidamento alla Sirio s.r.l. dell’appalto in questione; - di tutte le comunicazioni pubblicate a Sistema inerenti alla procedura di gara; - dell’eventuale contratto sottoscritto; - della graduatoria provvisoria e finale del Lotto 23; - ove lesiva e per quanto di interesse, della nota prot. m_dg.DAPBB39.27/08/2025.0067961.U del 27/08/2025 avente ad oggetto “Gara 5170979 -procedura aperta, in ambito europeo, finalizzata alla conclusione dell'Accordo Quadro per l'affidamento dell'Appalto di fornitura del Vitto dei detenuti ed internati ristretti negli istituti penitenziari per adulti della Lombardia. Lotto n. 25 c.c. Monza C.R. Milano Opera- Avvio in urgenza contratto fornitura vitto”, a firma del Direttore della Casa di reclusione di Milano Opera, nonché della comunicazione a mezzo pec della Direttore della Casa di Reclusione di Monza (All. n. 15); - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ai precedenti ancorché non cognito e per la declaratoria della nullità e/o inefficacia del contratto Lotto 23, ai sensi e per gli effetti degli artt. 121 e 122 c.p.a., ove stipulato tra il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Lombardia e la Sirio S.r.l. risultata aggiudicataria, nonché per l’accertamento del diritto/interesse della ricorrente all’aggiudicazione dell’appalto ed al subentro nel contratto cui, a tal fine, si dichiara sin d’ora disponibile, ai sensi dell’art. 124 c.p.a.; con riserva di articolare apposita domanda per il risarcimento del danno per equivalente monetario, ai sensi e nei termini di cui all’art. 30, comma 5, c.p.a., nonché, in via meramente gradata, per l’annullamento della intera procedura di gara e condanna della Amministrazione alla integrale riedizione della stessa previo inserimento nella disciplina di gara della clausola premiale relativa alla certificazione di parità di genere.

Giustizia amministrativa202503238

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del lotto 23 di una procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro relativo alla fornitura del vitto negli istituti penitenziari, nonché gli atti di gara e il parziale annullamento in autotutela della procedura

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, classificatasi terza nel lotto 23, ha impugnato l'aggiudicazione all'impresa prima classificata, gli atti di gara e il provvedimento di annullamento parziale in autotutela. Con il ricorso principale e con i motivi aggiunti ha dedotto, anzitutto, la violazione dell'art. 108, comma 7, del d.lgs. 36/2023, per la mancata previsione nei documenti di gara del punteggio premiale collegato alla certificazione della parità di genere ai sensi dell'art. 46-bis del d.lgs. 198/2006, chiedendo in subordine la riedizione integrale della gara. Ha inoltre contestato l'attribuzione del punteggio tecnico per i prodotti ittici recanti certificazione MSC, sostenendo che le imprese prime classificate non fossero titolari della certificazione della Catena di Custodia. Ha censurato, poi, la congruità dell'offerta dell'aggiudicataria, con riferimento ai costi dell'avvalimento, agli investimenti e ammortamenti, al costo del lavoro e alle ore non lavorabili, all'inflazione e al rispetto dei requisiti minimi e dei criteri ambientali minimi dei prodotti offerti. Infine, ha contestato l'offerta della seconda classificata, nonché chiesto la nullità o inefficacia del contratto, il subentro e il risarcimento del danno. Il ricorso principale conteneva anche una domanda di accesso, divenuta improcedibile dopo il deposito degli atti da parte dell'Amministrazione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti in ogni domanda. Ha rigettato la censura relativa al punteggio MSC, rilevando che la lex specialis riferiva la certificazione al prodotto ittico offerto e non all'impresa concorrente. Poiché le imprese prime classificate acquistavano prodotti confezionati e sigillati con marchio MSC, senza reimballarli, rietichettarli o manipolarli, non era necessaria una certificazione MSC della Catena di Custodia in capo alle fornitrici. In ogni caso, anche sottraendo tre punti all'aggiudicataria, il suo punteggio sarebbe rimasto superiore a quello della ricorrente. Il TAR ha ritenuto privo di interesse l'esame delle censure contro la seconda classificata, poiché la conferma dell'aggiudicazione alla prima classificata impediva comunque alla ricorrente di conseguire l'aggiudicazione. Quanto alla verifica di anomalia, il giudice ha ricordato che il giudizio di congruità è globale e rientra nell'ampia discrezionalità tecnica della stazione appaltante, sindacabile solo per errori manifesti o evidente illogicità. Ha ritenuto giustificati o non apoditticamente contestati i costi dell'avvalimento e degli investimenti, ha considerato adeguatamente computate le ore non lavorabili mediante il riferimento al costo orario calcolato sulle sole ore lavorabili, ha escluso che ogni assenza imponga necessariamente la sostituzione del dipendente e ha ritenuto fisiologico il rischio d'impresa relativo all'inflazione, anche in presenza del meccanismo di revisione dei costi. Le contestazioni sui requisiti minimi e sui CAM sono state ritenute riferite principalmente alla fase esecutiva, nella quale erano previsti controlli, rapporti periodici, ispezioni e penali; i preventivi e le fatture non dimostravano con certezza la non conformità dei prodotti. Infine, il TAR ha respinto la censura sulla mancata previsione del punteggio per la parità di genere. Pur riconoscendo l'omissione della clausola, ha ritenuto legittimo il mancato annullamento in autotutela del lotto 23, poiché l'aggiudicataria possedeva già la certificazione al momento dell'indizione della gara e avrebbe ottenuto automaticamente il punteggio premiale, mentre la ricorrente non la possedeva alla scadenza delle offerte. L'Amministrazione ha quindi correttamente bilanciato legalità, buon andamento, conservazione degli atti, continuità dell'azione amministrativa e principio del risultato. Non sussisteva disparità di trattamento rispetto ad altre gare, riguardando esse situazioni diverse. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore delle Amministrazioni e dell'aggiudicataria; le spese sono state compensate nei confronti della seconda classificata.

