Sentenza del 12/12/2022 n. 36153 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva chiesto il rimborso di Euro 7.365,49 per la presunta non imponibilità dei contributi versati al Fondo pensione aziendale; la CTP e la CTR avevano accolto la domanda riconoscendo la deducibilità dei contributi e l'applicabilità della detrazione del 12,5% prevista dalla L. n. 482/1995. L'Agenzia ha impugnato sostenendo (i) che i contributi versati al fondo di previdenza complementare sono facoltativi e, pertanto, devono concorrere a formare il reddito (ai sensi dell'art. 48, comma 2, lett. a, D.P.R. n. 917/1986, testo ratione temporis), e (ii) che la detrazione del 12,5% è applicabile solo alle prestazioni erogate in forma periodica (pensioni complementari periodiche) e non alle erogazioni in capitale una tantum.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto integralmente il ricorso dell'Agenzia; ha cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha rigettato l'originario ricorso del contribuente. Motivazione: i versamenti al fondo aziendale, essendo facoltativi e derivanti da accordo aziendale, concorrono integralmente a formare la base imponibile delle somme erogate in capitale; la detrazione del 12,5% è riservata alle prestazioni periodiche e non si applicava alla somma percepita dal contribuente nel 2004. Le spese dei gradi di merito sono compensate; le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico del contribuente (liquidate in Euro 2.200,00 oltre oneri). Sentenza del 24 novembre 2022, depositata il 12 dicembre 2022.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) - art. 48, comma 2, lett. a) (testo vigente ratione temporis)
gli unici contributi previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a formare il reddito sono quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge
I contributi versati a fondi di previdenza complementare su base aziendale, essendo facoltativi e non imposti per legge, concorrono a formare la base imponibile delle erogazioni in capitale
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - art. 47, comma 1, lett. h-bis
assimilazione ai redditi di lavoro dipendente delle prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate
Le prestazioni erogate dai fondi pensione per il personale (anche se riconducibili a pensione integrativa) sono assimilate a redditi da lavoro dipendente, con le specifiche regole di tassazione previste per prestazioni periodiche o in capitale
le prestazioni periodiche indicate alla lettera h-bis costituiscono reddito per l'87,5% dell'ammontare corrisposto
La riduzione dell'imponibile al 87,5% (ossia detrazione del 12,5%) si applica solo alle prestazioni erogate in forma periodica e non alle erogazioni in capitale una tantum
D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124
Disciplina della previdenza complementare richiamata per definire natura e trattamento delle prestazioni erogate dai fondi pensione
previsione di una detrazione/aliquota del 12,5% fino al 31 dicembre 2000
La norma prevedeva una agevolazione (12,5%) sulle prestazioni pensionistiche fino al 31/12/2000, ma tale applicazione è vincolata alla tipologia di erogazione (periodica) e al periodo di fruizione
Massime di principio
- Se un fondo di previdenza complementare è istituito su base aziendale tramite accordo e l'istituto eroga in capitale somme a favore dell'ex dipendente, tali somme vanno in generale trattate come prestazioni di previdenza integrativa e assoggettate al regime fiscale previsto per le pensioni integrative.
- I contributi versati su base volontaria a fondi pensione aziendali non sono esclusi dalla base imponibile; soltanto i contributi obbligatori imposti da legge restano fiscalmente esclusi.
- La riduzione dell'imponibile al 87,5% (detrazione 12,5%) si applica esclusivamente alle prestazioni erogate in forma periodica; le erogazioni in capitale una tantum non possono beneficiare di tale trattamento riduttivo.
- La rilevanza temporale è cruciale: regole e agevolazioni variavano nel tempo (es. applicabilità della detrazione 12,5 fino a certe date); per somme percepite dopo le modifiche normative occorre applicare il testo vigente al momento dell'erogazione.
- Nelle controversie tributarie su fondi pensione aziendali occorre verificare la natura del versamento (obbligatorio per legge vs facoltativo/contrattuale) e la forma dell'erogazione (periodica vs capitale) per determinare correttamente la base imponibile.
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