Cassazione Civile, Ordinanza n. 16460/2024 del 13/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Ufficio aveva notificato a un contribuente un avviso di accertamento IRPEF recuperando a tassazione una plusvalenza asseritamente derivante, nell'anno 2005, dalla cessione onerosa di una quota del 4,17% in una s.r.l. Il contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto in primo e secondo grado. La CTR aveva ritenuto decaduta l'Amministrazione dal potere impositivo, escludendo il raddoppio dei termini ex art. 43 D.P.R. n. 600/1973 perché l'Ufficio non aveva dimostrato di aver presentato denuncia penale né indicato i reati tributari ascrivibili, mentre il contribuente aveva prodotto certificazioni negative sui carichi pendenti e sul registro indagati. In Cassazione l'Agenzia deduceva: (1) violazione dell'art. 37, commi 24-26, D.L. n. 223/2006 e dell'art. 43 D.P.R. n. 600/1973, sostenendo che per il raddoppio dei termini bastasse l'astratta sussistenza dell'obbligo di denuncia, senza necessità di provare la sua effettiva presentazione; (2) omesso esame di un fatto decisivo, perché la CTR avrebbe trascurato la motivazione dell'avviso, nella quale si faceva riferimento alla comunicazione di notizia di reato del 29 dicembre 2010. Il controricorrente chiedeva anche il risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che, per il raddoppio dei termini di accertamento nel regime anteriore alle modifiche del 2015, non serve la prova della effettiva denuncia penale, ma occorre comunque che sia dimostrata l'astratta configurabilità di un reato tributario e quindi l'esistenza dell'obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p. Nel caso concreto, la CTR aveva correttamente rilevato che l'Ufficio non aveva neppure indicato quale reato del D.Lgs. n. 74/2000 fosse configurabile a carico del contribuente. La Corte ha ritenuto che tale ratio decidendi non fosse superata dal ricorso, che si limitava a richiamare genericamente l'avviso di accertamento e un disegno fraudolento del gruppo societario. Ha inoltre respinto la domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. proposta dal controricorrente per difetto di specifica allegazione e prova del danno. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 37, commi 24, 25 e 26, D.L. n. 223 del 2006
richiamato per il regime del raddoppio dei termini di accertamento tributario
L. n. 248 del 2006
norma di conversione del D.L. n. 223/2006
art. 43 D.P.R. n. 600 del 1973
nel testo applicabile ratione temporis, il raddoppio dei termini presuppone l'obbligo di denuncia penale per uno dei reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74/2000
art. 331 c.p.p.
l'obbligo di denuncia penale costituisce il presupposto rilevante per il raddoppio dei termini
D.Lgs. n. 74 del 2000
i reati tributari previsti dal decreto devono essere astrattamente configurabili per far sorgere l'obbligo di denuncia
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
censura proposta per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
censura proposta per omesso esame di un fatto decisivo
art. 96 c.p.c.
domanda di risarcimento per lite temeraria, respinta per difetto di specifica allegazione e prova del danno
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
non è stata disposta l'attestazione del contributo unificato per il regime speciale applicabile alle agenzie fiscali
art. 158, comma 1, D.P.R. n. 115 del 2002
il contributo unificato è prenotato a debito quando è parte un'amministrazione pubblica
art. 12, comma 5, D.L. n. 16 del 2012
le disposizioni dell'art. 158 D.P.R. n. 115/2002 si applicano alle Agenzie fiscali
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento tributario, nel regime anteriore alle modifiche del 2015, non richiede la prova della effettiva presentazione della denuncia penale, ma esige la dimostrazione dell'astratta configurabilità di un reato tributario e, quindi, dell'obbligo di denuncia ex art. 331 c.p.p.
- Quando il contribuente contesta il raddoppio dei termini, il giudice tributario deve compiere una prognosi postuma sulla sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, verificando se l'Amministrazione abbia agito senza pretesto e se siano indicati fatti concretamente riconducibili a una fattispecie penale tributaria.
- L'onere di provare i presupposti che giustificano l'estensione del termine di accertamento grava sull'Amministrazione finanziaria, che deve spiegare e documentare la base fattuale e giuridica del proprio potere accertativo ampliato.
- Se la pretesa penale-tributaria è formulata in modo generico e non consente di individuare neppure astrattamente il reato ipotizzabile, il raddoppio dei termini non può operare, specie quando i dati della rettifica evidenziano importi incompatibili con le soglie di punibilità dei delitti tributari evocabili.
- La domanda di risarcimento per lite temeraria richiede specifica allegazione degli elementi di fatto idonei a dimostrare il danno, non essendo sufficiente la mera richiesta di liquidazione equitativa.
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