Norme richiamate

  • art. 108, comma 7, d.lgs. 36/2023

    Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

    La mancata previsione della clausola premiale costituisce un'omissione, ma non impone necessariamente l'annullamento della gara quando, dopo la conclusione delle operazioni, l'aggiudicatario possieda già la certificazione e avrebbe comunque conseguito automaticamente il punteggio, senza alterazione dell'esito.

  • art. 46-bis d.lgs. 198/2006

    Disciplina la certificazione della parità di genere rilevante ai fini del punteggio premiale previsto dall'art. 108, comma 7, del d.lgs. 36/2023.

  • art. 1 d.lgs. 36/2023

    Il principio del risultato impone alla stazione appaltante di perseguire tempestivamente l'affidamento dell'offerta migliore, nel rispetto della legalità, e concorre a giustificare la conservazione della procedura quando l'omissione formale non incide sull'esito sostanziale.

  • art. 9 d.lgs. 36/2023

    Il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale consente di prevedere meccanismi di revisione dei costi e rende non decisiva, ai fini della verifica di anomalia, la mancata previsione analitica dell'inflazione quale costo certo e predeterminabile.

  • art. 57, comma 2, d.lgs. 36/2023

    I criteri ambientali minimi costituiscono requisiti qualitativi della fornitura; il loro rispetto è verificabile principalmente nella fase di esecuzione del contratto, secondo le modalità previste dalla lex specialis.

  • art. 121 c.p.a.

    La domanda di dichiarazione di inefficacia del contratto non può essere accolta quando non risultano vizi dell'aggiudicazione.

  • art. 122 c.p.a.

    La declaratoria di inefficacia del contratto presuppone l'accertamento dell'illegittimità dell'aggiudicazione e non opera in assenza di tale presupposto.

  • art. 124 c.p.a.

    Il subentro nel contratto presuppone l'accoglimento dell'impugnazione dell'aggiudicazione e non può essere riconosciuto quando l'aggiudicazione è legittimamente confermata.

  • art. 116 c.p.a.

    La domanda di accesso proposta nel corso del giudizio diviene improcedibile quando l'Amministrazione deposita spontaneamente la documentazione richiesta.

  • art. 1362 c.c.

    Il criterio letterale di interpretazione dei contratti è utilizzabile anche per interpretare il bando e la lex specialis di gara, con riguardo al significato delle clausole relative ai requisiti e ai punteggi.

Massime di principio

  • La clausola della lex specialis che attribuisce un punteggio premiale alla certificazione di un prodotto va interpretata, secondo il suo tenore letterale, come riferita al prodotto offerto e non necessariamente al possesso della certificazione da parte dell'impresa concorrente, salvo diversa e inequivoca previsione della legge di gara.
  • La mancata previsione del punteggio premiale per la certificazione della parità di genere, imposto dall'art. 108, comma 7, del d.lgs. 36/2023, non rende necessariamente doverosa la riedizione integrale della gara quando l'aggiudicatario possedeva la certificazione prima dell'indizione, avrebbe conseguito automaticamente il punteggio e l'omissione non avrebbe potuto incidere sull'esito della procedura.
  • La verifica di anomalia ha carattere globale e mira ad accertare la sostenibilità complessiva dell'offerta; non richiede una disamina atomistica di ogni voce di costo ed è sindacabile dal giudice amministrativo solo per errori manifesti o evidente illogicità.
  • Nella valutazione di congruità dell'offerta, il costo del lavoro può essere calcolato rapportando il costo annuo alle sole ore effettivamente lavorabili, così da incorporare nel costo orario le assenze per ferie, malattia, festività e permessi; l'assenza di un dipendente non comporta necessariamente l'obbligo di sostituzione con una nuova risorsa, se l'organizzazione del lavoro consente diversamente di garantire il servizio.
  • Quando la lex specialis prevede controlli, rapporti periodici, ispezioni e penali sull'esecuzione, la verifica della conformità effettiva dei prodotti ai requisiti minimi e ai criteri ambientali minimi appartiene principalmente alla fase esecutiva; la documentazione commerciale e fiscale prodotta in sede di anomalia non dimostra di per sé la non conformità dell'offerta.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggiAnomalia dell'offerta
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoConcorrenza ed evidenza pubblica

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